Dl Emergenze, arrivano gli emendamenti al decreto del governo – IL TESTO

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Roma –  

Emendamenti su Idroelettrico, Ppa, Opere irrigue, Ponte sullo Stretto ma anche sulle aste Ets nelle proposte di modifica presentate al DL Emergenze e attuazione Pnrr attualmente in conversione alla Camera.

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Tra le novità più importanti l’emendamento di Forza Italia per dare al Gse un ruolo diretto nella stipula dei Ppa con le imprese per ridurre i costi energetici ma anche sulle gare per l’idroelettrico.

Nel primo caso “nelle more dello sviluppo di un’adeguata liquidità dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine registrati sulla piattaforma gestita dal GME, il decreto di cui al comma 2- bis definisce anche i criteri e le modalità attraverso cui il GSE partecipa attivamente su tale piattaforma, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis.2 e 2-bis.3. 2-bis.2. Ai fini della partecipazione attiva del GSE sulla piattaforma ai sensi del comma 2-bis.1, il decreto di cui al comma 2-bis disciplina, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2-bis.3, i criteri e le modalità con cui il GSE offre una quota fino al 100% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative garanzie di origine oggetto dei regimi di cui all’articolo 6, attraverso l’allocazione di prodotti pluriennali alle imprese quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, aderenti al meccanismo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. 2-bis.3. Il decreto di cui al comma 2-bis disciplina la partecipazione attiva del GSE sulla piattaforma ai sensi del comma 2- bis.1 e 2-bis.2, nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l’energia elettrica rinnovabile, incluse le relative garanzie di origine, è assegnata dal GSE alle imprese aderenti alla piattaforma attraverso procedure competitive. Per ogni impresa partecipante alla piattaforma, la quantità di energia richiesta non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevati nelle tre annualità precedenti, opportunamente normalizzati per tenere conto della variabilità della produzione e degli obiettivi di decarbonizzazione settoriali previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Nel caso in cui l’ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità di cui al medesimo comma 2, il GSE provvede a riproporzionare le quantità dell’ultima richiesta accettata; b) per la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui alla lettera a), il GSE stipula contratti per differenza a due vie fra il prezzo medio dell’energia elettrica sul mercato del giorno prima e il prezzo di vendita sulla piattaforma di cui alla successiva lettera d). L’impresa aderente al meccanismo ha diritto di ricevere dal GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo dell’energia elettrica sul mercato del giorno prima gestito dal GME e il prezzo di vendita di cui alla lettera d), entro il limite dato dal differenziale, se positivo, fra il prezzo di riferimento di cui alla lettera c) e il prezzo di vendita di cui alla lettera d). L’impresa aderente al meccanismo ha l’obbligo di versare al GSE, il differenziale, se negativo, tra il prezzo dell’energia elettrica sul mercato del giorno prima gestito dal GME e il prezzo di vendita di cui alla lettera d), entro il limite dato dal differenziale, se positivo, fra il prezzo di riferimento di cui alla lettera c) e il prezzo di vendita di cui alla lettera d); c) il prezzo di riferimento dell’energia è definito in funzione del valore dell’energia elettrica nelle procedure competitive di cui all’articolo 6 del presente provvedimento; d) il prezzo di vendita dell’energia è ottenuto nell’ambito delle procedure competitive di cui alla lettera a) entro un limite minimo definito dal GSE entro trenta giorni della pubblicazione del decreto di cui al primo comma, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive, nonché dei prezzi dei Contratti di lungo termine, cosiddetti corporate Power Purchase Agreement, negoziati nei principali Paesi Europei, adeguati in base alle specificità nazionali; al capoverso comma 2-ter, dopo le parole: dal 2025 al 2027, aggiungere le seguenti: nonché agli oneri derivanti dai commi 2- bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3 entro un limite massimo di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2025,. * 8. 4. * 8. 5. Squeri, Mazzetti, D’Attis. Zucconi, Milani, Mattia. * 8. 6. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Oppure “Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: 1-bis. Per le finalità del comma 1, il GME provvede a monitorare e pubblicare periodicamente rapporti sull’andamento del mercato dei contratti di lungo termine di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, evidenziando le tendenze del settore e l’andamento dei rischi di inadempimento, integrando detti rapporti con indicatori di performance e valutazioni periodiche dell’adeguatezza delle garanzie. 1-ter. Per le finalità del comma 1 e allo scopo di consentire anche agli operatori minori l’accesso ai contratti a lungo termine, il GME e il GSE elaborano linee guida operative per l’accesso al sistema di garanzie, con modelli standardizzati per i requisiti documentali e contrattuali, fornendo strumenti di calcolo online per stimare i requisiti di garanzia e i costi associati. Provvedono altresì a gestire una rete di consulenza a costi contenuti, con esperti del settore che assistano gli operatori nella preparazione dei contratti e nella gestione delle garanzie. 8. 10. Squeri, Mazzetti, D’Attis”.

Per quanto riguarda l’idroelettrico tra i vari emendamenti presentati viene proposto “Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: 6-bis. Al fine di mitigare le ricadute negative sulle attività di produzione di energia elettrica derivanti dai persistenti periodi di crisi idrica, i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell’intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività di concessionario di piccole derivazioni a scopo idroelettrico. 6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano ai concessionari di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non adempia ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2025, senza oneri aggiuntivi. 6-quater. Al fine di garantire la continuità produttiva dei concessionari di cui al comma 1 è sospeso, per il periodo che intercorre fra il 31 maggio 2025 e il 31 ottobre 2025, il pagamento dei canoni concessori dovuti. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 dicembre 2025, si provvede secondo le modalità stabilite dall’autorità concedente. 2. 42. Torto. Fenu, Carmina, Dell’Olio, Donno, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo”.

Sulle aste Ets sono previste disposizioni urgenti per favorire la transizione energetica nel settore Industriale, come ad esempio l’emendamento della Lega che prevede: “La quota annua dei proventi derivanti dalle aste ETS destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per le finalità di cui al comma 2, dell’articolo 29 del medesimo decreto, è pari, a decorrere dall’anno 2023, al 25 per cento dei proventi d’asta ai sensi dell’articolo 10-bis della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023. 7. 09. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani”.

Per il Ponte sullo Stretto “Al fine di consentire l’approvazione da parte del CIPESS, entro l’anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto- legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell’individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l’onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.132 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l’anno 2024, 455 milioni di euro per l’anno 2025, 818 milioni di euro per l’anno 2026, 730 milioni di euro per l’anno 2028, 1.200 milioni di euro per l’anno 2029, 702 milioni di euro per l’anno 2030, 1.360 milioni di euro per l’anno 2031 e 260 milioni di euro per l’anno 2032». 2. 45. Barbagallo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Marino, Iacono, Porta, Provenzano”.

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