“Monopattini a noleggio? Il casco va messo. Multe con alcol test in calo”

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Per i monopattini a noleggio in vista dell’estate? Senza casco si rischierà la multa. Mentre a fronte delle nuove norme si registra, a Rimini, un calo delle sanzioni relative alla guida in stato di ebbrezza, almeno secondo un primo bilancio. A fronte dell’introduzione del nuovo Codice della strada, RiminiToday ha coinvolto il comandante della Polizia locale di Rimini, Andrea Rossi, chiedendo una serie di approfondimenti e chiarimenti su alcuni temi diventati di attualità.

Comandante Andrea Rossi, l’introduzione del nuovo codice della strada presenta significative novità. Partiamo dai monopattini, a Rimini i mezzi a noleggio erano ormai molto utilizzati per gli spostamenti brevi. In vista dell’estate come dovranno comportarsi gli utenti?

“Il nuovo Codice della strada riscrive le regole sui monopattini elettrici, infatti il legislatore è intervenuto sulla loro disciplina attraverso importanti modifiche che hanno interessato diversi aspetti di cui i più noti sono l’obbligo di indossare un casco protettivo e di munire il monopattino di targa e assicurazione. Ma le novità hanno anche interessato il divieto di parcheggiare il monopattino sul marciapiede e le modalità di circolazione in certe zone della città”.

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E’ necessario che i cittadini per viaggiare abbiano un proprio casco personale?

“Partendo dall’obbligo del casco, che tutti a prescindere dall’età dovranno indossare alla guida di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, chiariamo subito che si tratta di caschi protettivi conformi alle norme tecniche armonizzate Uni En 1078 o Uni En 1080. Il casco quindi deve possedere una dichiarazione di conformità del costruttore alle norme. Pertanto i cittadini, non solo riminesi, per poter condurre un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica dovranno indossare un casco che sia conforme alle norme tecniche. Mentre questo obbligo è immediatamente vigente, per il contrassegno e l’assicurazione il discorso è più complesso. Infatti, l’obbligo per i proprietari dei monopattini di munirsi di un contrassegno di identificazione da apporre sugli stessi è condizionato dall’emanazione di un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sentito il ministro dell’Economia e delle finanze che dovrà stabilire le modalità di stampa del contrassegno da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Pertanto, nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni richiamate, gli obblighi relativi al contrassegno di identificazione non possono considerarsi vigenti”.

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Può spiegare ai cittadini quale sarà l’approccio della Polizia locale nell’applicare la legge e in quali sanzioni rischia di incorrere l’utente?

“Innanzitutto occorre precisare che le nuove sanzioni si riferiranno solo ai fatti accertati e contestati dopo la pubblicazione della riforma del nuovo Codice della strada 2024 sulla Gazzetta Ufficiale e la cosiddetta vacatio legis di 15 giorni dalla pubblicazione, quindi dal giorno sabato 14 dicembre. Quindi, ad esempio, una persona che è già passata davanti all’autovelox a velocità elevata prima dell’entrata in vigore delle nuove sanzioni non potrà subire il trattamento più sfavorevole anche se la multa non gli è stata ancora notificata. Si farà riferimento al giorno di commissione dell’infrazione e si verificherà se da quella data, la riforma era già legge o meno. Come in tutte le occasioni in cui si sono introdotte novità nel codice della strada occorre distinguere tra il clamore mediatico e quanto normativamente introdotto, cioè realmente immediatamente applicabile. Sovente la novazione di normative complesse, se non perfettamente raccordate e completate può determinare una inceretzza operativa. E’ di tutta evidenza quindi che nelle parti non ancora completate dai decreti attuativi occorrerà attendere la loro emanazione. L’approccio della Polizia locale riminese, come più volte ribadito, sarà quello di applicare le norme che sono immediatamente operative”.

Durante le scorse settimane abbiamo coinvolto quattro volontari durante una cena sottoponendoli a un alcol-test comprato in farmacia. Nel dettaglio si trattava di un tester “free drive 0,50”. Quanto sono attendibili questi test e i cittadini si possono mettere alla guida tranquilli se l’esito non ha indicato un superamento del limite?

“Quello che posso immaginare è che i vari tester abbiano sensibilità diverse in relazione alla tecnologia utilizzata dai singoli produttori. Probabilmente, come anche un recente servizio televisivo ha dimostrato, la rilevazione effettuata con questi test non garantisce la perfetta corrispondenza degli esiti a quella che verrà eventualmente accertata dagli organi di Polizia stradale con gli strumenti in dotazione”.

Da quando è stato introdotto il nuovo codice della strada, registrate un calo delle sanzioni per guida in stato d’ebbrezza. E’ passato un messaggio di maggiore attenzione o il trend tende a rimanere costante?

“Posso confermare che il trend, in questa prima fase di introduzione delle nuove norme, sta registrando un calo delle sanzioni relative alla guida in stato di ebbrezza. Si è inoltre potuto osservare un maggiore utilizzo da parte delle persone di taxi e Ncc”.

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Ci sono già stati molti casi sul territorio di superamento della soglia dello 0,8 grammi per litro, che comporterà l’installazione in auto del sistema alcolock?

“Ricordiamo innanzitutto che l’alcolock è un dispositivo che impedisce l’avvio del motore nel caso in cui rileva alcol nell’espirato del conducente, che secondo la disciplina introdotta dall’articolo 125, deve essere regolato sulla base del valore soglia pari a 0,0 g/l. Non si tratta di un sistema che agisce autonomamente rilevando automaticamente il tasso alcolemico del guidatore, ma di uno strumento che deve essere attivato da quest’ultimo dando avvio alla procedura di misurazione. Il nuovo comma 9-ter prevede quindi l’apposizione sulla patente italiana del conducente condannato per guida in stato di ebrezza alcolica, dei codici unionali relativi alla “Limitazione dell’uso” nr. 68 e 69, di cui all’Allegato I della Direttiva 2006/126/CE. La concreta apposizione degli stessi è disposta all’esito della visita di revisione della patente ai sensi dell’art. 128 cds, disposta dal prefetto competente dopo la sentenza di condanna stessa. Si ritiene che la norma debba essere letta nel senso che la sentenza deve essere definitiva, in quanto, secondo il contenuto dell’art. 224 cds, la comunicazione della condanna da parte del tribunale al prefetto, avviene solo quando la stessa sentenza è divenuta irrevocabile. Detto questo, nel 2024 la Polizia locale riminese ha ritirato per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche un totale di 407 patenti, di queste 243 superavano la soglia di 0,8 grammi per litro”.

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