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I Giudici riconoscono il risarcimento del danno ai familiari del pilota del velivolo ultraleggero che precipita per difetti di progettazione per i quali sono responsabili progettatore e costruttore (Cassazione Civile, sez. III, 25/03/2024, n.8026).
La vicenda
Convenuti in giudizio i soci delle società che hanno costruito e progettato il velivolo ultraleggero che era precipitato in mare a causa della rottura del montante dell’ala sinistra.
I Giudici di secondo grado hanno qualificato il rapporto intercorso tra le due società (progettatrice e costruttrice) come contratto di appalto e, avallano la decisione di primo grado che aveva affermato che la responsabilità della società costruttrice nei confronti dei danneggiati, come pure l’azione di rivalsa svolta dalla società venditrice, nei confronti della progettatrice, poggiasse sull’art. 2043 c.c. e non sul rapporto contrattuale fra le due società.
Con riguardo alle cause che avevano determinato il sinistro, la Corte territoriale ha richiamato le consulenze espletate in sede penale e in sede civile, osservando che la costruttrice, essendo operatore professionale, era responsabile per non essersi resa conto della “incongruità dei materiali e delle modalità di realizzazione del montante alare” o quanto meno per non avere segnalato il pericolo di maggiore corrosione del materiale utilizzato e, comunque, per non essersi rifiutata di eseguire il lavoro progettato dalla committente.
Il vaglio della Cassazione
In sintesi, un’unica censura che concerne una pretesa erronea interpretazione, da parte dei Giudici di merito, della domanda con cui il costruttore del velivolo ultraleggero, convenuto in primo grado, ha chiamato in giudizio il progettatore.
Il Giudice di merito ha fondato la sua decisione sulla considerazione che la responsabilità per i danni derivanti dal sinistro è stata prospettata unicamente sotto il profilo aquiliano e che allo stesso modo, “l’azione di rivalsa svolta dalla committente nei confronti della costruttrice è stata fondata in entrambi i casi sull’art. 2043 c.c. e non sul rapporto contrattuale fra le due società (appalto)”.
Ebbene, l’interpretazione della domanda è attività riservata al Giudice di merito, in quanto si risolve in un tipico accertamento di fatto, ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo dell’esistenza e logicità della motivazione. Tanto porta a ritenere che la responsabilità dedotta in giudizio, non trovando la sua fonte in un titolo contrattuale tra il convenuto e la terza chiamata in causa, del tutto correttamente è stata ricondotta dalla Corte d’Appello nel perimetro della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Per tale ragione non hanno rilevanza le censure inerenti l’esistenza di un rapporto contrattuale di appalto e finalizzate a far valere una presunta decadenza dalla garanzia per i vizi dell’opera, una asserita prescrizione dell’azione contrattuale, nonché una presunta accettazione dell’opera.
La decisione d’Appello, coerentemente con la giurisprudenza, ha fatto applicazione dell’art. 2043 c.c., ponendo a carico di chi ha agito in giudizio l’onere di provare tutti gli elementi richiesti da tale disposizione, compresa la colpa del costruttore (Cass., sez. 2, 26/09/2023, n. 27385; Cass., sez. U, 03/02/2014, n. 2284), non potendo operare il regime speciale di presunzione di responsabilità del costruttore.
La responsabilità del costruttore
Secondo i Giudici di Appello, la responsabilità del costruttore deriverebbe da una condotta omissiva, consistita nel non avere mosso al progettatore rilievi in ordine alla qualità dei materiali utilizzati ed all’erronea progettazione del montante alare.
I Giudici di secondo grado hanno poi svolto considerazioni congrue e logiche in merito all’assolvimento dell’onere della prova da parte dei danneggiati e, in particolare, sia in ordine alla condotta tenuta dalla progettatrice, e al contributo causale da essa apportato nella determinazione dell’evento lesivo, sia in ordine all’elemento soggettivo della colpa, che è stato individuato nel fatto che la società, quale imprenditrice specializzata nel settore dell’aeronautica, aveva omesso di svolgere rilievi circa la qualità dei materiali forniti e poi utilizzati per la costruzione del velivolo ultraleggero e circa l’erronea progettazione del montante alare.
Le CTU hanno accertato i difetti nella progettazione e nella costruzione dell’ala, mancante di sfogo per l’umidità, addivenendo al convincimento che il sinistro era stato conseguenza della corrosione determinatasi all’interno dei montanti alari del velivolo, in prossimità della saldatura del montante alare alla staffa di fissaggio alla parte bassa della fusoliera, rilevando che si era formata una condensa causata dal fatto che nel montante non era stato previsto un foro idoneo allo scarico della stessa e che il materiale utilizzato per la staffa, acciaio inox, e per il montante, acciaio al cromo-molibdeno, non erano adeguati.
Su queste basi, correttamente, sono stati ritenuti sussistenti tutti i presupposti per la declaratoria di responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico di entrambe le società.
Avv. Emanuela Foligno
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