Isa 2025 e attività di gioco, Agenzia entrate: ‘Ecco come calcolarli’

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Si parla anche di gioco, con e senza vincita in denaro, nel provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate oggi, 31 gennaio, relativo all’individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025.

 

Fra le le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2025 infatti ci sono le seguenti, accompagnate dai codici Ateco di riferimento: 46.64.92 – Commercio all’ingrosso di attrazioni per parchi divertimento e parchi tematici e videogiochi; 47.12.40 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di cosmetici, articoli di profumeria e detersivi, articoli di cancelleria e giochi; 92.0.1 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi; 93.29.30; gestione di apparecchi da intrattenimento che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone.

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I DATI RILEVANTI AI FINI DELL’ISA – Nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate si legge: “1.1 Ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2025, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono: quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2024; quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2023 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024; quelli indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento. 2 1.2 In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2025, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente punto 1.1”.

 

ULTERIORI DATI PER L’APPLICAZIONE DEGLI ISA AL PERIODO D’IMPOSTA 2025 – Secondo quanto recita l’allegato 1, “i dati nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2025, a seguito di approvazione con decreto ministeriale, sono i seguenti: condizione di pensionato, per tutti gli Isa in applicazione per il p.i. 2024, ad esclusione degli Isa per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati; forma societaria cooperativa, per tutti gli Isa in applicazione per il p.i. 2024, ad esclusione degli Isa per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati. consumi energetici, per tutti gli Isa in applicazione per il p.i. 2024, ad esclusione degli Isa per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati; età dei lavoratori dipendenti, per tutti gli Isa in applicazione per il p.i. 2024, ad esclusione degli Isa per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati; società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico per tutti gli Isa in applicazione per il p.i. 2024, ad esclusione degli Isa per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati”.

 

 







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