Visite invalidità, inabilità e legge 104 semplificate per tutto il 2025: le novità

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Valutazioni sugli atti e visite uniche per più accertamenti sono tra le semplificazioni che saranno in vigore per tutto il 2025 per revisioni e/o accertamenti di invalidità, inabilità, legge 104

La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) è intervenuta in materia di accertamento della condizione di disabilità e di invalidità previdenziale, semplificando alcune procedure per quanto riguarda le visite di revisione e per quelle di riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e legge 104 per tutto il 2025.

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In linea generale viene prevista: per le revisioni la valutazione solo sugli atti, senza doversi presentare a visita, e una unica visita se si presenta contestualmente domanda per valutazioni assistenziali e previdenziali.

Vediamo nello specifico cosa è previsto

NOVITÀ 2025 VISITE DI REVISIONE

a)      Con patologie oncologiche


In attuazione di quanto previsto dal comma 3-bis che è stato aggiunto all’articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62:
fino al 31 dicembre 2025 gli accertamenti di revisione di soggetti con disabilità con patologie oncologiche devono essere definiti sugli atti in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria allegata consenta una valutazione obiettiva. Ovvero, per la revisione, in caso di patologie oncologiche, sarà sufficiente l’invio degli esami e della documentazione sanitaria, senza doversi sottoporre a visita.
Nello specifico, ci si riferisce alle prestazioni “già riconosciute” per patologie oncologiche alla generalità degli accertamenti sanitari relativi a patologie neoplastiche effettuati prima del 1° gennaio 2025.
La norma vale su tutto il territorio nazionale, comprese le nove province in cui è partita la sperimentazione della valutazione di base per la disabilità (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste).

A prevederlo, il comma 167 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 che ha introdotto, dopo il comma 3 dell’articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, il comma 3-bis, che così dice: “Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ferma restando la facoltà dell’istante di chiedere la visita diretta“.

 

La procedura


L’INPS segnala quindi che per le visite di revisione viene previsto l’invio all’interessato di una comunicazione con l’invito a trasmettere, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta, la documentazione utile a definire sugli atti l’accertamento sanitario. Una volta pervenuta la documentazione sanitaria, la Commissione deve, procedere prioritariamente alla valutazione sugli atti, anche sulla base di tutti gli elementi già precedentemente acquisiti.
Il cittadino comunque può sempre richiedere la visita diretta, entro lo stesso termine di 40 giorni, attraverso mail o posta elettronica certificata (PEC), al Centro Medico Legale di competenza.

b)     Senza patologia oncologica


 La valutazione sugli atti (già prevista ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 20 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), è tuttora valida per gli accertamenti sanitari effettuati su tutto il territorio nazionale, comprese le nove province in cui è partita la sperimentazione della valutazione di base, per patologie non oncologiche, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2024, che prevede: “Fino al 31 dicembre 2025, alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti a sperimentazione ai sensi dell’articolo 33, le condizioni di accesso ed i sistemi valutativi in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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Novità 2025 INVALIDITA’/LEGGE 104 e INABILITA’



Il comma 168 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 semplifica invece il procedimento di accertamento sanitario, inserendo l’articolo 33-bis dopo l’articolo 33 del decreto legislativo n. 62/2024.

In questo caso si prevede che per tutto il 2025 si debba effettuare una visita sanitaria unica qualora si sia presentata richiesta contestuale per accertamento dell’invalidità assistenziale (invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e legge 104) e previdenziale (per le prestazioni di invalidità e inabilità, ai sensi degli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). 

In particolare, viene disposto che, per tutto l’anno 2025, […] l’INPS è tenuto a effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente.

Le disposizioni si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

Anche in questo caso, le disposizioni si applicano anche alle province dove è partita da gennaio la sperimentazione del procedimento valutativo di base. Nell’anno 2025, in tutto il territorio nazionale, dunque, si deve procedere a effettuare una visita sanitaria unica, valida sia per il riconoscimento dell’invalidità o dell’inabilità previdenziale, che per il procedimento valutativo di base.

Per approfondire:

Messaggio INPS numero 188 del 17-01-2025

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