Quali sono le proposte contenute nel disegno di legge…

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Roma, 21 Gen – Come indicato nel “  Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 111”, il Consiglio dei Ministri, riunito martedì 14 gennaio 2025, ha approvato – su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, (Adolfo Urso) e “con procedura d’urgenza in relazione al previsto parere della Conferenza unificata”, il “disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese di cui all’art. 18 della legge 11 novembre 2011, n. 180.

 

Ricordiamo che la legge 180/2011, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” prevede all’articolo 18 (Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese) entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, sentita la Conferenza unificata (la Conferenza Stato – città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato – regioni), presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l’anno successivo.

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Il testo del disegno di legge (ddl) appena approvato – come indicato nel Comunicato Stampa – costituisce “il primo intervento organico in materia, introduce e disciplina una serie di misure di favore per affrontare le principali sfide operative che interessano le piccole e medie imprese (PMI) in relazione, tra l’altro, agli eccessivi oneri amministrativi, alle difficoltà di accesso ai finanziamenti agevolati e al credito delle banche e al rafforzamento della competitività”.

 

Ci soffermiamo oggi su alcuni contenuti del disegno di legge (deve essere ancora approvato dal Parlamento), con particolare riferimento ad alcune delle modifiche proposte al decreto 81/2008.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

 

Contabilità

Buste paga

 

Il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese

Per avere alcune informazioni generali sui principali contenuti del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, possiamo tornare, innanzitutto, al testo del Comunicato n. 111.

 

Si indica che il provvedimento proposto interviene “sui seguenti profili:

  • si prevede l’assegnazione di risorse per sostenere programmi di sviluppo di PMI appartenenti alla filiera della moda;
  • si riconoscono le società denominate ‘centrali consortili’ quali enti mutualistici di sistema, soggetti alla vigilanza del Ministero ed aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni delle micro, piccole e medie imprese;
  • si delega il Governo all’adozione di decreti legislativi recanti la riforma della disciplina dei confidi;
  • si estende l’esonero dall’assicurazione obbligatoria anche per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, con specifici requisiti stabiliti dalla norma;
  • si prevede che l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, coerenti con le ridotte dimensioni delle PMI e che ne rafforzino i livelli di sicurezza;
  • si modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, disponendo che per l’attività di lavoro prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza è assicurato mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta che individui i rischi generali e i rischi specifici. In caso di omissione dell’obbligo informativo, il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro;
  • si introduce la definizione degli operatori del settore HO.RE.CA. (distribuzione di prodotti alimentari e bevande presso hotel, ristoranti, bar, catering e simili);
  • si riducono i termini previsti perché i Consorzi industriali possano riacquistare le aree consortili cedute per attività produttive in cui gli acquirenti non abbiano realizzato l’investimento e riacquistare le aree in cui le attività siano cessate;
  • si introduce la disciplina sul contrasto alle false recensioni online rilasciate con riferimento a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico situate in Italia;
  • si prevede la delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di start up innovative, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di startup, e a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione, sostegno ed investimento rivolte ai predetti soggetti;
  • si ridefiniscono il ruolo e le funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese, chiamato, tra l’altro, ad attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato “Reality Checks”, che raccoglie informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall’attuazione delle relative norme”.

 

Il disegno di legge sulle PMI: modelli organizzativi e gestionali semplificati

Veniamo ora al dettaglio di alcuni articoli che riguardano la sicurezza sul lavoro e che contengono modifiche del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Un articolo prevede di assegnare all’INAIL il compito di elaborare, per le piccole e medie imprese (PMI), modelli organizzativi e gestionali semplificati per la salute e sicurezza sul lavoro.

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Saldo e stralcio

 

 

Se ne parla nell’articolo 8 (Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG).

 

In particolare – indica il comma 1 – all’articolo 30, dopo il comma 5 bis, verrebbe aggiunto il seguente:

5 ter In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, rispetto alla dimensione aziendale, e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza all’imprese di dimensioni minori, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del d. lgs. n. 81/2008: a) elabora, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendali; b) supporta le imprese nell’adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo. L’INAIL adotta le misure di cui al comma 1 nell’ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

 

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Riguardo alla formazione il ddl richiede che:

  • all’articolo 37, comma 4, del d.lgs 81/2008, dopo la lettera b) sia aggiunta la seguente: “b-bis) durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”;
  • all’articolo 37, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: “5 bis.Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si sono verificate anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale”.

 

 

Il disegno di legge sulle PMI: lavoro agile e sanzioni

Veniamo ad alcune modifiche proposte riguardo al lavoro agile.

 

Premettiamo che generalmente su questo tema si fa riferimento ad un’altra norma, la legge 22 maggio 2017, n. 81 che all’articolo 22 stabilisce che ‘Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro’. Ed è lo stesso articolo a indicare che il lavoratore ‘è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno’.

 

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Arrivando invece al D.Lgs. 81/2008 (da non confondere con la legge precedente) la modifica proposta è contenuta nell’articolo 9 (Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile) del disegno di legge.

 

Le modifiche riguardano l’articolo 3 (Campo di applicazione) del Testo Unico.

 

All’articolo 3, dopo il comma 7, si vuole aggiungere il seguente:

7 bis) Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di  lavoro, e in particolare quelli che attengono all’utilizzo dei video terminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.

 

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E attraverso una modifica dell’articolo 55 – come già indicato nel Comunicato n. 111 – in caso di omissione dell’obbligo informativo, il datore di lavoro verrebbe punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

 

Rimandiamo infine alla lettura integrale dello schema di decreto che sarà presentato per l’approvazione al Parlamento.

 

 

Tiziano Menduto

 

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Scarica il documento di riferimento:

Disegno di legge approvato in Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2025 – Schema di disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese.

 

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