La sorte del contratto di noleggio di un bene concesso in leasing al noleggiante al momento della scadenza del contratto di leasing

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25339 del 20 settembre 2024, ha analizzato e deciso in merito alla sorte del contratto di noleggio avente a oggetto un bene precedentemente concesso in leasing alla società noleggiante da un soggetto terzo, in seguito alla cessazione del contratto di leasing originario.

Nel caso specifico, una società aveva concesso in noleggio a un’altra società un autoveicolo per cinque anni, veicolo che essa stessa aveva acquisito in leasing da una società terza per un periodo di quattro anni. Allo scadere del contratto di leasing, la società utilizzatrice, ritenendo che il contratto di noleggio fosse dipendente da quello di leasing, manifestava l’intenzione di recedere anticipatamente dal contratto di noleggio e tentava di restituire l’autoveicolo alla società noleggiante. Quest’ultima, però, respingeva sia il recesso anticipato sia la restituzione del veicolo, chiedendo invece il rispetto degli obblighi contrattuali, incluso il pagamento dei canoni fino alla scadenza del contratto di noleggio.

Una volta concluso il periodo contrattuale del noleggio, la società utilizzatrice, inadempiente per il mancato pagamento di alcuni canoni, veniva ingiunta dal Tribunale di Genova al versamento delle somme dovute tramite un decreto ingiuntivo richiesto dalla società noleggiante.

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La società utilizzatrice si opponeva al provvedimento, sostenendo che, con la cessazione del contratto di leasing, la società noleggiante avesse perso la disponibilità del mezzo e che, di conseguenza, il contratto di noleggio si fosse automaticamente estinto. Pertanto, secondo l’opponente, i canoni richiesti successivamente alla scadenza del leasing non erano dovuti.

Il Tribunale di Genova rigettava l’opposizione e, successivamente, la Corte d’Appello confermava tale decisione, affermando che “la scadenza del contratto di leasing ‘a monte’ del noleggio non potesse avere alcun effetto su quest’ultimo”. Pertanto, la società utilizzatrice risultava obbligata al pagamento dei canoni fino alla naturale scadenza del contratto di noleggio.

Ricorrendo per Cassazione, la società utilizzatrice insisteva sull’argomento secondo cui la scadenza del contratto di leasing avrebbe obbligato l’utilizzatore a restituire il veicolo al concedente, in quanto il contratto di noleggio derivava dal leasing. Secondo tale tesi, una volta terminato il leasing, il noleggio sarebbe venuto meno poiché la società noleggiante non disponeva più del bene.

La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha confermato quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio. Ha infatti escluso l’applicabilità, nel caso di specie, del principio resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis, chiarendo che un contratto di locazione stipulato a non domino non si estingue automaticamente in caso di cessazione del diritto del concedente.

La Corte ha sottolineato che “un diritto personale di godimento su un determinato bene (derivante da locazione, noleggio, affitto, leasing) può essere concesso anche da chi non vanti diritti reali sullo stesso. La locazione di cosa altrui, infatti, non è vietata dalla legge, né l’art. 1571 c.c. richiede, tra i requisiti di validità del contratto, la proprietà o la disponibilità del bene da parte del locatore”. Il concedente è obbligato unicamente a garantire l’utilizzatore contro eventuali pretese di terzi aventi diritti sul bene. Pertanto, “se il terzo proprietario non avanza pretese nei confronti del conduttore, il contratto di locazione (o similare) stipulato a non domino resta valido ed efficace tra le parti”.

In queste circostanze, come nel caso di specie, “gli effetti obbligatori del contratto (ovvero l’obbligo di pagamento del canone e la garanzia di pacifico godimento) permangono immutati. Di conseguenza, l’utilizzatore non può invocare la risoluzione del contratto per inadempimento, salvo che subisca molestie da parte del terzo proprietario o che tali molestie non vengano risolte dal concedente”.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando l’obbligo della società utilizzatrice di adempiere al contratto di noleggio fino alla sua naturale scadenza.

Data di pubblicazione
10.01.2025

Conto e carta

difficile da pignorare

 



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