implicazioni sul Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

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L’emanazione del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178 (c.d. “decreto giustizia”) e la sua conversione in legge (Ddl n. 1315, incardinato con la relazione del senatore Rastrelli) hanno avuto un impatto significativo sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019). In particolare, l’articolo 8 del decreto convertito introduce una norma di interpretazione autentica riguardante la disciplina transitoria di cui all’art. 56, comma 4, del d.lgs. 136/2024. Tale d.lgs. n. 136/2024 – varato in attuazione della legge n. 20 del 2019 e della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53/2021) – integra e corregge il Codice della crisi allo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1023 in materia di ristrutturazione preventiva, esdebitazione e misure volte a rendere più efficaci le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza.
La rilevanza di questa interpretazione autentica è duplice: da un lato, chiarisce i termini di applicazione della disciplina transitoria e, dall’altro, fa salvi gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo. Si tratta di un intervento che mira a superare ogni incertezza interpretativa, garantendo continuità alle procedure pendenti ed evitando la necessità di rinnovare o integrare gli atti già depositati sulla base della normativa previgente.
Alla conversione del decreto giustizia abbiamo dedicato anche l’articolo Decreto Giustizia (178/2024): ok definitivo alla conversione.

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1. Il quadro normativo e la disciplina transitoria del decreto giustizia


La norma di riferimento è l’articolo 56, comma 4, del d.lgs. 136/2024, il quale prevede che le disposizioni del decreto correttivo (entrato in vigore il 28 settembre 2024) si applichino non solo alle procedure di crisi e d’insolvenza instaurate dopo tale data, ma anche a quelle già pendenti. Per “procedure pendenti” si intendono quelle non ancora definite con provvedimento definitivo al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Tuttavia, la formulazione originaria dell’art. 56, comma 4, lasciava spazio a dubbi interpretativi: vi era il rischio di ritenere che domande e trattative, presentate quando vigevano le norme corrette, dovessero essere necessariamente conformate ai nuovi requisiti introdotti dal d.lgs. 136/2024.
Per fugare tali incertezze, l’articolo 8 del decreto-legge 178/2024 – convertito con modificazioni – interviene con una norma di interpretazione autentica, sancendo che gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 136/2024 restano validi e non necessitano di alcun rinnovo, modifica o integrazione. Tali chiarimenti, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, si sono resi necessari per evitare che operazioni e trattative già avviate venissero invalidate o sottoposte a oneri suppletivi che avrebbero potuto rallentare o compromettere il buon esito delle procedure. Sul tema, consigliamo il volume “Nuovo correttivo alla crisi di impresa -Cosa cambia per professionisti e imprese”

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Il presente volume illustra le novità di interesse per gli operatori del settore delle procedure concorsuali contenute nel c.d. Decreto Correttivo Ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Il commento operativo articolo per articolo si propone di fornire una guida completa all’interpretazione ed all’applicazione delle rilevanti modifiche apportate al CCII, a breve distanza dalla sua entrata in vigore. Tra le principali novità, l’ampliamento della composizione negoziata della crisi come procedura per il superamento della situazione di squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza e il potenziamento del ruolo dell’esperto. Rilevanti interventi riguardano anche la disciplina del sovraindebitamento e del concor- dato minore, aperto al debitore sovraindebitato diverso dal consumatore, e i requisiti più rigorosi per ottenere il cram down fiscale, uno dei punti più significativi della nuova disciplina, con cui il Legislatore risponde all’esigenza di conciliare la tutela delle ragioni dei creditori pubblici ed il superamento della crisi d’impresa. Per agevolare la lettura delle novità è riportato a confronto il vecchio ed il nuovo testo in cui sono evidenziati i cambiamenti operati dal legislatore.Giorgio CherubiniAvvocato, ammesso al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori, esercita nel settore del diritto commerciale e della crisi d’impresa. Già Presidente e attualmente socio onorario di INSOL Europe, è Vice Presidente dell’ISIR. Founding Partner dell’Associazione professionale Explegal, ricopre incarichi su nomina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in numerose procedure concorsuali. Già curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma, commissario liquidatore su nomina dell’IVASS, è autore di pubblicazioni e relatore in conferenze nazionali e internazionali.

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2. Il contenuto dell’articolo 8 e la salvaguardia degli atti pregressi


L’articolo 8 specifica che gli atti e i provvedimenti adottati prima del 28 settembre 2024 (data di entrata in vigore del d.lgs. 136/2024) rimangono pienamente efficaci. Nello stesso tempo, la norma di interpretazione autentica elenca in modo esplicito le procedure e gli strumenti di regolazione della crisi interessati, tra cui:

  • la composizione negoziata;
  • i procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale di cui all’art. 40 del Codice della crisi;
  • gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
  • i procedimenti di esdebitazione.

Inoltre, l’articolo 8 menziona anche tutte le ulteriori procedure che risultavano pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 136/2024. Si nota, tuttavia, come non siano espressamente richiamati i piani attestati di risanamento, né le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Su questo aspetto, la relazione al decreto giustizia segnala la possibile opportunità di integrare la norma di interpretazione autentica, così da scongiurare qualsiasi incertezza circa l’operatività della salvaguardia anche su tali ulteriori istituti, i quali, pur non essendo testualmente nominati, risultano comunque riconducibili all’ambito del Codice della crisi e dell’insolvenza.

3. La legittimità delle norme di interpretazione autentica e il vaglio costituzionale


Le leggi di interpretazione autentica sono spesso oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale, poiché implicano un effetto retroattivo della disciplina. La Costituzione italiana (art. 25) tutela il principio di irretroattività nella materia penale, mentre nella materia civile il divieto di retroattività (art. 11 delle Preleggi) è sì considerato un fondamentale valore di civiltà giuridica, ma non gode della medesima copertura costituzionale. La Consulta, infatti, ha chiarito in più occasioni (sentt. nn. 271 e 257/2011, 209/2010, 24/2009) che il legislatore può legittimamente adottare norme retroattive ove ciò sia giustificato da “motivi imperativi di interesse generale” (art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU), purché non si aggravi la posizione dei destinatari in modo ingiustificato e non si snaturi l’originaria volontà del legislatore.
Secondo la sentenza n. 78/2012, una legge interpretativa non è incostituzionale se si limita ad attribuire alla norma interpretata uno dei possibili significati già insiti nel suo testo, o se serve a risolvere un “dibattito giurisprudenziale irrisolto” (Corte cost. n. 311/2009). Più di recente, la sentenza n. 77/2024 ha ribadito che, per ammettere la retroattività di una norma, occorre un rigoroso scrutinio delle ragioni di interesse generale, specialmente se l’intervento incide su giudizi in corso. Nel caso dell’articolo 8 del decreto-legge 178/2024, la giustificazione risiede proprio nel principio di certezza del diritto: si vuole evitare che gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del correttivo possano essere invalidati o richiedano un oneroso adeguamento, con conseguenti ritardi e complicazioni per i soggetti già coinvolti nelle procedure di regolazione della crisi.

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4. Implicazioni operative e considerazioni critiche


Dal punto di vista pratico, la norma di interpretazione autentica assicura un adeguato raccordo tra il regime previgente e quello novellato dal d.lgs. 136/2024, facilitando la prosecuzione di pratiche e trattative già instaurate. Ciò risulta particolarmente vantaggioso per i debitori che abbiano già avviato, ad esempio, una composizione negoziata o un piano di risanamento prima del 28 settembre 2024, i quali non dovranno “ripartire da zero” per adeguarsi alle nuove disposizioni. Al contempo, i creditori e le parti coinvolte non subiscono il rischio di dover rinnovare eventuali istanze o accordi sulla base di parametri diversi.
Tuttavia, alcune perplessità possono nascere dal mancato riferimento esplicito ad altre procedure affini (come i piani attestati di risanamento, la liquidazione controllata o l’amministrazione straordinaria). Sebbene la ratio complessiva della norma di interpretazione autentica sia quella di salvaguardare tutto ciò che era stato avviato legittimamente prima del d.lgs. n. 136/2024, un’espressa menzione di tali ulteriori procedure avrebbe potuto dissipare ogni dubbio, evitando incertezze e possibili contenziosi interpretativi. Anche per questo, la relazione al disegno di legge di conversione ha auspicato un ampliamento del perimetro di riferimento.
Dal punto di vista costituzionale, l’articolo 8 sembra allinearsi ai princìpi enunciati in materia di leggi retroattive: la disposizione interpreta autenticamente una previsione già esistente (l’art. 56, comma 4, del d.lgs. 136/2024) e si giustifica con la volontà di tutelare la certezza del diritto e di evitare scompensi fra il vecchio e il nuovo regime normativo. Peraltro, il legislatore ha agito nell’immediatezza dell’entrata in vigore del decreto correttivo, riducendo così il rischio di contenziosi in merito all’applicabilità delle nuove disposizioni ai procedimenti pendenti.

5. Conclusioni


La norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 8 del “decreto giustizia” (d.l. 178/2024) costituisce una risposta tempestiva alle problematiche sorte con l’entrata in vigore del d.lgs. 136/2024, che ha introdotto modifiche importanti al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’intento principale è quello di preservare gli atti già compiuti e i provvedimenti già emessi in precedenza, scongiurando il rischio di una paralisi o di una duplicazione delle attività processuali.
In un’ottica di efficienza e certezza giuridica, tale previsione appare coerente con l’esigenza di rendere la disciplina più moderna e funzionale, in linea con gli obiettivi della direttiva (UE) 2019/1023. È auspicabile, tuttavia, che il legislatore intervenga ulteriormente per chiarire in modo onnicomprensivo l’ambito di applicazione, estendendo la salvaguardia a tutte le tipologie di procedure disciplinate dal Codice della crisi, al fine di evitare lacune e potenziali controversie interpretative.
In definitiva, il “decreto giustizia” e, nello specifico, l’articolo 8, assumono una funzione strategica per assicurare continuità e coerenza al sistema della crisi d’impresa e dell’insolvenza, consentendo di proseguire serenamente nelle iniziative già intraprese secondo la disciplina previgente. L’approccio retroattivo della norma appare costituzionalmente sostenibile, in quanto risponde a esigenze di interesse generale e di tutela della certezza del diritto, come sottolineato anche dalla Corte costituzionale. Pertanto, l’intervento normativo si configura come uno strumento di stabilizzazione del quadro giuridico, garantendo un passaggio meno traumatico tra le regole precedenti e quelle introdotte dal d.lgs. 136/2024.

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6. Riferimenti utili per la consultazione

  • Testo del d.l. 29 novembre 2024, n. 178: www.normattiva.it
  • Disegno di legge di conversione n. 1315 e relazione (Senatore Rastrelli): www.senato.it
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) aggiornato con il d.lgs. n. 136/2024: www.normattiva.it
  • Giurisprudenza costituzionale (sentenze citate): www.cortecostituzionale.it

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