Recentemente รจ stato approvato un pacchetto di norme che rappresenta un passo avanti significativo nella creazione di un ecosistema favorevole per startup, PMI e investitori. Le misure introdotte sono volte a stimolare investimenti in innovazione e rafforzare la competitivitร del sistema economico italiano.
Il pacchetto normativo prevede disposizioni mirate a incentivare gli investimenti in venture capital attraverso agevolazioni fiscali da un lato e, dallโaltro, a garantire stabilitร al sistema. In particolare, introduce misure per consentire il proseguimento dei benefici fiscali alle startup virtuose che seguono un percorso di crescita tipico delle imprese innovative ad alto potenziale.
Dl Centemero: cosโรจ e cosa prevede
Tra le novitร , spicca lโapprovazione della legge n. 162/24 del 28 ottobre 2024, nota come legge Centemero, dal nome del suo primo firmatario. La nuova normativa si inserisce nel contesto di un quadro di agevolazioni giร previsto dallโordinamento italiano nel primo Startup Act contenuto nel Decreto Sviluppo Bis. In particolare, il Decreto Sviluppo Bis (decreto-legge n. 179 del 2012) prevede i seguenti vantaggi fiscali: per le persone fisiche detrazione IRPEF pari al 30% dellโammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche deduzione IRES pari al 30% dellโammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.
Accesso agli incentivi
Lโaccesso a tali incentivi รจ subordinato al mantenimento della partecipazione nellโimpresa innovativa (holding period) per almeno tre anni. Inoltre, i vantaggi fiscali descritti sono applicabili sia agli investimenti diretti nel capitale di rischio sia agli investimenti indiretti effettuati tramite veicoli specializzati.
Regime fiscale โde minimisโ
Oltre a questi benefici, la normativa introduce un regime fiscale alternativo, noto come โde minimisโ, soggetto a particolari regole previste dallโUE, che prevede una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di startup innovative o PMI innovative. Tale regime presenta perรฒ limiti di investimento agevolato per ciascun periodo dโimposta: 100.000 euro per le startup innovative; 300.000 euro per le PMI innovative.
La legge di recente emanazione prevede dunque lโattribuzione di un credito dโimposta per le persone fisiche nel caso in cui lโimporto della detrazione superi lโimposta lorda. In questi casi, lโeccedenza potrร essere utilizzata come credito dโimposta per ridurre lโammontare delle imposte dovute o potrร essere compensata con altri debiti fiscali, sia nellโanno di presentazione della dichiarazione dei redditi sia negli anni successivi.
Merita particolare menzione la deroga riservata agli investimenti in start up e PMI innovative dai limiti alla detraibilitร previsti nellโultima legge di Bilancio 2025.
Detassazione del capital gain
Sempre nellโambito degli incentivi fiscali, il legislatore riprende il tema della detassazione del capital gain, cioรจ la plusvalenza derivante dalla cessione dellโinvestimento diretto nel capitale sociale di startup o PMI innovative. La norma conferma la detassazione del capital gain anche nel caso di investimento di persone fisiche tramite organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), quindi anche nellโipotesi dโinvestimento indiretto tramite apposito veicolo di investimento. ร necessario, tuttavia, che le quote o azioni degli OICR siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e siano detenute per almeno 3 anni. Si elimina tuttavia il riferimento allโinvestimento in regime โde minimisโ ai fini del presente incentivo fiscale, e ciรฒ coerentemente con le regole comunitarie.
Per poter beneficiare dellโincentivo รจ necessario che gli OICR scelti per gli investimenti siano โdomesticiโ, ossia devono essere residenti nel territorio dello Stato italiano o in uno Stato europeo (dellโUnione europea o dello Spazio economico europeo) e che investano prevalentemente nel capitale sociale di startup e PMI innovative.
Sono ricompresi nella definizione di OICR tutti gli organismi mediante i quali si realizza la gestione collettiva del risparmio ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero: fondi comuni di investimento; societร di investimento a capitale variabile (SICAV); societร di investimento a capitale fisso (SICAF); fondi di fondi.
Le condizioni da soddisfare ai fini dellโesenzione fiscale
Per le PMI innovative, รจ necessario che, affinchรฉ possa sussistere il beneficio di esenzione fiscale accordato al capital gain, la PMI al momento dellโinvestimento soddisfi almeno una delle condizioni previste dallโart. 3 del DDL, ossia: non avere operato in alcun mercato; operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o lโingresso su un nuovo mercato geografico, รจ superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
Reinvestimento di plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni in societร tradizionali
La disposizione normativa prende in considerazione anche lโipotesi di reinvestimento di plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni in societร tradizionali in favore di startup e PMI innovative. Si prevede dunque lโesenzione da imposizione per le plusvalenze purchรฉ realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societร ed enti privati qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese startup innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale.
La societร di investimento semplice (SIS)
Infine, il legislatore pone lโattenzione su un particolare veicolo di investimento del venture capital, ossia la societร di investimento semplice (SIS). Si tratta di societร che possono facilitare lโinvestimento in PMI non quotate e garantire una maggiore disponibilitร finanziaria con gli stessi vantaggi degli investitori istituzionali. Le SIS sono strumenti che godono di una semplificazione normativa rispetto ai fondi vigilati; tuttavia, devono sempre garantire un sistema di governo e controllo che assicuri la sana e prudente gestione. La riforma prevede lโinnalzamento della soglia di patrimonio netto da 25 milioni a 50 milioni, con una maggiore disponibilitร di risorse.
Il DDL concorrenza incentiva fiscalmente gli investimenti in venture capital
Parallelamente alla citata disposizione, รจ stato di recente approvato un ulteriore pacchetto di norme che va ad arricchire il panorama legislativo italiano in tema di venture capital, contenuto nella legge nota come DDL Concorrenza, che introduce disposizioni volte a rafforzare il sistema del venture capital e a incentivare lโattivitร degli investitori istituzionali.
La definizione di startup innovativa
Una delle principali novitร introdotte dal DDL Concorrenza riguarda la definizione di startup innovativa, che richiama i concetti giร noti di microimpresa o piccola o media impresa, come definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Inoltre, il DDL specifica che la startup non puรฒ avere come attivitร principale la consulenza o lโagenzia. Lโattivitร consulenziale puรฒ tuttavia essere inclusa come elemento accessorio rispetto allโattivitร principale. Pertanto, il legislatore ha voluto escludere dai benefici riservati alle startup le imprese che erogano servizi tradizionali o svolgono servizi di intermediazione diretta verso un committente.
Requisiti per la permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del Registro delle Imprese
La legge sulla concorrenza introduce anche disposizioni che ampliano i requisiti per la permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del Registro delle Imprese, tenendo conto del loro ciclo di vita. In particolare, viene stabilito che, entro il terzo anno dalla costituzione, la startup deve dimostrare di aver raggiunto almeno uno dei seguenti obiettivi:
- incremento al 25% della percentuale delle spese in ricerca e sviluppo;
- stipula di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione, ai sensi dellโarticolo 158, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici;
- incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dellโimpresa o dellโoccupazione superiore al 50% tra il secondo e il terzo anno;
- costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso un finanziamento convertibile, un aumento di capitale a sovrapprezzo o un equity crowdfunding, con incremento al 20% delle spese in ricerca e sviluppo;
- ottenimento di almeno un brevetto.
Se, entro il terzo anno, la startup raggiunge almeno uno di questi obiettivi, puรฒ mantenere lโiscrizione nella sezione speciale fino al quinto anno. Successivamente, รจ prevista la possibilitร di unโulteriore estensione fino a un massimo di quattro anni, qualora vengano conseguiti i seguenti obiettivi:
- un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, per un importo superiore a 1 milione di euro per ciascun periodo di estensione;
- un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dellโimpresa superiore al 100% annuo.
Il legislatore, introducendo il termine โscale-upโ, enfatizza il ciclo di vita della startup, evidenziando il passaggio da impresa emergente, basata su unโidea da validare, a realtร scalabile e in rapida crescita.
Incentivi fiscali agli investimenti in venture capital
Il pacchetto di disposizioni include anche norme finalizzate a favorire gli investimenti in venture capital da parte di investitori istituzionali. In particolare, i redditi derivanti dagli investimenti qualificati โ esenti ai fini dellโimposta sul reddito โ devono comprendere anche gli investimenti in fondi per il venture capital (comma 89, lettera b-ter). La novitร principale รจ che questi investimenti devono rappresentare almeno il 5% del portafoglio degli investimenti qualificati di un ente, con lโobbligo di incrementare questa percentuale al 10% a partire dal 2026.
Vengono dunque incentivati fiscalmente gli investimenti in venture capital, settore fondamentale per finanziare startup e aziende innovative. Lโobbligo di una soglia minima di investimento (5%, che salirร al 10% nel 2026) mira a incrementare i flussi verso progetti ad alto rischio ma con potenziale significativo di crescita.
Anche le forme di previdenza complementare, come i fondi pensione, beneficeranno della stessa esenzione fiscale per investimenti qualificati in venture capital. Questo stimola una maggiore diversificazione degli investimenti, con impatti positivi sulle prestazioni pensionistiche future. Nel caso di cessione prima dei cinque anni, si applica unโimposta sostitutiva senza sanzioni, a condizione che il controvalore sia reinvestito in strumenti finanziari specificati entro 90 giorni.
Intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
A completare il pacchetto di disposizioni incentivanti lโinvestimento in venture capital, vi รจ la previsione di una ulteriore possibilitร di intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, giร istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il Fondo potrร infatti sostenere con garanzia il capitale di rischio investito da organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, compresi quelli di venture capital. Pertanto, nella legge istitutiva, le parole โfondi comuni di investimento mobiliari chiusiโ sono state sostituite con โorganismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi compresi quelli di venture capitalโ.
La figura di incubatore certificato
Una nota particolare meritano le nuove disposizioni finalizzate a ridisegnare la figura di incubatore certificato. In particolare, le nuove regole vanno in queste direzioni: si vuole rafforzare lโaffidabilitร e la trasparenza del sistema degli incubatori puntando su requisiti quantitativi oggettivi e verificabili quali, tra gli altri, il numero di candidature ricevute, il numero di startup avviate, il tasso di crescita del valore della produzione delle startup incubate o supportate; escludere dalle agevolazioni fiscali gli incubatori che sono focalizzati esclusivamente sul supporto allโaccelerazione; si vuole monitorare lโimpatto degli incubatori grazie a una serie di parametri standardizzati, come la crescita del valore della produzione, il numero di brevetti registrati e i finanziamenti raccolti.
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