Al vaglio dei sindaci la rendicontazione di sostenibilità delle società

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Le società tenute all’obbligo della redazione del bilancio di sostenibilità dovranno essere dotate di idonee strutture organizzative, direttive e prassi operative finalizzate alla redazione della rendicontazione di sostenibilità. Su tali aspetti dovrà vigilare l’organo di controllo che sarà tenuto, in caso di inadeguatezza, a segnalare la stessa all’organo amministrativo perché provveda a un’idonea implementazione della relativa struttura organizzativa.
È quanto prevede la nuova norma di comportamento dei dottori commercialisti n. 3.4, rubricata “Vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità”.

La norma nasce sulla base del DLgs. 125/2024 con il quale è stata recepita dal legislatore nazionale la direttiva 2022/2464/Ue, cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che definisce, tra gli altri aspetti, il quadro di riferimento relativo all’entrata in vigore della predisposizione dell’informativa sulla sostenibilità, da riportare nella Relazione sulla gestione.

Le disposizioni normative prevedono che, a partire dal 1° gennaio 2025 (salvo proroghe dell’ultima ora da non escludere), saranno tenute alla redazione della informativa di sostenibilità (con alcune specifiche esenzioni disposte dall’art. 7): “Le Imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
– totale dello Stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
– ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
– numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250”.

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In relazione a tali disposizioni normative i sindaci dovranno, ovviamente, verificare se la società in cui essi sono nominati soggiace ai nuovi obblighi di legge in tema di rendicontazione non finanziaria.
A riguardo, la nuova norma di comportamento, nella sua prima parte, richiede ai sindaci di verificare la presenza nella società di idonee strutture organizzative, direttive e prassi operative finalizzate alla redazione della rendicontazione di sostenibilità e che la stessa possa risultare tempestiva, completa ed attendibile.

Nel caso in cui gli assetti siano ritenuti inadeguati il collegio dovrà richiedere all’organo gestorio un adeguamento degli stessi. D’altro canto il collegio è tenuto a vigilare sull’attenzione che la società pone su alcune specifiche tematiche ESG, con particolare riferimento ai temi ambientali, della sicurezza sul lavoro, della privacy, ecc.; situazioni alla cui vigilanza il collegio è tenuto. Tali situazioni, infatti, rientrano nella vigilanza dei sindaci sui rischi maggiormente significativi ai quali la società è sottoposta, inerenti al mancato rispetto della legge e dei principi della corretta amministrazione, nonché all’adeguatezza degli assetti secondo il noto Risk approach (si veda a riguardo la norma di comportamento n. 3.1), fra i quali sono da annoverare anche i rischi di sostenibilità.

Si tratta, nello specifico, di rischi ambientali relativi all’impatto dell’attività d’impresa sul cambiamento climatico (consumo di Co2), di quelli inerenti alle condizioni di lavoro, nonché dei rischi legati alla correttezza della governance in ordine alla trasparenza amministrativa; rischi che, con una corretta ed esaustiva rendicontazione in tema di sostenibilità, possono sicuramente essere più facilmente percepiti e meglio valutati dal collegio.

La seconda parte della norma chiama il collegio a vigilare sugli obblighi di reporting di sostenibilità per il quale, si legge ancora nel documento, è necessario effettuare degli scambi informativi sulla pianificazione delle relative attività con il revisore incaricato di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità. Le informazioni richieste al revisore dovrebbero riguardare il livello di estensione dei controlli alle società del gruppo i cui dati sono inclusi nel resoconto, il sistema di controllo interno e i controlli svolti dallo stesso in vista del rilascio della attestazione di conformità sulla rendicontazione la cui completezza dovrà essere oggetto di vigilanza da parte dei sindaci.

Da ultimo, l’organo di controllo dovrà vigilare sul rispetto degli obblighi di pubblicità del reporting come previsto dall’art. 6 del DLgs. 125/2024. In altri termini, si dovrà verificare che la rendicontazione di sostenibilità sia inclusa nella relazione sulla gestione e pubblicata, insieme al bilancio di esercizio, al Registro delle imprese e sul sito internet della società.
Questi temi saranno approfonditi nell’ambito nell’ambito del Percorso specialistico “Le nuove norme di comportamento del collegio sindacale”, in programma in modalità webinar a partire dal 4 febbraio; si rimanda inoltre alla nuova edizione del Manuale “Il Collegio sindacale e il sindaco unico” di prossima pubblicazione.



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