Separazione delle carriere: primo via libera alla Camera

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“Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”: questo il nome tecnico del disegno di legge costituzionale approvato in prima lettura dalla Camera, una riforma che passa sotto il titolo corrente di “separazione delle carriere”. Separazione tra i magistrati “giudicanti” e quelli “requirenti”, tra chi emette sentenze e i pubblici ministeri, insomma. Il ddl modifica a questo fine il titolo IV della Costituzione.

(Foto ANSA/SIR)

“Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”: questo il nome tecnico del disegno di legge costituzionale approvato in prima lettura dalla Camera, una riforma che passa sotto il titolo corrente di “separazione delle carriere”. Separazione tra i magistrati “giudicanti” e quelli “requirenti”, tra chi emette sentenze e i pubblici ministeri, insomma. Il ddl modifica a questo fine il titolo IV della Costituzione. Ma il percorso è solo all’inizio: trattandosi di revisione costituzionale occorrono due delibere conformi a distanza di tre mesi per ciascun ramo del Parlamento e se non viene raggiunto il quorum dei due terzi è possibile che il testo sia sottoposto a referendum popolare. Il primo passaggio a Montecitorio ha registrato 174 voti a favore, 92 contrari e 5 astenuti. Tra i sì, oltre a quelli della maggioranza di governo, anche quelli di Azione e +Europa, mentre Italia Viva si è astenuta. Contro hanno votato Pd, M5S e Avs.
Se la riforma diventerà legge bisognerà ovviamente riscrivere le norme sull’ordinamento giudiziario che dovrà regolare separatamente i percorsi professionali delle due categorie di magistrati. Intanto, però, è stata profondamente cambiata l’architettura istituzionale con la previsione di due organi di autogoverno: ci saranno infatti due Consigli superiori, entrambi presieduti dal Capo dello Stato com’è ora per il Csm unitario. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante avrà come membro di diritto il primo Presidente della Corte di Cassazione, nel Consiglio superiore della magistratura requirente siederà di diritto il Procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti di ciascuno dei Consigli superiori saranno estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. I vicepresidenti di ciascuno degli organi saranno eletti fra i componenti “laici”, cioè non togati, sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.
Altra novità istituzionale di grande rilievo è l’Alta Corte disciplinare, un organismo che avrà giurisdizione sia sui magistrati ordinari che sui requirenti. L’Alta corte sarà composta da quindici magistrati selezionati con le seguenti modalità: tre componenti nominati dal Presidente della Repubblica tra i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati con almeno vent’anni di esercizio; tre componenti estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune tra soggetti con i medesimi requisiti di quelli di nomina quirinalizia; sei componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti e tre fra i magistrati requirenti, con almeno vent’anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità (in pratica la Cassazione). Il presidente dell’Alta Corte sarà nominato tra i membri scelti dal Capo dello Stato o dal Parlamento.
Sulla riforma si confrontano opinioni radicalmente divergenti. Per i favorevoli si tratta di un’operazione necessaria per assicurare la terzietà dei giudici rispetto all’iniziativa dei pubblici ministeri e per limitare l’influenza delle “correnti” della magistratura e quindi la sua politicizzazione. Per i contrari si tratta di un provvedimento punitivo nei confronti dei magistrati con l’obiettivo di ridimensionare la loro autonomia e indipendenza rispetto al potere politico, in particolare cercando di condizionare in senso filo governativo l’attività delle procure. Particolarmente contestata è l’opzione del sorteggio.





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