Il 31 gennaio 2025 scade il termine per la trasmissione del prospetto informativo disabili, con il quale i datori di lavoro comunicano la propria situazione occupazionale al 31 dicembre 2024 ai fini dell’applicazione degli obblighi di assunzione di personale disabile disposti dalla L. 68/99 in materia di collocamento obbligatorio.
L’adempimento in esame deve essere assolto, direttamente o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, mediante i servizi informatici messi a disposizione dagli enti competenti, i quali rilasceranno una ricevuta dell’avvenuta trasmissione che fa fede, fino a prova di falso, per attestare l’esatto adempimento di legge.
L’obbligo in questione riguarda i soli datori di lavoro aventi, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti computabili ai fini della quota di riserva e scatta solo nell’ipotesi in cui entro il 31 dicembre 2024, rispetto all’ultimo invio, si siano verificati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo di assunzione o da incidere sul computo della quota di riserva. Diversamente, le imprese facenti parte di un gruppo di aziende, potendo operare in automatico la compensazione tra di loro, dovranno inoltrare il prospetto informativo anche in assenza di variazioni nella situazione occupazionale, in modo da consentire il controllo della compensazione intergruppo. Con il riferimento a “cambiamenti della situazione occupazionale” si intendono quelle variazioni tali da generare un incremento o un decremento del personale computabile nella base occupazionale, fino a determinare una modificazione dell’obbligo di assunzione, o che incidano sul computo delle quote di riserva in seguito a variazioni del personale “protetto” assunto dal datore di lavoro.
Ad esempio, ciò può avvenire quando un lavoratore, in costanza di rapporto, viene riconosciuto disabile o perde tale status (circ. Min. Lavoro 22 gennaio 2010 n. 2).
All’interno del prospetto va indicato:
– il numero complessivo di lavoratori dipendenti;
– il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
– i posti di lavoro e le mansioni disponibili per detti lavoratori.
Con l’occasione, si ricorda che la quota di riserva prevede l’occupazione di:
– un lavoratore con disabilità, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti;
– due lavoratori con disabilità, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti.
Se invece i dipendenti occupati sono più di 50, la quota di riserva corrisponde al 7% dei lavoratori occupati.
Secondo quanto previsto dall’art. 4 della L. 68/99, il numero di lavoratori con disabilità da assumere si determina in funzione del personale complessivamente occupato a livello nazionale, conteggiando tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ed escludendo specifiche categorie, ad esempio gli stessi disabili, i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, gli apprendisti, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti o i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore.
I lavoratori agili, invece, non possono essere esclusi dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti con disabilità da assumere, mentre l’esclusione è prevista espressamente dall’art. 23 del DLgs. 80/2015 per i lavoratori che effettuano la prestazione in modalità di telelavoro (interpello Min. Lavoro 9 giugno 2021 n. 3).
Vi sono poi specifiche modalità di calcolo applicate a particolari tipologie contrattuali, come, ad esempio, per i lavoratori part time, che si computano in proporzione alle ore di lavoro settimanale effettivamente svolto, riproporzionato all’orario settimanale previsto dal CCNL applicato.
Infine, si ricorda che è possibile essere esonerati dal rispetto degli obblighi di assunzione del personale con disabilità mediante l’esonero parziale autorizzato e l’esonero parziale autocertificato (art. 5 commi 3 e 3-bis della L. 68/99). In forza di quanto disposto dall’art. 15 comma 1 della L. 68/99, il mancato o ritardato invio, entro il termine annuale del 31 gennaio, del prospetto informativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo (DM 30 settembre 2021 n. 194; si veda “Dal 2022 esonero dall’assunzione obbligatoria di disabili più caro” del 2 ottobre 2021).
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