Nuove regole per la formazione dei bagnini di salvataggio, facciamo chiarezza

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In questi ultimi mesi, e in particolare in questo ultimo periodo, stiamo assistendo a un notevole polverone che si è venuto a creare con l’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale 85/2024, che disciplina in maniera uniforme la formazione per i bagnini di salvataggio o assistenti bagnanti che dir si voglia. Stiamo assistendo ad appelli e interrogazioni politiche mosse sia a livello nazionale che locale, all’alzata di scudi da parte di alcune organizzazioni che si occupano della gestione dell’attività dei bagnini di salvataggio, nonché ad attacchi, anche violenti, nei confronti di una delle tre organizzazioni che fino a oggi detengono l’autorizzazione per la formazione della figura del bagnino, e che viene accusata di voler creare un monopolio in tale ambito. Insomma, un gran caos.
Tuttavia, agli occhi di chi conosce dall’interno questo mondo da moltissimi anni e assiste in maniera obiettiva allo sviluppo di questa situazione, appare molto chiara la confusione che si sta montando attorno alla nascita di una nuova norma che, per la prima volta, disciplina in maniera organica e uniforme la formazione dei bagnini di salvataggio su tutto il territorio nazionale. Ciò è dovuto principalmente da una mancata conoscenza dello stato di fatto e della portata delle novità introdotte del decreto stesso, mentre emergono chiaramente interessi di parte che ben poco hanno a che fare con quello che è lo scopo della formazione di figure che rappresentano il primo avamposto per il soccorso prestato in favore di chiunque frequenti le zone di balneazione delle nostre coste, le piscine e i parchi acquatici.

La genesi del decreto tanto discusso parte dalla fine del 2016. Da allora si sono susseguite diverse bozze di quello che oggi è diventato il decreto ministeriale 85/2024. Al tavolo della preparazione di questa nuova normativa erano state invitate tutte le associazioni e federazioni che erano – e sono a tutt’oggi – depositarie delle autorizzazioni per la formazione della figura professionale del bagnino di salvataggio: Federazione italiana nuoto (Fin), Federazione italiana salvamento acquatico (Fisa) e Società nazionale di salvamento (Sns). Nel tempo, tra queste, le ultime due si sono progressivamente allontanate dai lavori di preparazione del decreto. Miopia? Scarsa lungimiranza? Presunzione circa il fatto che la norma non sarebbe mai venuta alla luce? Non lo sappiamo; sta di fatto che l’apporto di queste associazioni è venuto meno e con esso la possibilità di sfruttare la loro grande competenza nell’ambito del primo soccorso, una prerogativa maturata in una centenaria attività svolta nella formazione e divulgazione.

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Ma allora, perché questi soggetti hanno deciso di non partecipare ai lavori preparatori per la redazione di questa nuova normativa e oggi la criticano? Perché non si sono impegnati per tempo a far si che il decreto 85/2024, che oggi viene tanto osteggiano, potesse essere migliore di quello che è?

Un altro punto molto criticato è la questione inerente i bagnini minorenni. Innanzitutto, occorre puntualizzare che è assolutamente vero che il nuovo decreto impedisce a chi ha la minore età di svolgere l’attività di bagnino di salvataggio o assistente bagnante. Infatti, i minorenni che hanno conseguito l’abilitazione prima dell’entrata in vigore del decreto (1° luglio 2024) potevano regolarmente svolgere l’attività per un periodo transitorio di ulteriori 90 giorni dalla data della sua entrata in vigore (fino al 31 ottobre 2024). Dopo tale periodo transitorio, un minorenne potrà comunque svolgere il solo corso di formazione per conseguire l’abilitazione di cui sopra, ma non potrà essere impiegato professionalmente fino al compimento del diciottesimo anno di età.

La seconda puntualizzazione riguarda l’impiego dei minorenni, ha un respiro più ampio ed è maggiormente legata alle norme che disciplinano e tutelano l’impiego degli stessi nell’ambito lavorativo. Nel nuovo decreto andavano necessariamente disciplinati meglio l’inquadramento giuslavoristico e le modalità di espletamento del tirocinio formativo, previsto per almeno 30 ore, al pari dell’apprendistato e secondo quanto previsto e disciplinato dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015. Inoltre, sarebbe stato molto più utile prevedere il loro possibile impiego almeno all’interno di un piano collettivo di sorveglianza e salvataggio, con turni di lavoro adeguati all’età e all’esperienza maturata e con l’affiancamento da parte di “tutor” (bagnini esperti o istruttori abilitati). Si tratta di norme di buon senso che ogni datore di lavoro del settore dovrebbe comunque sempre adottare, nella predisposizione dei piani collettivi di salvataggio, ma che spesso non sono applicate appieno.

Terza puntualizzazione: la figura del bagnino di salvataggio ha subìto negli anni un’importante evoluzione, tanto che si è andati, progressivamente e sempre di più, verso una maggiore specializzazione di questa figura. Oggi il bagnino di salvataggio può e deve essere considerato come un soccorritore a tutti gli effetti, una figura altamente specializzata che volge inoltre un importante presidio di primo soccorso in caso di piccoli incidenti che possono capitare in spiaggia o nelle piscine; l’unico che è chiamato a intervenire, nell’immediato, in ogni situazione di balneazione, con una conseguente crescita di responsabilità, anche a carattere amministrativo e penale, che viene a gravare su questa figura. Di qui l’esigenza di una maggiore professionalizzazione a discapito della minore età, che non permette, tra l’altro, alcuna assunzione di responsabilità diretta, poiché resta in capo al datore di lavoro o ai genitori.

Prendiamo come esempio i vigili del fuoco, un corpo altamente qualificato nell’attività di soccorso in emergenza. Per svolgere questa professione si può essere minorenni? Direi di no, ma se si ha la maggiore età e determinati requisiti psico-fisici, i soccorritori aquatici in emergenza del corpo nazionale dei vigili del fuoco devono frequentare un impegnativo piano di formazione, molto specifico e professionalizzante. Lo stesso vale per i soccorritori acquatici del corpo delle capitanerie di porto impegnati nel soccorso acquatico in scenari di emergenza.

Da più parti si imputa al decreto 85/2024 di essere la causa di una futura e drastica riduzione del numero di frequentatori dei futuri corsi di formazione, con la conseguente riduzione del numero di soggetti da impiegare in questa professione, ma è proprio così? Il ridursi dei partecipanti ai corsi per conseguire l’abilitazione come bagnino di salvataggio è qualcosa a cui si assiste ormai da qualche anno e per altri motivi. A fronte di una maggiore specializzazione richiesta, alle maggiori responsabilità assegnate al bagnino e ai turni massacranti e a volte senza le necessarie pause, non è corrisposto un trattamento retributivo commisurato al rischio e all’impegno profuso. Dunque perché una persona, giovane o adulta che sia, che ha famiglia o che si affaccia al mondo del lavoro cercando un’attività stagionale, dovrebbe scegliere di fare il bagnino di salvataggio rispetto a qualsiasi altro impiego? Soprattutto se gli altri impieghi sono meglio pagati e hanno responsabilità di gran lunga inferiori?

Una revisione del contratto collettivo nazionale di lavoro, che è fermo da molti anni, nell’ottica di commisurare la remunerazione alla specificità della professione e ai rischi che essa comporta, così come avviene per soccorritori acquatici in emergenza delle forze dell’ordine, sarebbe già un passo avanti. Così come sarebbe opportuna una revisione incentivante della disoccupazione (Naspi) per quanti, impegnati stagionalmente nel periodo estivo, non riescono a trovare una collocazione lavorativa nel periodo invernale. Dal 2024 infatti, per i lavoratori stagionali, non esiste più la differenziazione che anni fa prevedeva una sorta di bonus aggiuntivo di disoccupazione di un mese. Ad oggi non esistono più salvaguardie specifiche in materia.

Infine c’è la questione del monopolio. Chi avanza tale tesi, forse ignora che ad oggi altre associazioni e federazioni si stanno organizzando per ottenere l’autorizzazione per poter svolgere corsi di formazione ai futuri assistenti bagnanti e che con tutta probabilità tali autorizzazioni verranno concesse sulla base dei nuovi requisiti previsti dalla norma. Quindi, se altre realtà si stanno organizzando per adeguarsi a quelli che sono i requisiti richiesti dal decreto 85/2024, perché la stessa preoccupazione non l’hanno avuta le realtà che già erano depositarie di tali autorizzazioni e che oggi, invece, contestano il decreto?

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In conclusione, il decreto ministeriale 85/2024, che è sicuramente una novità molto importante nell’ambito della formazione dei bagnini, non è assolutamente perfetto e può sicuramente essere migliorato, ma senza stravolgimenti, perché finalmente indica la direzione giusta. Ricordiamoci che quando è stata promulgata la legge che imponeva l’uso del casco, per poter circolare in motorino, ci fu una levata di scudi da più parti, ma il risultato è comunque sotto gli occhi di tutti: meno morti sulle strade e meno incidenti invalidanti. La stessa cosa si spera possa accadere con il decreto 85/2024 e con le sue possibili evoluzioni. Una maggiore professionalizzazione, una qualità omogenea nella formazione dei bagnini su tutto il territorio nazionale e un trattamento economico adeguato all’impegno, sono elementi fortemente incentivanti che sicuramente porteranno ad avere un sempre maggior numero di bagnini di salvataggio, meglio preparati e più motivati, che si occupano della sicurezza sulle nostre spiagge e non solo, con la conseguente riduzione del numero dei decessi per annegamento, già in significativo calo negli ultimi anni, grazie al prezioso lavoro da loro svolto e dai concessionari e datori di lavoro sempre più attenti e sensibili, che pongono la sicurezza al primo posto nelle loro aziende.

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