Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) consiste in una somma che viene corrisposta al lavoratore al termine del contratto di lavoro.
Si accumula durante gli anni di servizio e spetta a tutti i dipendenti sia pubblici, che privati con contratto a tempo sia determinato, che indeterminato.
Per quanto riguarda il comparto scuola, il TFR spetta anche al personale ATA a tempo determinato, dunque vediamo insieme come si calcola e quali fattori incidono.
Cos’è il TFR? A chi spetta?
Il TFR, acronimo di Trattamento di Fine Rapporto, consiste in una somma di denaro che viene erogata al lavoratore al termine del rapporto di lavoro. Spetta ai lavoratori assunti sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, con durata minima di 15 giorni continuativi di lavoro nello stesso mese.
Questa porzione di retribuzione è corrisposta anche in caso di pensionamento e quando il rapporto di lavoro si conclude prima che si raggiunga l’età massima di servizio, quindi a seguito di licenziamento o di dimissioni volontarie.
In sostanza il TFR non è altro che una parte dello stipendio che il dipendente, però, non riceve mensilmente in busta paga durante il rapporto di lavoro, ma viene “messo da parte” e accumulato nel tempo per essere corrisposto, appunto, nel momento in cui termina il contratto di lavoro.
Ogni lavoratore, tra l’altro, può deliberatamente decidere se accantonare il TFR maturato o valutare un fondo previdenziale privato.
Come si calcola il TFR per il personale ATA a tempo determinato
Il TFR spetta anche al personale ATA a tempo determinato che abbia maturato almeno 15 giorni lavorativi continuativi nello stesso mese. Al pari di tutti gli altri dipendenti del settore scuola, nel calcolo del Trattamento di Fine Rapporto incidono alcuni fattori importanti, quali:
- il ruolo ricoperto;
- gli anni di servizio prestati;
- la tipologia di contratto di lavoro.
Tenendo conto di questi fattori, per scoprire a quanto possa ammontare il proprio TFR, il personale ATA può procedere in questo modo:
- individuare la retribuzione dell’ultimo anno di servizio;
- dividere questo importo per 12;
- moltiplicare quanto ottenuto per l’80% (oppure, dividendo per 100 e moltiplicando per 80 o, ancora più semplicemente, moltiplicando per 0,80);
- moltiplicare infine la cifra ottenuta per gli anni di servizio.
In questo modo è possibile avere un’idea dell’importo del TFR spettante.
Esempio di calcolo del TFR per personale ATA
Per fare un esempio pratico, proviamo a calcolare il TFR di un membro del personale ATA con una retribuzione annuale di 35mila euro che ha prestato servizio per 43 anni.
In questo caso, si divide la retribuzione annua per 12 (35.000/12 = 2.916 euro circa) e si moltiplica per l’80% (2.916/100 x 80), ottenendo 2.333 euro circa. Questa cifra, poi, si moltiplica per i 43 anni di servizio (2.333 x 43) con un TFR di circa 100.333 euro.
In ogni caso, ogni dipendente può monitorare il TFR accantonato controllando la busta paga mensile. Di solito, le informazioni relative si trovano nella parte inferiore del cedolino e riportano sia l’importo maturato, sia quello accumulato nell’anno.
Nel dettaglio il TFR equivale alla raccolta, in termini percentuali sulle voci utili, del 7,10% a carico del datore di lavoro e del 2,5% a carico del dipendente.
Quando viene pagato il TFR?
Il TFR viene erogato al termine del contratto di lavoro. I termini di pagamento attualmente in vigore, calcolati a partire dalla data di fine rapporto, sono i seguenti:
- 105 giorni in caso di decesso o di inabilità del dipendente;
- 12 mesi in caso di pensionamento;
- 24 mesi in tutti gli altri casi.
L’INPS, inoltre, impiega ulteriori 90 giorni per l’erogazione degli importi, durante i quali non maturano gli interessi di mora.
Per avere un quadro più completo ed esaustivo, può essere utile la seguente tabella.
Motivo fine rapporto |
Tempi di erogazione TFR |
Limiti di età o servizio |
+12 mesi |
Dimissioni volontarie |
+24 mesi |
Quota 100 – 102 – 103 |
Al raggiungimento del primo diritto utile::
|
Ape Sociale |
Al raggiungimento del requisito di vecchiaia (67 anni di età): + 12 mesi |
Opzione Donna |
+24 mesi |
Per quanto riguarda i dipendenti con contratto breve o fino al 30 giugno, il TFR viene erogato dopo 12 mesi dalla scadenza del contratto; al contempo, l’INPS ha fino a 3 mesi di tempo per procedere con il versamento, di conseguenza la somma spettante viene ricevuta tra il 12esimo e il 15esimo mese successivo al termine del contratto.
A fare chiarezza è l’art. 3 comma 2 della Legge 28 marzo 1997 n. 79 così come modificata dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147:
“La liquidazione dei trattamenti di fine servizio nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di servizio, avviene decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Questo è ciò che avviene proprio in caso di contratto breve nel comparto scuola. Se, trascorsi i 15 mesi, il lavoratore non riceve il TFR può richiedere il pagamento degli interessi di mora. Inoltre, è bene ricordare che il TFR matura solo a seguito di un incarico di almeno 15 giorni continuativi nello stesso mese; pertanto, prestazioni di lavoro inferiori ai 15 giorni non sono utili al conteggio del TFR.
A precisarlo è la C.M. n. 121 del 7 novembre 2002:
- Una prestazione lavorativa effettuata ininterrottamente, in un mese, per 14 giorni non dà diritto al T.F.R.;
- Una prestazione lavorativa effettuata ininterrottamente per 15 giorni, ma a cavallo di due mesi non dà diritto al T.F.R (es. servizio prestato dal 28 di marzo al 13 di aprile);
- Una prestazione lavorativa effettuata ininterrottamente per 15 giorni nello stesso mese (es. marzo) dà diritto al TFR purché il servizio sia stato prestato senza soluzione di continuità eventualmente anche prestato sulla base di due o più contratti anche stipulati con amministrazioni diverse. Quindi, non rileva il numero di contratti ma il fatto che non vi sia stata soluzione di continuità fra di essi.
TFR e personale ATA: normativa di riferimento
Il Trattamento di Fine Rapporto è disciplinato dal D.P.C.M. del 20 Dicembre 1999 e dall’art. 2120 del Codice Civile, che riporta quanto segue:
«In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie».
Per quanto riguarda il comparto scuola, personale ATA incluso, il TFR riguarda coloro in possesso di:
- contratto a tempo determinato in essere al 30/05/2000;
- contratto a tempo determinato dopo il 30/05/2000;
- contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000.
Cosa è cambiato con il nuovo contratto scuola e il TFR2
Con la firma del nuovo Contratto Scuola, avvenuta il 18 gennaio 2024, l’INPS dovrà compiere un ricalcolo di tutti i TFR del personale che ha terminato il proprio servizio a partire da gennaio 2022 per via degli aumenti contrattuali.
Ciò significa che i supplenti brevi, i supplenti temporanei e i supplenti annuali avranno un TFR2, che equivale alla differenza tra il TFR erogato e il TFR rivalutato dagli incrementi contrattuali.
Gli arretrati vengono pagati dall’INPS e spettano esclusivamente al personale a tempo determinato e indeterminato che abbia cessato il contratto di lavoro nel periodo del rinnovo contrattuale. Se il dipendente ha aderito a un fondo pensione, allora l’arretrato non viene liquidato al dipendente ma erogato al fondo stesso.
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