Quando si effettuano lavori per il recupero di un sottotetto non abitabile senza permesso di costruire e si crea nuova volumetria urbanistica, rendendolo abitabile, si corre qualche rischio? La risposta la offre il Consiglio di Stato.
Recupero del sottotetto con aumento di volumetria
Con la sentenza 1047/2022, il Consiglio di Stato ha spiegato che affinché si crei nuova volumetria urbanistica recuperando un sottotetto non serve che esso venga utilizzato “come camera da letto o stanza che richiede una permanenza prolungata, ma è sufficiente che sia idoneo ad essere adibito a locale di servizio”.
Se il sottotetto può essere utilizzato come ambiente di servizio – ad esempio come bagno, ripostiglio o spogliatoio – va ad aumentare la superficie lorda di pavimento e la volumetria urbanistica. In tal caso, il recupero del sottotetto effettuato senza un titolo abilitativo adatto rappresenta un intervento abusivo.
Recupero del sottotetto, le detrazioni fiscali 2022
Per il recupero del sottotetto è possibile beneficiare del bonus ristrutturazione. Si tratta di un’agevolazione fiscale per i lavori di ristrutturazione edilizia, con una detrazione fiscale del 50%, ripartita in 10 quote annuali di pari importo e fino a un limite massimo di spesa di 96.000 euro.
Con la risposta 248 del 14 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate è stato spiegato che se si trasforma il sottotetto in un’abitazione si può usufruire:
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per gli interventi di isolamento termico delle superfici esterne opache verticali e rifacimento del tetto del superbonus quale intervento trainante di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a);
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per l’installazione di un impianto fotovoltaico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, sostituzione di serramenti e di infissi dell’immobile dell’istante, effettuati sull’immobile di sua proprietà con riferimento alla parte esistente e a condizione che le unità immobiliari in categoria C/2 diventino abitative a seguito degli interventi, del superbonus quali interventi trainati di cui all’articolo 119, comma 2 e comma 5;
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per la ristrutturazione del sottotetto mediante “demolizione pareti esistenti e ricostruzione di nuove pareti per ridistribuzione interna dei locali” con “contestuale cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari C2 in un’unica unità immobiliare abitativa A2” e con riferimento alla parte esistente, della detrazione del 50 per cento di Pagina 10 di 12 cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, entro il limite di spesa di 96.000 euro.
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