COME È CAMBIATA LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI NELL’ULTIMO ANNO

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COME È CAMBIATA LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI NELL’ULTIMO ANNO

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CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 1/25 –16/1/2025

 

  1. Premessa

 

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Di solito[1] ai primi di gennaio dedichiamo la nostra prima comunicazione alle novità previste per l’anno appena iniziato introdotte dalle leggi che vengono approvate alla fine dell’anno da poco concluso[2].

In realtà quest’anno i classici provvedimenti legislativi di fine anno non hanno riguardato l’ambito dello sport dilettantistico[3], a parte ovviamente per l’importantissima proroga di un ulteriore anno per l’applicazione della Riforma dell’IVA di cui abbiamo già parlato in precedenza[4].

Approfittiamo della mancanza di novità di rilievo per approfondire invece come è cambiata la gestione amministrativa degli enti sportivi nel corso del 2024.

Purtroppo dobbiamo anticipare fin da ora che, come tutte le associazioni e società sportive ben sanno, il carico di adempimenti richiesto dalle nuove normative[5] entrate in vigore nell’ultimo anno e mezzo è enormemente aumentato e la gestione amministrativa è diventata molto farraginosa e impegnativa.

 

  1. Gli adempimenti amministrativi per gli enti sportivi in Legge 398/1991 fino al 30 giugno 2023

Ricordiamo che fino a giugno 2023 gli enti sportivi dilettantistici che usufruivano dell’agevolazione recata dalla legge 398/91[6] dovevano semplicemente occuparsi della liquidazione dell’IVA trimestrale in modalità forfettaria[7], tenere copia e numerare progressivamente le fatture di acquisto[8], compilare annualmente le dichiarazioni modello Redditi e IRAP, redigere il rendiconto o bilancio annuale, compilare e trasmettere il modello di Certificazione Unica per ciascun collaboratore sportivo e potevano usufruire di una normativa estremamente semplificata e conveniente per ricompensare i propri collaboratori[9].

 

  1. I nuovi adempimenti amministrativi introdotti con la Riforma dello Sport

A partire dal mese di luglio 2023 con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport[10] e successivamente e progressivamente con l’approvazione dei decreti attuativi[11] e le variazioni apportate con i decreti correttivi[12] la situazione è enormemente cambiata. Infatti, oltre agli adempimenti pre-esistenti sopra enumerati, sono stati introdotti nuovi obblighi ed oggi, affinché un ente sportivo dilettantistico possa essere considerato “in regola” dal punto di vista amministrativo si rende necessario svolgere numerosi nuovi adempimenti.

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Vediamo quindi ora di approfondire in modo esaustivo e analitico quali siano i nuovi adempimenti introdotti dalla Riforma dello Sport e come debba essere adeguata la struttura amministrativa di un ente sportivo dilettantistico per poterli convenientemente gestire.

 

3.1  Instaurazione di rapporti di lavoro sportivo

Gli enti sportivi che per lo svolgimento della propria attività utilizzano soggetti a cui corrispondono compensi devono attrezzarsi per svolgere gli adempimenti necessari all’instaurazione di un rapporto di lavoro sportivo.

La normativa introdotta dalla Riforma[13] rende sostanzialmente[14] necessario formalizzare il rapporto di lavoro sportivo attraverso un contratto scritto. Il contratto dovrà essere adeguato alle esigenze specifiche e dovrà essere formalizzato e sottoscritto prima dell’inizio dell’effettiva attività del lavoratore a vantaggio dell’ente sportivo.

La sottoscrizione di un contratto di lavoro sportivo avrà come conseguenza che l’associazione o società sportiva assumerà la qualifica di datore di lavoro e che il lavoratore (come d’altronde anche l’ente sportivo datore di lavoro) potrà far valere i diritti scaturenti dal contratto e dal rapporto di lavoro anche in via giudiziale. Per questo motivo si consiglia di attribuire adeguata rilevanza a questo tema onde evitare spiacevoli inconvenienti derivanti dalla scarsa attenzione posta al momento della formalizzazione del rapporto di lavoro sportivo.

A seguito della stipula del contratto scatta anche l’obbligo[15] di comunicazione dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Tali dati possono essere comunicati attraverso il Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (d’ora innanzi semplicemente RASD) utilizzando il cosiddetto modello Unilav-Sport [16] entro termini specifici[17].

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3.2  Gestione delle ritenute previdenziali in caso di superamento della soglia di 5.000 euro annui

Come è noto, la Riforma dello Sport ha introdotto l’obbligo di contribuzione previdenziale[18] sui compensi di lavoro sportivo. Questo obbligo però scatta solo in caso di superamento della soglia di compensi pari a 5.000 euro annui[19]. La soglia va determinata con riferimento ai compensi di lavoro sportivo complessivamente percepiti dal lavoratore[20] e si valuta con riferimento al principio di cassa.

Tutto ciò premesso, appare quindi chiaro che gli enti sportivi devono organizzarsi per monitorare continuamente durante l’intero anno solare l’eventuale superamento della soglia da parte dei propri lavoratori sportivi. Nel caso in cui si verifichi il superamento della soglia anche per un solo lavoratore sarà necessario determinare la ritenuta da trattenere sul compenso al lavoratore stesso[21] e l’importo complessivo del contributo previdenziale che dovrà essere interamente versato dall’associazione o società sportiva entro termini ben determinati[22]. Il versamento avverrà tramite modello F24 e sarà cumulativo di tutti i contributi previdenziali da versare nel periodo per tutti i lavoratori sportivi che hanno ricevuto compensi dall’associazione o società sportiva.

Come accennato precedentemente, il superamento della soglia si calcola in relazione ai compensi complessivamente ricevuti dal lavoratore sportivo e non solo con riferimento a quelli pagati dallo specifico ente sportivo. Ne deriva che ogni associazione o società sportiva dovrà attivarsi per farsi comunicare dai propri lavoratori sportivi l’entità dei compensi che questi ultimi abbiano eventualmente ricevuto da altri enti sportivi nel corso dell’anno solare. Questa richiesta deve essere ripetuta a ogni lavoratore sportivo al momento di ogni pagamento.

Successivamente al pagamento dei contributi previdenziali attraverso il modello F24, l’ente sportivo dovrà anche procedere ad un ulteriore adempimento che consiste nella comunicazione all’INPS dei dati retributivi utilizzati per il calcolo dei contributi previdenziali. Questo adempimento, che serve a poter contabilizzare a vantaggio di ciascun lavoratore sportivo i contributi versati con il modello F24[23], viene effettuato con il cosiddetto flusso UNIEMENS e la legge[24] prevede che possa essere assolto mediante apposita funzione telematica istituita nel RASD. Purtroppo invece, al momento, è effettivamente possibile compilare il file telematico da utilizzare per la trasmissione del flusso di dati attraverso il caricamento sul RASD dei dati relativi a tutti i pagamenti effettuati al lavoratore sportivo[25], ma non è ancora stata attivata la funzione che permette la trasmissione direttamente dal RASD e si rende quindi necessario rivolgersi a un professionista abilitato a questo tipo di adempimento[26].

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3.3  Comunicazione al RASD dei rimborsi ai volontari

La nuova disciplina[27] sui rimborsi ai volontari che abbiamo già più volte approfondito[28] avrebbe dovuto offrire una nuova opportunità agli enti sportivi per riconoscere somme a soggetti che svolgono attività istituzionale per loro conto e soprattutto aveva l’intendimento di operare una semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle associazioni e società sportive dilettantistiche[29].

Alla luce del contenuto delle delibere approvate dai vari enti affilianti[30] e delle poche indicazioni ufficiali ricevute sul punto[31], l’esperienza professionale di questi mesi ci autorizza ad affermare tranquillamente che l’obiettivo di semplificare l’attività amministrativa degli enti sportivi è stato ampiamente fallito. Anzi, la farraginosità della norma e soprattutto delle modalità di interpretazione della stessa che si stanno consolidando, hanno reso il ricorso a questo strumento molto complicato dal punto di vista degli adempimenti, oltre che rischioso dal punto di vista di eventuali accertamenti di presunti abusi[32].

Venendo quindi al tema di questo intervento possiamo affermare che, al momento, il riconoscimento di rimborsi ai volontari sportivi comporta uno sforzo amministrativo importante per gli enti dilettantistici in quanto tutti i rimborsi devono essere oggetto di comunicazione al RASD. Ci occuperemo in un prossimo intervento di fornire una spiegazione pratica delle modalità di comunicazione, ma ai fini di questo articolo, ci limitiamo a ricordare che la comunicazione al RASD va effettuata in riferimento al periodo di svolgimento dell’attività del volontario e non in riferimento alla data di pagamento del rimborso[33]. Queste due date possono non coincidere[34] per cui l’associazione o società sportiva dovrà dotarsi da un lato degli strumenti necessari per annotare tutti i rimborsi maturati[35] per ciascun periodo di svolgimento dell’attività[36] e dall’altro per gestire i pagamenti dei rimborsi con le conseguenze di carattere previdenziale e fiscale sulle soglie di esenzione che vanno determinate per cassa[37].

Inoltre la normativa e la sua interpretazione individuano un ulteriore passaggio che si rende necessario per poter effettuare la comunicazione al RASD. Ci riferiamo infatti alla circostanza per cui ciascun rimborso maturato a favore di un volontario sportivo, deve essere “abbinato” a una manifestazione o evento sportivo. Pertanto gli enti sportivi non dovranno solamente monitorare la maturazione del diritto al rimborso per ciascun volontario, ma dovranno preoccuparsi di individuare tra le proprie attività sportive caricate sul RASD[38], quella abbinata all’attività svolta dal volontario sportivo e dovranno riportare il codice correlato a questa attività sul RASD nel momento in cui inseriranno i dati di ogni singolo rimborso. La pratica professionale degli ultimi mesi ha reso evidente che questo nuovo adempimento ha comportato per gli enti sportivi un importante aggravio del carico amministrativo necessario per la raccolta dei dati e la compilazione del Registro.

 

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3.4  Caricamento sul RASD delle attività sportive organizzate direttamente dall’ente sportivo

Un ulteriore adempimento che è stato aggiunto al carico amministrativo delle associazioni e società sportive dilettantistiche riguarda il caricamento sul RASD delle attività sportive svolte. Ci siamo già occupati in precedenza di questo argomento[39] e avevamo chiarito l’importanza di questo tema soprattutto per quegli enti che non svolgono attività agonistica attraverso l’iscrizione a manifestazioni organizzate dal proprio ente affiliante[40], ma che svolgono principalmente attività didattica o formativa organizzata direttamente da loro[41].

In questo articolo ci limitiamo a ricordare che le attività sportive svolte nel corso dell’anno precedente devono essere caricate sul RASD entro il 31 gennaio dell’anno successivo[42], e quindi segnaliamo l’imminente scadenza, e che il mancato caricamento può avere due distinte conseguenze pregiudizievoli per l’associazione o società sportiva.

La prima conseguenza negativa è quella già indicata in precedenza[43] relativa alla difficoltà di dimostrare l’effettivo svolgimento di attività sportiva in mancanza di caricamento dei relativi dati sul RASD.

A questo potenziale pregiudizio, recentemente, si è aggiunta una nuova problematica in relazione all’erogazione di rimborsi ai volontari. In effetti, l’approvazione della nuova disciplina inerente i rimborsi ai volontari sportivi[44] ha reso necessario, come poc’anzi abbiamo indicato[45], abbinare ogni rimborso allo svolgimento di un’attività sportiva. Ciò comporta, nella pratica[46] che tutte le attività sportive svolte, anche quelle organizzate direttamente dall’ente sportivo come ad esempio i corsi, devono essere caricate sul RASD per rendere possibile l’erogazione di rimborsi ai soggetti che abbiano svolto attività volontaria ad esse correlata.

L’ufficio amministrativo dell’ente sportivo dovrà quindi attrezzarsi per procedere tempestivamente al caricamento dei dati delle attività didattiche o formative organizzate direttamente. Tale caricamento, a seconda delle disposizioni dei singoli enti affilianti, può avvenire direttamente sul RASD ad opera dell’associazione o società sportiva che ha organizzato l’evento[47], oppure dovrà avvenire una preliminare comunicazione all’ente affiliante[48], il quale procederà in un secondo momento a caricare i dati sul RASD dopo aver effettuato l’istruttoria per convalidare l’evento.

 

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3.5  Safeguarding, tutela dei minori e tutela contro gli abusi e le discriminazioni

Un ulteriore adempimento di non poco conto è stato introdotto, con effetto sempre a partire dall’annualità 2024, con riferimento al tema definito generalmente come “safeguarding”[49]. Abbiamo approfondito in precedenza[50] questo importante argomento e non ci soffermeremo quindi ora nuovamente sulle modalità dettagliate per osservare questi obblighi. Tuttavia, ai fini dell’analisi che stiamo compiendo ora non possiamo non ricordare che tutti gli enti sportivi dilettantistici avrebbero dovuto approvare entro il 31 agosto 2024[51] un Modello Organizzativo e di Controllo[52] e un Codice di Condotta[53]. Entrambi questi documenti avrebbero dovuto essere redatti in conformità alle linee-guida predisposte dal proprio ente affiliante[54] e rappresentano un adempimento particolarmente complesso[55] e difficilmente gestibile direttamente da parte dell’ufficio amministrativo di un ente sportivo senza che sia stata fatta un’adeguata formazione.

Entro il 31 dicembre 2024[56] andava invece nominato il responsabile contro gli abusi e le discriminazioni[57]: soggetto nominato “con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi[58] e vigilare sulla corretta applicazione del modello organizzativo e del codice di condotta.

Rimane infine un ulteriore adempimento da svolgere con riferimento a questo tema in quanto ogni ente sportivo dovrà anche conformarsi[59] alle disposizioni specifiche che verranno introdotte da un apposito decreto[60] per la tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva. Tra gli obblighi che verranno introdotti ci sarà anche quello di nominare un responsabile della protezione dei minori[61].

 

3.6  Certificati del casellario giudiziale

Infine, ricordiamo un ultimo adempimento che è stato messo a carico degli enti sportivi dilettantistici e che in precedenza non era previsto[62]. Ci riferiamo all’obbligo di richiedere i cosiddetti certificati “antipedofilia” al Casellario Giudiziale con riferimento ai soggetti che operano in presenza di minori.

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La norma[63] introdotta dalla Riforma dello Sport certamente impone questo obbligo alle associazioni o società sportive dilettantistiche con riferimento ai soggetti inquadrati come lavoratori sportivi[64]. Quanto alla posizione dei volontari sussistono ancora invece alcuni dubbi[65], anche se la prudenza consiglierebbe di richiedere i certificati anche con riferimento a queste posizioni[66].

In ogni caso si sottolinea come anche questo tema rappresenti un ulteriore onere a carico degli enti sportivi che dovranno organizzare il proprio ufficio amministrativo per potervi fare fronte.

 

  1. Conclusioni

Il quadro delineato nei paragrafi precedenti illustra chiaramente l’impatto che la Riforma dello Sport ha avuto sugli uffici amministrativi degli enti sportivi o comunque sull’attività dei soggetti[67] che si occupano dell’amministrazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

L’attività richiesta in questo campo agli enti sportivi non solo è aumentata in maniera esponenziale dal punto di vista quantitativo, ma si è complicata enormemente ed espone a rischi notevolmente maggiori in caso di accertamenti[68].

È chiaramente comprensibile[69] l’atteggiamento di recriminazione per l’introduzione delle nuove norme e di rimpianto della situazione precedente, tuttavia è da ritenere che il nuovo quadro normativo in cui siamo costretti ad operare non verrà modificato in maniera sostanziale e quindi si deve prendere atto che l’ambiente in cui devono svolgere la propria attività gli enti sportivi dilettantistici è completamente cambiato.

La nuova situazione impone alle associazioni e società sportive di strutturare la propria area amministrativa in maniera attenta e consapevole, adattando la propria organizzazione e investendo le risorse adeguate alla propria condizione specifica.

In particolar modo riteniamo che le misure più utili per affrontare questa trasformazione risiedano innanzitutto nella crescita culturale dei soggetti che si occupano dell’ambito amministrativo dell’ente sportivo. Oramai nessuna associazione o società sportiva, per piccola che sia, si può permettere di attribuire la responsabilità amministrativa a soggetti non qualificati e privi di qualsiasi formazione specifica. Alla formazione iniziale dovrà poi seguire un continuo aggiornamento.

Secondariamente si ritiene necessario rivolgersi a professionisti del settore in grado di fornire le consulenze adeguate in ogni specifico campo e di tenere sempre aggiornati gli enti sportivi.

Infine, la gestione dei numerosi nuovi adempimenti e la complessità degli stessi, impone anche di prendere in considerazione investimenti nell’ambito degli strumenti informatici in grado di automatizzare lo svolgimento della maggior parte dei compiti amministrativi attraverso l’uso di software o altri strumenti di digitalizzazione che rendano più semplice e veloce lo svolgimento degli adempimenti e riducano il rischio di commettere errori.

Parma, 16 gennaio 2025

Dr. Fabio Zucconi

[1] Cfr. ad esempio Sport-Update Newsletter n.1/24 del 22 gennaio 2024 – https://www.studiofabiozucconi.it/prospettive-nel-nuovo-anno-per-gli-enti-sportivi-dilettantistici-adempimenti-straordinari/ e n.1/23 del 26 gennaio 2023 – https://www.studiofabiozucconi.it/le-norme-della-legge-di-bilancio-2023-per-gli-enti-sportivi-dilettantistici/

[2] Legge di bilancio e decreto milleproroghe.

[3] Gli unici provvedimenti contenuti nella Legge di Bilancio riguardano il rinnovo del cosiddetto Sport-Bonus (detrazioni per erogazioni liberali a favore di impiantistica sportiva) e il contributo tramite il Fondo Dote Famiglia a favore delle famiglie con bambini che praticano attività sportiva (di cui però non sono ancora noti i dettagli in attesa dell’approvazione di un decreto attuativo).

[4] Cfr. Sport-Update Newsletter n.19/24 del 4 dicembre 2024 – https://www.studiofabiozucconi.it/la-riforma-iva-per-gli-enti-sportivi-dilettantistici-alle-viste-una-nuova-proroga/

[5] Ci riferiamo ovviamente alla Riforma dello Sport (e principalmente ai decreti legislativi n.36 e 39 del 28 febbraio 2021).

[6] Legge 16 dicembre 1991, n.398, d’ora innanzi definita sinteticamente “Legge 398/91”.

[7] Attraverso la compilazione mensile del cosiddetto “Registro IVA minori” (modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997) effettuata tenendo in considerazione solo le operazioni attive qualificate come commerciali.

[8] Cfr. art. 9, c.3 Decreto del Presidente della Repubblica n. 544 del 30 dicembre 1999.

[9] Cfr. art.67, c.1, lett. m) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d’ora innanzi denominato semplicemente TUIR) che consentiva di erogare compensi in esenzione di imposta fino a 10.000 euro annui qualificati come redditi diversi e come tali privi di rilevanza previdenziale ed infortunistica.

[10] In particolare Decreti Legislativi n.36 e 39 del 28 febbraio 2021.

[11] Cfr. ad esempio DPCM – Dipartimento per lo Sport – del 22 gennaio 2024 contenente l’elenco delle mansioni ulteriori necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva (c.d. “mansionario”) integrato da DPCM 25 giugno 2024 contenente un secondo elenco di ulteriori mansioni; DPCM – Dipartimento Funzione Pubblica – del 10 novembre 2023 relativo ai parametri per il rilascio delle autorizzazioni  allo  svolgimento  di attività  di  lavoro  sportivo   retribuita   al   personale delle pubbliche amministrazioni; DPCM – Dipartimento per lo Sport di concerto con il Ministero del Lavoro – del 27 ottobre 2023 per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico; DPCM – Dipartimento per lo Sport del 27 marzo 2023 contenente il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, aggiornato dal successivo DPCM – Dipartimento per lo Sport del 29 gennaio 2024.

[12] In particolare D. Lgs. 5 ottobre 2022, n.163, D. Lgs. 29 agosto 2023, n.120 e Decreto-legge n.71 del 31 maggio 2024.

[13] Cfr. articoli 25 e 28 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36.

[14] In realtà la legge non prevede esplicitamente la forma scritta come elemento necessario per il contratto di lavoro sportivo, così come non lo prevede nemmeno in generale per il contratto di lavoro (cfr. art.1350 del Codice Civile). L’obbligo di adottare la forma scritta viene tuttavia introdotto, per i contratti di lavoro sportivo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa attraverso i contratti collettivi: cfr. ad esempio art.23.1 del CCNL per i lavoratori dello sport per il periodo 2024-2026 che prevede esplicitamente: “Il contratto di collaborazione dovrà essere stipulato in forma scritta, sottoscritto da Committente e Collaboratore e a questi consegnato” e, soprattutto, art.2.1 dell’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC) per la stagione sportiva 2024/2025 “Il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo di cui all’art.28 D.Lgs. 36/2021 si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in triplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico della LND …”.

[15] Cfr. art.28, c.3 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36.

[16] Va utilizzata la funzione UNILAV Sport contenuta nell’area riservata del RASD sotto il menù Lavoro sportivo.

[17] La comunicazione va effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro (cfr. art.28, c.5 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36).

[18] Cfr. art.35 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36.

[19] Cfr. art.35, c.8-bis del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36.

[20] E non quindi con riferimento solamente ai compensi erogati dalla vostra associazione o società sportiva.

[21] Ciò in quanto l’onere contributivo viene ripartito per un terzo a carico del lavoratore stesso a cui tale importo deve essere trattenuto al momento del pagamento.

[22] La scadenza del versamento dei contributi previdenziali è fissata al giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso di lavoro sportivo eccedente rispetto alla soglia.

[23] Il modello F24 di versamento dei contributi è cumulativo, nel senso che viene pagato con un unico versamento l’intera somma dei contributi maturati da tutti i lavoratori sportivi del medesimo ente e quindi l’istituto di previdenza non può in nessun modo comprendere solo da questo documento a quale lavoratore sportivo accreditare i contributi e in quale misura.

[24] Cfr. art.35, c.8-quinquies del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36.

[25] L’adempimento si realizza attraverso l’utilizzo preliminare della funzione “Compensi” che si trova nel menù “Lavoro sportivo” del RASD. Con questa funzione si caricano i dati di tutti i pagamenti effettuati al lavoratore sportivo che ha ricevuto compensi oltre soglia. Successivamente si attiva la funzione “UNIEMENS” sempre all’interno del menù “Lavoro sportivo” e in questo modo si produce un file in formato .xlm che deve essere trasmesso all’INPS attraverso una piattaforma diversa dal RASD.

[26] In realtà potrebbe abilitarsi anche l’ente sportivo dilettantistico in qualità di datore di lavoro ma l’adempimento non appare così semplice.

[27] Cfr. art.29, c.2 del D. Lgs. 289 febbraio 2021, n.36 nella versione introdotta dal decreto-legge 31 maggio 2024, n.71 come modificato dalla legge di conversione n.106 del 29 luglio 2024.

[28] Cfr. Sport-Update – Newsletter n.17/24 del 17/11/2024 – https://www.studiofabiozucconi.it/i-rimborsi-ai-volontari-approfondimento-sulla-norma-e-aggiornamento-dopo-lapprovazione-delle-prime-delibere-federali/

[29]   Cfr. “Analisi tecnico-normativa del Decreto-legge 31 maggio 2024, n.71” – Parte I – Capitolo 1) “Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo”, che così afferma: “… Sono inoltre previste norme che rispondono all’assoluta esigenza di misure in materia di lavoro sportivo, … sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti giuslavoristici e di gestione del personale da parte dei committenti sportivi …”.

[30] Cfr. art.29, c.2, secondo periodo, ove viene stabilito che i diversi organismi sportivi debbano “individuare con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”.

[31] Sostanzialmente le uniche indicazioni ufficiali sul punto possono essere ricondotte al “Manuale Volontari Sportivi” predisposto dal Dipartimento per lo Sport ed inserito nelle Guide utente presenti sul RASD.

[32] Cfr. Sport-Update – Newsletter n.17/24 del 17/11/2024 – par.4 – https://www.studiofabiozucconi.it/i-rimborsi-ai-volontari-approfondimento-sulla-norma-e-aggiornamento-dopo-lapprovazione-delle-prime-delibere-federali/

[33] Tale conclusione deriva dall’interpretazione del testo dell’art.29, c.2 ove si indica che i nominativi dei volontari sportivi che ricevono rimborsi devono essere comunicati al RASD “entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo”. Questa formulazione della norma ha indotto il Dipartimento per lo Sport a sostenere nelle istruzioni per la compilazione dei dati sulla sezione Volontari del RASD la tesi secondo la quale i dati dei rimborsi devono essere comunicati in funzione della maturazione degli stessi (quindi per competenza) e non del pagamento (per cassa).

[34] Anzi, di solito non coincidono in quanto il pagamento del rimborso avviene, di norma, successivamente al termine dello svolgimento dell’attività. Ad esempio, qyuindi, il rimborso per l’attività sportiva svolta in gennaio avverrà non prima del mese di febbraio.

[35] Sarà quindi necessario che l’ente sportivo tenga aggiornato un prospetto in cui vengano evidenziati i rimborsi maturati da ciascun volontario nelle singole mensilità. Il riferimento mensile è infatti necessario per poter verificare che il rimborso non ecceda la soglia prevista dalla norma, pari a 400 euro mensili.

[36] Questi sono i dati che dovranno essere caricati sul RASD.

[37] Su questo pare non esistere alcun dubbio in quanto la norma non modifica la disciplina generale (che prevede indubitabilmente l’applicazione del principio di cassa).

[38] Cfr. successivo paragrafo 3.4.

[39] Cfr. Sport-Update – Newsletter n.13/24 del 4/8/2024 – https://www.studiofabiozucconi.it/limportanza-di-svolgere-effettiva-attivita-sportiva-dilettantistica-e-di-aggiornare-i-relativi-dati-sul-rasd/

[40] Come ad esempio l’a.s.d. che è iscritta ai vari campionati di categoria e giovanili di pallacanestro organizzati dalla FIP, la quale provvederà direttamente a compilare la sezione del RASD dedicata all’Attività per l’associazione iscritta ai propri campionati.

[41] In questo caso infatti l’attività svolta: ad esempio i vari corsi di danza, ginnastica, pesistica ecc… organizzati direttamente dall’ente sportivo dilettantistico e che non danno origine a competizioni, non vengono inseriti nel RASD se l’ente sportivo organizzatore non assuma direttamente questa iniziativa.

[42] Cfr. art.7, comma 3) del D.P.C.M. – Dipartimento per lo sport del 29 gennaio 2024 contenente il “Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” che così prescrive: “… i dati riferiti all’attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, svolta dall’ente sportivo dilettantistico, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente, sempre attraverso la piattaforma del Registro, non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo, ovvero entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell’evento”.

[43] Cfr. ancora Cfr. Sport-Update – Newsletter n.13/24 del 4/8/2024 – https://www.studiofabiozucconi.it/limportanza-di-svolgere-effettiva-attivita-sportiva-dilettantistica-e-di-aggiornare-i-relativi-dati-sul-rasd/

[44] Cfr. art.29, c.2 del D. Lgs. 289 febbraio 2021, n.36 nella versione introdotta dal decreto-legge 31 maggio 2024, n.71 come modificato dalla legge di conversione n.106 del 29 luglio 2024.

[45] Cfr. precedente paragrafo 3.3 di questa newsletter.

[46] Cfr. “manuale intitolato “Gestione volontari sportivi attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche”, pag.4 – ove è indicato che nel RASD deve essere compilato il dato “Codice Attività” riportando “Il codice dell’attività svolta dal volontario (attività precedentemente trasmessa al Registro dall’O.S., oppure inserita dall’ESD e poi validata dall’O.S. di affiliazione. Il codice dell’attività può essere reperito, andando nella cartella “Attività” della ASD/SSD, oppure nella sezione “Attività/Elenco attività” dell’Organismo Sportivo)”.

[47] In questo caso l’ente affiliante dovrà successivamente convalidare l’inserimento dell’attività sportiva svolta.

[48] Generalmente attraverso l’utilizzo di un portale dell’ente affiliante.

[49] Con il termine “safeguarding” si intendono tutte le attività dirette alla tutela dei minori ed alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, così come previsto dall’art.16 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.39.

[50] Cfr. Sport-Update – Newsletter n.12/24 del 19/7/2024 – https://www.studiofabiozucconi.it/safeguarding-tutela-dei-minori-contrasto-agli-abusi-un-quadro-aggiornato-degli-obblighi-per-gli-enti-sportivi/ e Sport-Update – Newsletter n.11/24 del 18/6/2024 – https://www.studiofabiozucconi.it/tutela-dei-minori-e-prevenzione-delle-discriminazioni-entro-il-primo-luglio-va-nominato-il-responsabile-per-il-contrasto-agli-abusi-e-per-la-protezione-dei-minori/

[51] Cfr. art.16, c.2 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che in realtà fissa il termine per l’approvazione dei documenti sopra indicati alla scadenza dei dodici mesi dall’approvazione delle linee-guida da parte dell’ente affiliante. Tuttavia, visto che la maggior parte degli enti affilianti hanno approvato le proprie linee guida in data 31/8/2023 (termine ultimo previsto dall’art.16, c.1 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.39), la scadenza risulta nella maggior parte dei casi coincidere con il 31/8/2024.

[52] Per Modello Organizzativo e di Controllo (MOC) si intende un sistema di gestione dell’attività di un ente che ne disciplina l’organizzazione attraverso l’implementazione di procedure scritte che identifichino le fattispecie concrete di rischio e le misure da adottare per limitarlo, nonché la nomina di responsabili per la sua applicazione e le sanzioni da comminare a coloro che violano questa disciplina.

[53] Per Codice di Condotta si intende un documento che identifica degli standard di condotte e di buone pratiche da adottare e stabilisce obblighi e divieti.

[54] In caso di pluralità di affiliazioni è l’ente sportivo che sceglie quali linee-guida adottare tra quelle dei diversi organismi sportivi a cui è affiliato.

[55] In quanto non si può ritenere sufficiente adottare un testo pre-compilato come fac-simile dal proprio ente affiliante o da qualche studio professionale e magari rinvenuto in rete senza un’analisi del caso concreto e un’integrazione ragionata del testo in funzione delle peculiarità del caso concreto.

[56] Termine prorogato dall’originaria scadenza del 30 giugno 2024 attraverso la Delibera CONI n.159/89 del 28 giugno 2024.

[57] Questa figura è prevista dalla Deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n.255 del 25 luglio 2023.

[58] Cfr. ancora Deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n.255 del 25 luglio 2023 e “Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione”, documento emanato dall’Osservatorio permanente del CONI.

[59] Cfr. art.33, c.6 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36.

[60] Trattasi di un decreto attuativo previsto dalla norma di legge sopra citata (art.33, c.6 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36) che avrebbe dovuto essere approvato entro il 1 luglio 2024 e ancora oggi non è stato emanato.

[61] Tale responsabile potrà coincidere con il responsabile contro gli abusi e le discriminazione di cui abbiamo trattato poco fa.

[62] Fino all’approvazione della Riforma dello Sport era stato chiarito (cfr. Nota di chiarimento del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2014) che gli enti sportivi dilettantistici non avevano l’obbligo di conformarsi alle disposizioni introdotte con il D. Lgs. 4 marzo 20124, n.39 che imponeva ai datori di lavoro di richiedere i certificati “antipedofilia” rilasciati dal Casellario Giudiziale per tutti i lavoratori che hanno contatti con i minori.

[63] Cfr. art.33, c.7 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che così prescrive: “Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”.

[64] Ciò deriva in maniera evidente e chiara dalla disposizione sopra citata che estende ai minori che praticano attività sportiva la disciplina generale anti-pedofilia contenuta nella normativa del 2014. Probabilmente in realtà la disposizione contenuta nella Riforma dello Sport in realtà non sarebbe nemmeno stata necessaria in quanto non si capisce per quale motivo una normativa diretta a tutelare i minori in generale non dovrebbe essere applicabile se i minori svolgono attività sportiva. L’elemento che ha reso necessario applicare la normativa anti-pedofilia anche agli enti sportivi dilettantistici è invece da ricercare nella riforma del lavoro sportivo. Fino all’entrata in vigore della Riforma dello Sport, infatti, i collaboratori degli enti sportivi dilettantistici, pur ricevendo dei compensi, non erano inquadrati come lavoratori (in conseguenza di ciò il loro reddito era qualificato fiscalmente come reddito diverso e non come reddito di lavoro dipendente o ad esso assimilato). Ne conseguiva che l’associazione o società sportiva non assumeva la qualifica di datore di lavoro e quindi per questo motivo essa non era destinataria della disciplina introdotta dalla legge del 2014 (cfr. art.25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n.313 introdotto dall’art.2, c.1 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n.39 che prevedeva che gli obblighi e le sanzioni introdotte dalla nuova normativa si applicavano ai datori di lavoro). Esattamente questo era infatti il motivo addotto dalla nota di chiarimento del Ministero della Giustizia sopra citata che escludeva gli enti che non erano datori di lavoro (come le associazioni o società sportive dilettantistiche che utilizzavano esclusivamente collaborazioni sportive qualificate fiscalmente come redditi diversi) dall’applicazione delle disposizioni della norma introdotta nel 2014. Dal momento in cui, invece, l’attività del lavoratore sportivo è stata inquadrata come attività di lavoro assimilata a quella del dipendente, gli enti sportivi hanno assunto il ruolo di datori di lavoro e sono diventati destinatari, con riferimento ai soggetti inquadrati come lavoratori sportivi, degli obblighi previsti dalla legge del 2014 diretta al contrasto della pedofilia.

[65] I dubbi nascono dalla contraddizione tra la lettera della legge (cfr. art.25-bis del DPR 14 novembre 2002, n.313) che prevede l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per “il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contratti diretti e regolari con minori” e l’interpretazione sopra citata (cfr. Nota di chiarimento del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2014) che escludeva l’applicazione della disciplina anti-pedofilia ai soggetti che non fossero datori di lavoro e che affermava esplicitamente che: “… l’obbligo non sorge … ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro” e ancor più chiaramente: “Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro”. Si tratta quindi di comprendere se gli enti sportivi, una volta rientrati nella categoria dei datori di lavoro a seguito della riforma del lavoro sportivo, siano destinatari della disciplina anti-pedofilia anche con riferimento ai soggetti con cui non instaurano un rapporto di lavoro (come sono i volontari), oppure se, al contrario, queste ultime posizioni, non rientrando nell’ambito del lavoro (né sportivo, né ordinario) debbano comunque essere escluse dagli obblighi di cui ci si sta occupando.

[66] Anche dottrina autorevole ha affermato l’obbligo di richiedere i certificati al Casellario Giudiziale con riferimento alle posizioni dei volontari sportivi – cfr. Barbara Agostinis – “Volontari e certificato antipedofilia” – Fiscosport del 18/6/2024 –  https://www.fiscosport.it/postquesiti/in-evidenza/volontari-e-certificato-antipedofilia/ .

[67] Parliamo in particolare dei segretari, dei tesorieri e dei collaboratori amministrativo- gestionali che collaborano con gli enti sportivi dilettantistici.

[68] Basti pensare che, oltre all’ovvia considerazione che all’aumento degli obblighi amministrativi corrisponde un proporzionale aumento dei rischi di commettere errori od omissioni, ora gli enti accertatori che potranno effettuare verifiche ed elevare sanzioni non devono essere ricondotti solo all’Agenzia delle Entrate e alla SIAE, ma ci si dovranno attendere degli accertamenti anche da INPS e Ispettorato del Lavoro.

[69] Ed appare anche legittimo alla luce dell’approssimazione con cui è stato gestito dalla Pubblica Amministrazione il processo di introduzione delle nuove norme.



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