ASD E SSD: Aggiornamento Dati RASD Entro Il 31 Gennaio – Studio Pizzano

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Aggiornare i propri dati sul Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) entro il termine del 31 gennaio è un adempimento che le società e associazioni sportive non possono più trascurare. Chi non rispetta questa scadenza rischia di compromettere la validità della propria iscrizione, con potenziali ricadute sull’esercizio delle attività e sull’erogazione di eventuali compensi sportivi.

Nascita e finalità del ras

Il RAS è stato introdotto per rendere più agevole e trasparente la certificazione della natura dilettantistica di asd e ssd. In passato, il compito di attestare la reale attività sportiva svolta era affidato al CONI, che rappresentava l’unico riferimento istituzionale per l’iscrizione al vecchio Registro. Con l’approvazione del d.lgs. 36/2021 e del d.lgs. 39/2021, parte della cosiddetta Riforma dello sport, la competenza amministrativa e gestionale è stata in parte trasferita al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il 31 agosto 2022 ne ha segnato l’avvio operativo, evidenziando l’importanza del nuovo portale informatico, deputato non soltanto a certificare il possesso dei requisiti, ma anche a raccogliere una mole notevole di informazioni.

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Scadenze da osservare e l’importanza del 31 gennaio

Il 31 gennaio di ogni anno assume una valenza cruciale, in quanto entro tale data le associazioni e società sportive dilettantistiche devono controllare la completezza dei dati relativi ai propri tesserati, alle competizioni o alle manifestazioni a cui hanno preso parte, all’eventuale erogazione di compensi per i collaboratori sportivi e ai rimborsi versati ai volontari. È essenziale che ogni modifica relativa ad anagrafica, ruoli dirigenziali o attività svolte sia tempestivamente comunicata nel RAS, in modo da evitare difformità tra la situazione reale e quella risultante dal sistema informatico.

Se i dati restano incompleti o inesatti, il Dipartimento per lo Sport interviene con una diffida, invitando l’ente sportivo a regolarizzare la posizione entro un congruo termine (fino a 180 giorni). Qualora i dati non vengano aggiornati neppure dopo la diffida, può scattare la cancellazione dal Registro, con la conseguente perdita dello status di soggetto sportivo dilettantistico.

Riferimenti normativi e la certificazione dell’attività sportiva

Il valore legale del RAS è sancito dagli articoli 10 e 5 dei decreti 36/2021 e 39/2021, che sottolineano la funzione di garanzia rispetto alla natura dilettantistica di un sodalizio. L’articolo 7 del Regolamento del RAS specifica ulteriormente l’importanza dell’inserimento di dati puntuali: se emergono modifiche negli assetti gestionali o se si organizza (o anche soltanto si frequenta) un corso di formazione, è obbligatorio provvedere alle integrazioni sulla piattaforma entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Da non trascurare neanche il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, che, accanto ai richiami sul riconoscimento sportivo, insiste sulla necessità di rendicontare adeguatamente tutte le iniziative svolte, anche al fine di legittimare i pagamenti che riguardano le cosiddette co.co.co. sportive.

Ampliamento del concetto di sport nella costituzione

La recente modifica dell’articolo 33 della Costituzione, con l’introduzione di un settimo comma che riconosce formalmente il valore sociale ed educativo dell’attività sportiva, rappresenta un passaggio fondamentale nel consolidamento del fenomeno sportivo all’interno dell’ordinamento italiano. La pratica motoria, già accolta dalla Carta Europea dello sport del 1992 come esperienza fisica a carattere organizzato (o anche non strutturato), viene oggi elevata a diritto di rilevanza costituzionale, sottolineando come lo sport favorisca non solo il benessere psicofisico, ma anche la socialità e l’integrazione.

La definizione riportata nel d.lgs. 36/2021, all’articolo 2, comma 1, lettera nn), riprende in larga misura questa visione, chiarendo che è sufficiente la presenza di una componente fisica non irrilevante per definire “sportiva” un’attività.

Distinzione tra attività sportiva, didattica e formativa

La normativa definisce con precisione cosa rientri nel concetto di attività sportiva, di attività didattica e di attività formativa. L’articolo 1 del Regolamento chiarisce che la prima consiste nell’organizzazione o partecipazione a competizioni di carattere territoriale, nazionale o internazionale, a condizione che siano riconosciute da organismi iscritti al RAS.

La seconda si concentra sui corsi di avviamento o perfezionamento, purché affidati a istruttori qualificati e inseriti in un contesto regolamentato dall’organismo sportivo.

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La terza, infine, include tutte quelle iniziative finalizzate alla diffusione dei valori dello sport, alla crescita professionale dei tesserati o all’aggiornamento di allenatori e dirigenti, con particolare attenzione alle norme di sicurezza, all’ordinamento sportivo e ai controlli sanitari. È consigliabile riportare tutte queste iniziative, indicando date, durata e nomi dei partecipanti, così da rendere evidente la dimensione complessiva del progetto sportivo.

Dal vecchio Registro CONI al nuovo scenario

Prima dell’entrata in vigore della Riforma, il CONI costituiva l’unico organismo certificatore della reale attività sportiva praticata dalle ASD e SSD. Il concetto di attività sportiva era stato oggetto di interpretazioni restrittive, in cui si richiedeva che la società si dedicasse sia all’aspetto didattico sia a quello sportivo. Questa impostazione è stata oggetto di dibattito e di pronunce giurisprudenziali di rilievo, culminate con la sentenza della Corte di Cassazione 3008/2021, che ha riconosciuto la sufficienza del carattere fisico nella pratica, senza pretendere la presenza di competizioni di alto livello. Con l’avvento del D.lgs. 36/2021, il ruolo del CONI nella gestione del Registro è stato riorganizzato, trasferendo competenze al Dipartimento per lo Sport.

Il RAS, in coerenza con la normativa, stabilisce che le ASD/SSD possano dedicarsi in modo esclusivo all’attività sportiva o, in alternativa, all’aspetto didattico, ma per motivi pratici è consigliabile dimostrare entrambe le dimensioni quando possibile.

Necessità di dimostrare l’attività effettiva: dati da inserire e possibili controlli

Il RAS non si limita a recepire i dati anagrafici dei sodalizi sportivi. Richiede altresì informazioni sui tesserati, sui corsi di avviamento o di perfezionamento in una determinata disciplina, sui compensi corrisposti ai collaboratori e sui rimborsi concessi ai volontari.

Per questa ragione, chiunque abbia stipulato contratti di collaborazione sportiva come istruttore o allenatore deve assicurarsi che nel RAS sia inserito un riscontro concreto: ad esempio, se si retribuisce un allenatore per corsi di ginnastica dolce, occorre che l’associazione risulti effettivamente attiva in quel settore durante la stessa stagione di riferimento.

Ciò risponde al principio di coerenza tra quanto dichiarato nella piattaforma e quanto risulta dai contratti sportivi e dalle buste di pagamento (se previste). In caso di controllo, l’ente verificherà la sussistenza di un’attività effettiva e continuerà a riconoscere la qualifica di asd o ssd soltanto in presenza di dati coincidenti.

Rischio di cancellazione e la procedura di diffida

Un aspetto centrale del Regolamento del RAS riguarda il procedimento che può portare, in estrema ipotesi, alla cancellazione dal Registro. Se le asd o ssd omettono di aggiornare i dati entro il 31 gennaio o lo fanno in modo parziale, viene trasmessa una diffida da parte del Dipartimento per lo Sport. A questo punto scatta un ulteriore periodo per regolarizzare la situazione, che può arrivare fino a 180 giorni.

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Decorsa inutilmente questa finestra temporale, l’ente sportivo viene estromesso dal RAS, perdendo automaticamente la qualifica dilettantistica e tutti i benefici connessi, come la possibilità di applicare il regime agevolato riservato alle associazioni sportive. È dunque di massima importanza ottemperare per tempo a tali incombenze burocratiche e controllare con regolarità la piattaforma.

Consigli pratici per la corretta gestione

Per evitare inconvenienti, è consigliabile eseguire la verifica dei dati con un certo anticipo rispetto alla scadenza del 31 gennaio. I dirigenti dovrebbero accertare che il numero dei soci o dei tesserati risulti conforme alla situazione reale, che i nomi degli amministratori in carica siano corretti e che le attività sportive, didattiche o formative svolte nel corso dell’anno trascorso siano correttamente elencate. Nel caso di eventi organizzati con organismi affiliali differenti o in più discipline, è opportuno raccogliere tutta la documentazione necessaria (inviti, calendari, elenchi iscritti) prima di inserire i dati nel sistema. Se emergono discrepanze tra le informazioni interne e quelle già caricate, occorre contattare l’ente di affiliazione per concordare le rettifiche.

Un esempio concreto può aiutare a chiarire: se un’associazione di nuoto ha organizzato nel 2024 sei corsi di perfezionamento, con relative quote corrisposte agli allenatori, è cruciale che tali corsi risultino correttamente elencati nel RAS, per legittimare le uscite di cassa verso i collaboratori sportivi.

In pillole

In pillole
Aggiornamento dati sul RAS Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) devono aggiornare i dati sul Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) entro il 31 gennaio per mantenere la validità dell’iscrizione ed evitare sanzioni come la cancellazione dal registro.
Scadenza del 31 gennaio
  • Entro questa data, ASD/SSD devono verificare e aggiornare i dati relativi a tesserati, competizioni, compensi e ruoli dirigenziali.
  • Mancati aggiornamenti possono portare a diffide e, in caso di inadempienza prolungata (fino a 180 giorni), alla cancellazione dal registro e alla perdita dello status di ente sportivo dilettantistico.
Distinzione tra attività sportive, didattiche e formative
  • Attività sportiva: partecipazione a competizioni riconosciute da organismi affiliati al RAS.
  • Attività didattica: corsi di avviamento o perfezionamento affidati a istruttori qualificati.
  • Attività formativa: iniziative per diffondere valori sportivi o aggiornare tecnici e dirigenti su sicurezza e norme sportive.
Necessità di dimostrare l’attività effettiva
  • l RAS richiede coerenza tra i dati inseriti (tesserati, corsi, compensi) e le attività dichiarate.
  • Contratti sportivi devono corrispondere alle discipline praticate; eventuali discrepanze possono portare a controlli che verificano la reale esistenza delle attività svolte.
Rischio di cancellazione dal RAS In caso di mancato aggiornamento dei dati entro il 31 gennaio o dopo una diffida (entro massimo 180 giorni), l’ente viene cancellato dal registro, perdendo lo status dilettantistico e i relativi benefici fiscali.



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