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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24715 del 16 settembre 2024, si รจ pronunciata sulla questione relativa al tasso di interesse applicabile ai buoni fruttiferi postali della serie Q-P.
Si ricorda che i buoni fruttiferi postali, garantiti dallo Stato, sono emessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) e distribuiti da Poste Italiane.
Iย buoni postali della Serie Q-P, in particolare, sono titoli emessi dopo il 1ยฐ luglio 1986, con scadenza 30 anni; il decreto ministeriale del 16 giugno 1986 aveva emesso la Serie Q utilizzando i moduli della serie P, aggiungendoย un timbro che indicava i nuovi tassi di interesse per i primi 20 anni, ma non il timbro che indicava i successivi 10 anni: la questione, pertanto, concerneva il tasso di interessi applicabile a tali buoni per il decennio privo di specificazione col secondo timbro, ovvero il tasso indicato sulla serie P originaria, o quello indicato dal decreto ministeriale.
La S.C., richiamando il leading case Varuolo c/ Poste Italiane s.p.a., deciso con la sentenza n. 22619/2023 del 26 luglio 2023, ribadisce che non sono applicabili i rendimenti piรน elevati previsti dalla precedente serie โPโ ed ancora leggibili sul retro del buono postale,ย nella parte non coperta dal nuovo timbro, dovendosi fare riferimento alla percentuali fissate dal decreto ministeriale di aggiornamento.
Ripercorrendo lโannosa questione sottesa al caso affrontato dalla Corte, questโultima ricorda che, in mancanza dei titoli cartacei, una nuova serie di buoni era infatti stata emessa utilizzando i supporti della serie precedente (ยซPยป), con lโapposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (ยซQ/Pยป) e, sulla parte posteriore, del timbro con la misura dei nuovi tassi.
Il timbro perรฒ non copre integralmente la stampa dei tassi dโinteresse della serie precedente, lasciando scoperta la parte relativa allโultimo decennio.
Tuttavia, ribadisce la Corte, ciรฒ non consente al possessore del titolo di pretendere, per lโultimo decennio, gli interessi piรน favorevoli previsti per la vecchia serie.
Lโimperfezione dellโoperazione materiale di apposizione del timbro, infatti, non ha valore di manifestazione di volontร negoziale rilevante, poichรฉ lโaccordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedenti, qualora incompatibili.
In aggiunta, la nuova stampigliatura prevede lโindicazione dei tassi in valori percentuali, mentre i rendimenti dellโultimo decennio che si pretende di applicare, seguono il diverso criterio dei valori monetari assoluti, adottato nella stesura dellโintera tabella della serie ยซPยป, cui perรฒ il buono non appartiene.
Pertanto, anche se nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella รจ assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi allโultimo decennio, non per questo รจ giustificata unโinterpretazione che finisca per deformare il senso della volontร negoziale, isolando un dato che รจ integrato nella vecchia tabella e che si pone in continuitร con i rendimenti indicati nella tabella stessa, non con quelli della serie ยซQ/Pยป.
Infatti, per i titoli della serie Q-P, lโart. 5 del D.M. 13 giugno 1986, imponeva proprio una stampigliatura recante la misura dei nuovi tassi, e non lโindicazione delle maggiorazioni dei valori monetari.
Pertanto, conclude la Corte, i saggi di interesse fissati con DM del Tesoro, aventi โeffetto per i buoni di nuova serieโ, come previsto dallโart. 173, comma 1, D.P.R. 156/1973, completano, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla dispone sui rendimenti dei titoli di quella serie, riferiti a un dato periodo.
Questo il principio di diritto espresso:
Poichรฉ lโinterpretazione del testo contrattuale deve raccordare il โsenso letterale delle paroleโ alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, lโindicazione, per i buoni postali della serie โQ/Pโ, di rendimenti relativi alla serie โPโ per lโultimo periodo di fruttuositร del titolo non รจ in sรฉ decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie โPโ, in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto piรน ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalitร di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, cosรฌ da rendere evidente lโassenza di continuitร tra le diverse previsioni, di talchรฉ, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontร delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dellโart. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo.
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