Regolamento Ecodesign: 10 cose da sapere

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Se si potesse mettere in una scala di rilevanza la normativa scaturita dal Green Deal europeo e in particolare dal Circular Economy Action Plan, un ruolo di rilievo sarebbe senz’altro riservato al Regolamento Ecodesign, in sigla inglese ESPR, Ecodesign for Sustainable Products Regulation.

Entrato in vigore il 18 luglio del 2024, il Regolamento UE 2024/1781 passerà quest’anno alla fase della graduale operatività. Trattandosi di un regolamento quadro, infatti, il provvedimento necessita di atti delegati, che emanerà la Commissione europea, per applicare nel concreto le nuove regole sull’ecoprogettazione. Gli atti delegati potranno essere orizzontali, dunque contenere regole trasversalmente valide per tutti i prodotti, o specifici per singole categorie di prodotto, andando a definire i requisiti di ecodesign peculiari per le diverse filiere.  

Prima di analizzare alcuni aspetti chiariti dalle FAQ pubblicate a ottobre 2024, ripercorriamo in sintesi le principali novità introdotte dall’ESPR (già approfondite qui da EconomiaCircolare.com). Ecco in 10 punti cosa c’è da sapere.

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Cosa prevede il Regolamento Ecodesign?

Per migliorare la sostenibilità dei prodotti immessi sul mercato e favorire modelli di business circolari il Regolamento introduce i cosiddetti “requisiti di progettazione ecocompatibile”:

  • durabilità;
  • affidabilità;
  • riutilizzabilità;
  • possibilità di miglioramento;
  • riparabilità;
  • possibilità di manutenzione e ricondizionamento;
  • presenza di sostanze che destano preoccupazione;
  • consumo di energia ed efficienza energetica;
  • uso dell’acqua ed efficienza idrica;
  • uso ed efficienza di risorse;
  • contenuto di riciclato;
  • possibilità di rifabbricazione;
  • riciclabilità;
  • possibilità di recupero dei materiali;
  • impatti ambientali, comprese l’impronta di carbonio e l’impronta ambientale;
  • produzione prevista di rifiuti.

Il Regolamento introduce poi altre importanti innovazioni:

  • Il Passaporto digitale del prodotto (Digital product passport, DPP)
  • Il divieto di distruzione dei prodotti destinati ai consumatori “privati” che restano invenduti
  • Incentivi ai prodotti più sostenibili tramite gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green public procurement, GPP)

A quali prodotti si applica il Regolamento Ecodesign?

Il Regolamento Ecodesign si applica alle imprese operanti nell’Unione Europea, incluse quelle che hanno sede fuori dall’UE: produttori, importatori, distributori, rivenditori e fornitori di servizi.

I prodotti interessati sono tutti quelli immessi sul mercato dell’Unione, senza differenza tra prodotti destinati ad altre aziende (business to business, B2B) e quelli per il consumatore finale (business to consumer, B2C). Fanno eccezione soltanto alimenti, mangimi, medicinali o prodotti medicali, piante, animali (o loro prodotti collegati direttamente alla loro futura riproduzione) e microrganismi vivi, prodotti di origine umana e determinate tipologie di veicoli.

L’ESPR ha anche stabilito una lista prioritaria di prodotti su cui dovranno intervenire gli atti delegati volti a definire quali sono gli specifici requisiti e le modalità di progettazione ecocompatibile:

  • Ferro e acciaio
  • Alluminio
  • Tessuti (in particolare indumenti e calzature)
  • Arredamento
  • Pneumatici
  • Detersivi
  • Vernici
  • Lubrificanti
  • Prodotti chimici
  • Prodotti correlati all’energia con requisiti di ecodesign
  • Prodotti di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e altri dispositivi elettronici.

I prodotti sottoposti al regime dell’ESPR potranno essere immessi sul mercato o pubblicizzati solo se conformi alle condizioni stabilite nel Regolamento. Nel caso di fiere o esposizione di prodotti non conformi, questi non si potranno mettere in vendita e si dovrà evidenziare che non soddisfano gli standard previsti dal Regolamento.

L’ESPR si applica ad apparecchiature medicali, prodotti correlati all’energia e strumenti di monitoraggio e controllo industriale?

Questi prodotti rientrano tutti nell’ambito dell’ESPR. Per le apparecchiature medicali si valuterà la compatibilità dei requisiti di ecodesign con la priorità di garantire la salute e la sicurezza di pazienti e utilizzatori. I prodotti legati all’energia, al netto di alcune disposizioni transitorie, sono ora normati dal Regolamento Ecodesign, che ha abrogato la direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) relativa proprio all’ambito energetico. Nel caso degli strumenti di monitoraggio e controllo industriale saranno gli studi preparatori a stabilire se si potranno introdurre requisiti di ecodesign.

Il Regolamento Ecodesign definirà requisiti di ecoprogettazione anche per gli imballaggi?

L’ESPR non stabilirà requisiti generali di ecodesign per gli imballaggi come categoria di prodotti, perché sono già contenuti nelle norme di settore. Il principio generale è che il Regolamento Ecodesign assumerà la guida nella regolamentazione dei prodotti solo quando le loro dimensioni di sostenibilità ambientale non possono o non sono state affrontate in modo completo e appropriato da altri strumenti. Questo principio vale anche per gli imballaggi, ambito in cui è intervenuto il Regolamento PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) appena entrato in vigore. Come spiegato nel considerando 25 dell’ESPR, se necessario, il Regolamento Ecodesign potrebbe integrare il PPWR stabilendo requisiti di ecodesign che si concentrano sull’imballaggio di prodotti specifici.

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Quali sono i tempi di attuazione del Regolamento Ecodesign?

Con la pubblicazione del primo working plan, prevista entro nove mesi dall’entrata in vigore (quindi nella primavera 2025), la Commissione stabilirà quali sono i prodotti su cui intervenire prioritariamente e le tempistiche indicative. I cosiddetti atti delegati, orizzontali o specifici per prodotto, saranno frutto di un iter che prevede studi preparatori, valutazioni di impatto (obbligatorie per ogni atto delegato che stabilisce requisiti di ecodesign ai sensi dell’ESPR) e consultazioni degli stakeholder. Una volta che le misure entreranno in vigore, gli operatori economici avranno in genere almeno 18 mesi per potersi conformare ai nuovi obblighi.

L’entrata in vigore dei primi atti delegati ESPR, comprese le disposizioni sul DPP, è prevista per la metà del 2027.

Regolamento Ecodesign: timeline attuativa
Regolamento Ecodesign: timeline attuativa

Quale sarà il contenuto degli atti delegati?

Gli atti delegati su prodotti specifici o requisiti orizzontali dovrebbero includere le definizioni, i dettagli di calcolo e le soglie necessarie per implementare i requisiti di ecodesign. Saranno spesso accompagnati da richieste di standardizzazione alle Organizzazioni europee per la standardizzazione (Cen-Cenelec), innescando lo sviluppo di standard armonizzati che facilitino l’implementazione. Per requisiti specifici per i quali tali strumenti potrebbero essere appropriati, la Commissione potrebbe sviluppare strumenti online per guidare i produttori, in particolare le PMI, nell’implementazione. Come accennato, per stabilire i requisiti di ecoprogettazione di ciascun prodotto si partirà da uno studio preparatorio che include la consultazione dei soggetti interessati, in particolare le imprese che dovranno applicare i nuovi requisiti, e dell’Ecodesign Forum, organismo composto da esperti e stakeholder previsto dall’articolo 19 dell’ESPR.

Gli atti delegati possono prevedere requisiti di ecodesign anche per prodotti intermedi e componenti immessi sul mercato UE. Responsabile della conformità ai requisiti di ecodesign è quindi il fornitore del prodotto intermedio o del componente.

Come si misurerà l’impatto dei prodotti soggetti al Regolamento Ecodesign?

L’allegato I dell’ESPR include l’impronta ambientale e l’impronta di carbonio come possibili parametri per i requisiti di ecodesign. Gli atti delegati potrebbero richiedere ai produttori di calcolarle sia come parametri informativi (per divulgare il risultato della valutazione del ciclo di vita del prodotto e/o segnalare la classe di prestazione corrispondente) sia come parametri prestazionali (per rispettare una determinata soglia legata a questi parametri).

Il metodo Product Environmental Footprint (PEF, in italiano “impronta ambientale del prodotto”) e le regole di categoria derivate (PEFCR) sono tra quelli utilizzati per sviluppare requisiti di ecodesign e si basano sull’analisi del ciclo di vita. La PEF è un riferimento metodologico per la valutazione degli impatti ambientali dei prodotti, l’analisi dei punti critici e l’identificazione delle aree di criterio. Allo stesso modo, quando sono disponibili PEFCR pertinenti, queste possono essere utilizzate per supportare e perfezionare l’analisi ambientale del gruppo di prodotti e per definire regole per il calcolo dell’impronta di carbonio e ambientale dei prodotti.

A seconda degli scopi e delle caratteristiche di un prodotto, per la valutazione del ciclo di vita si possono utilizzare diversi strumenti: lo strumento EcoReport aggiornato utilizzato dalla metodologia MEErP revisionata (Methodology for Ecodesign of Energy-related Products), il metodo PEF completo (che dovrebbe essere aggiornato entro il 2025) o altri metodi derivati ​​o considerati compatibili con la PEF. La scelta del metodo da utilizzare durante gli studi preparatori dipenderà dal tipo di prodotti, dalla disponibilità di dati e/o PEFCR quando si intraprende la valutazione e dalla pertinenza e fattibilità dell’utilizzo di misurazioni degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita dei prodotti tra i parametri da regolamentare.

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A quali prodotti si applica il divieto di distruggere gli invenduti?

Le disposizioni dell’ESPR sul divieto di distruzione dell’invenduto obbligano a tracciare il quantitativo di prodotti invenduti in ogni esercizio commerciale a partire dal 2025, e si applicano solo ai prodotti di consumo destinati ai consumatori “privati” (dunque B2C e non B2B). Riguardano, inoltre, esclusivamente i prodotti immessi sul mercato UE e non dunque l’intera produzione di imprese che esportino in Paesi extraeuropei.

La distruzione è definita come il danneggiamento o lo scarto intenzionale di un prodotto come rifiuto, ad eccezione dello scarto al solo scopo di consegnare il prodotto scartato per la preparazione al riutilizzo, comprese le operazioni di ristrutturazione o rigenerazione. Dunque si parla di distruzione in relazione alle ultime tre attività della gerarchia dei rifiuti: riciclo, altro recupero (compreso il recupero di energia) e smaltimento.

Avremo un passaporto digitale per ogni prodotto immesso sul mercato?

Saranno gli atti delegati messi a punto per ogni tipologia di prodotto a stabilire quali requisiti informativi andranno rispettati e se dovrà essere implementato un passaporto digitale del prodotto. Potremmo avere dei prodotti in cui il DPP riguarda soltanto una componente, come ad esempio, la batteria, mentre si potrà non prevedere l’introduzione del passaporto dove esistano altri sistemi di diffusione digitale delle informazioni ritenuti efficaci e in grado di assolvere alla stessa funzione del DPP, garantendo l’accesso alle informazioni per loro rilevanti da parte degli attori della catena del valore e agevolando la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità competenti.

La Commissione europea proporrà i requisiti di informazione e dunque i dati da rendere disponibili nel DPP per ciascun gruppo di prodotti e valuterà se richiedere una valutazione della conformità di terze parti per alcune delle informazioni fornite.

Come si stabiliranno i requisiti legati agli appalti pubblici verdi?

Dove possibile, saranno i singoli atti delegati che fissano i requisiti di ecoprogettazione dei diversi prodotti a prevedere anche i criteri di compatibilità con gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP). Dunque non tutti i prodotti regolamentati da un atto delegato ESPR avranno necessariamente anche requisiti GPP. La valutazione sulla possibilità di incentivare l’offerta e la domanda di prodotti più ecosostenibili tramite la fissazione di obiettivi minimi di acquisto terrà conto del valore e del volume degli appalti pubblici per quella specifica categoria di prodotti, nonché della effettiva disponibilità economica da parte delle amministrazioni.





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