Possibile fruire della decontribuzione Sud PMI – La lente sul fisco

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Con la circ. n. 32/2025, l’INPS ha fornito indicazioni e istruzioni per fruire della c.d. “decontribuzione Sud PMI”, la nuova agevolazione contributiva introdotta per gli anni 2025-2029 dall’art. 1 commi 406-412 della L. 207/2024, limitatamente alle micro imprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Invece, per i datori di lavoro non rientranti nella definizione di micro impresa, piccola e media impresa, l’esonero contributivo previsto dall’art. 1 commi 413 ss. della L. 207/2024 è subordinato all’autorizzazione comunitaria.

Un importante chiarimento riguarda proprio l’ambito applicativo della misura. L’esonero ex art. 1 commi 406-412 della L. 207/2024 si applica in favore delle micro imprese e piccole e medie imprese, vale a dire datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’Allegato I al Regolamento (Ue) 2014/651. Nel dettaglio, la disposizione stabilisce espressamente che “la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”.
L’INPS precisa che per i datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie previste in punto di fatturato e/o bilancio annuo, trova applicazione l’esonero contributivo di cui all’art. 1 commi 413 ss. della L. 207/2024 (subordinato all’autorizzazione della Commissione europea).

Sempre con riguardo all’ambito applicativo, non possonobeneficiare dell’esonero i datori di lavoro agricoli e quelli indicati dal comma 409 (ad esempio gli enti pubblici economici), nonché i rapporti di lavoro in apprendistato e domestico.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura pari al:
25% (massimo 145 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2025, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2026, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2027, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
20% (massimo 100 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2028, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
15% (massimo 75 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2029, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

Sono esclusi dell’esonero i premi e contributi dovuti all’INAIL, nonché specifiche contribuzioni elencate nella circolare in commento (ad esempio, il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua).

Altro chiarimento di particolare rilevanza riguarda le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima). In particolare, la durata dell’agevolazione è pari a 12 mensilità e, pertanto, le mensilità aggiuntive:
– non rientrano nella base di computo della misura in argomento, se erogate per intero;
– rientrano nella base di computo dell’agevolazione (fermo restando i massimali mensili) se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei.

Quanto alle condizioni, l’agevolazione ex art. 1 commi 406-412 della L. 207/2024 è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (Ue) 2023/2831, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Inoltre, fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31 del DLgs. 150/2015, il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato anche al rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006 (ad esempio, la regolarità contributiva).

Un altra precisazione riguarda i lavoratori che possono beneficiare dell’incentivo, posto che l’agevolazione può essere applicata per i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminatogià instaurati nell’anno precedente; ad esempio, nel 2025, il rapporto deve essere stato instaurato entro il 31 dicembre 2024. Viene chiarito che l’esonero si applica anche ai rapporti trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura.

L’INPS detta infine le indicazioni operative, precisando che la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento alla mensilità di gennaio 2025 può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di febbraio, marzo e aprile 2025.





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