Come funzionano gli aiuti per i disoccupati previsti dal Ccnl Telecomunicazioni 2024? L’Inps ha recentemente illustrato tutte le tutele disponibili dopo l’esaurimento della Naspi nei casi di disoccupazione e cassa integrazione per i lavoratori assunti con Ccnl Telecomunicazioni e a cui si applica il nuovo Fondo di solidarietà bilaterale delle Telecomunicazioni in vigore dal primo gennaio 2024. Vediamo nel dettaglio cosa prevedono.
- Cosa prevede l’assegno di integrazione salariale per i disoccupati previsto dal Ccnl Telecomunicazioni
- Quali sono gli altri aiuti per i disoccupati con Ccnl Telecomunicazione chiariti dall’Inps
Cosa prevede l’assegno di integrazione salariale per i disoccupati previsto dal Ccnl Telecomunicazioni
Con la circolare n. 86/2024, l’Inps ha spiegato le tutele ordinarie e integrative disponibili per i lavoratori dipendenti di aziende rientranti nel nuovo Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni.
L’Istituto di Previdenza ha, in particolare, chiarito che viene riconosciuto fino all’80% dello stipendio contrattuale anche per 12 mesi dopo l’esaurimento della Naspi e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, viene comunque garantito lo stesso livello reddituale da una prestazione integrativa della indennità di disoccupazione per tutta la sua durata.
L’assegno di integrazione salariale cambia a seconda del numero dei dipendenti di un’azienda nelle seguenti modalità:
- se i datori hanno fino a cinque dipendenti, la durata è pari ad un massimo di 13 settimane in un biennio mobile per causali ordinarie e straordinarie;
- se sono occupati più di cinque dipendenti e fino ad un massimo 15, la durata è pari ad un massimo di 26 settimane in un biennio mobile per causali ordinarie e straordinarie;
Quando l’azienda occupa oltre quindici dipendenti, la durata è fino ad un massimo di
- 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie;
- 12 mesi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria ‘crisi aziendale’;
- 24 mesi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria ‘riorganizzazione’;
- 36 mesi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria contratto di solidarietà.
La misura dell’integrazione è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate nel limite massimo di 1.392,89 euro al mese (2024).
La cifra viene calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, a cui aggiungere un contributo addizionale dell’1,5% a carico del datore di lavoro che fruisce della misura.
Quali sono gli altri aiuti per i disoccupati con Ccnl Telecomunicazione chiariti dall’Inps
L’Inps chiarisce anche gli altri aiuti disponibili per i disoccupati con contratto Telecomunicazioni. Ad affiancare l’assegno di integrazione salariale, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla Naspi, il Fondo prevede anche l’erogazione di una prestazione tale da garantire al lavoratore l’80% della retribuzione prevista dal CCNL applicato per l’intero periodo autorizzato.
L’Ente Previdenziale ha anche spiegato che il Fondo prevede anche il riconoscimento di:
- un l’assegno straordinario di solidarietà, cioè l’assegno di accompagnamento alla pensione per i lavoratori a cui manchino non più di cinque anni dal raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia;
- la staffetta generazionale, cioè la possibilità di accompagnare alla pensione i lavoratori a cui manchino non più di tre anni dalla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata in cambio dell’assunzione presso il medesimo datore di lavoro di giovani di età non superiore a 35 anni per un periodo non inferiore a tre anni;
- una prestazione integrativa della durata della Naspi per un ulteriore periodo di un anno con il riconoscimento di contributi figurativi utili ai fini pensionistici.
L’Istituto precisa, infine, che il finanziamento di tali prestazioni è interamente a carico del datore di lavoro che versa un contributo straordinario mensile a copertura sia delle prestazioni riportate che della contribuzione correlata.
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