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Un approfondimento sul concetto di Stato e sulle varie forme di Stato e di Governo
Il concetto di Stato
Il concetto di Stato può essere assimilato ad un’organizzaziome del potere politico a cui spetta l’uso legittimo della forza esercitato su una determinata comunità di persone in un determinato territorio. Esso, per poter operare abbisogna di un insieme di organi monocratici come il Presidente della Repubblica, collegiali come il Consiglio dei Ministri, territoriali, come le regioni.
Lo Stato si identifica attraverso la presenza di tre elementi costitutivi essenziali che devono necessariamente coesistere.
Essi sono: il popolo, il territorio e la sovranità. Pertanto avremo nel caso in cui in uno stato manca il territorio le cosiddette popolazioni nomadi presenti nel passato, nel caso in cui manca il governo avremo i popoli stanziati su due territori sottoposti a diverse sovranità come nel caso dei Curdi dipendenti nell’ordine prima dalla sovranità turca poi iraniana, poi dell’Iraq e infine della Siria; un popolo stanziato sul territorio la cui sovranità è rivendicata da più soggetti il cui esempio rappresentativo e anche più recente è dato dalla Bosnia Erzegovina e infine un popolo stanziato su un territorio e con un’autorità di governo che di fatto non esercita alcun potere di comando interno ed esterno dal momento che le decisioni politiche sono assunte da un’autorità sovrana terza come nel caso del generale Petain che creò un governo fantoccio durante la seconda Guerra mondiale di fatto alle dirette ed esclusive dipendenze dell’invasore tedesco. Interamente connesso al concetto di Stato è quello di cittadinanza intesa come la condizione di quei soggetti cui l’ ordinamento giuridico statale attribuisce la titolarità di diritti e di doveri.
L’elemento imprescindibile affinché possa parlarsi di cittadinanza in relazione ad un soggetto persona fisica è la stabilità ovvero la non “occasionalità” nel rapporto tra tale individuo e lo Stato di appartenenza. È altresì legato al concetto di Stato il concetto di territorio, che comprende la terraferma delimitata da confini naturali o artificiali; il mare territoriale che raggiunge la sua estensione fino a 12 miglia dalla costa, la piattaforma continentale che va oltre il mare territoriale infatti si estende fino a 200 miglia marine dalle linee-base da cui è misurata l’ampiezza del mare territoriale, (così è stato deciso attraverso la convenzione di Montego Bay del 1982); lo spazio aereo e il sottosuolo; il territorio fluttuante ovverosia le navi e gli aerei mercantili in viaggio in alto mare e nel cielo sovrastante e le navi e gli aerei militari ovunque si trovino.
Da ultimo sempre connesso al concetto di Stato è il concetto di sovranità intesa come potere supremo dello Stato in uno specifico territorio rispetto a tutti gli altri poteri all’interno dell’ordinamento (cosiddetta sovranità interna) e come indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato (cosiddetta sovranità esterna). Lo Stato Italiano abbraccia un modello di sovranità popolare il che vuol dire che lascia che sia il popolo a decidere in molte circostanze. L’articolo 1 della Costituzione al secondo comma dice infatti che la sovranità appartiene al popolo, l’ articolo 7 afferma la sovranità dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica e l’articolo 11 consente, in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni.
La forma di governo intesa come articolazione delle funzioni politiche tra i diversi organi dello stato ha assunto in Italia il modello di forma di governo parlamentare. Essa è caratterizzata dal fatto che il governo elabora un indirizzo politico che si impegna a seguire soltanto dinanzi al Parlamento che può a sua revocarlo in ogni momento togliendo la fiducia alle camere attraverso la “mozione di sfiducia”. Ovviamente questo sistema ribadisce la scelta dell’Italia di adottare la separazione dei poteri: legislativo al parlamento, esecutivo al governo e giurisdizionale alla magistratura, organo autonomo ed indipendente.
Il Capo dello Stato
La carica di Capo dello Stato invece può essere assunta da un monarca o da un Presidente eletto il quale ruota entro delimitati poteri e non partecipa alla determinazione dell’indirizzo politico: il presidente della Repubblica che è per definizione neutrale. Partendo dal presupposto che i poteri sono separati, non è escluso tuttavia che il Parlamento esercita attraverso il cosiddetto “balance of powers” un controllo sull’operato del governo, ponendo in essere quindi una serie di pesi e contrappesi.
Il capo dello Stato, pertanto, non prende decisioni politiche ma le suggerisce, non formula indirizzi ma li favorisce o li attenua, non controlla le istituzioni ma induce alla riflessione gli organi competenti a decidere. In definitiva non rappresenta i governanti ma i governati.
Tra le funzioni legislative del capo dello Stato rientra, tra le altre, quella di inviare messaggi alle camere ai sensi dell’ art 87 comma 2 della Costituzione, di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti ai sensi dell’ art 87 comma 5 della Costituzione, di indire il referendum popolare nei casi previsti dalla costituzione, di sciogliere le Camere o anche una sola di esse e di nominare cinque senatori a vita.
Tra le funzioni esecutive invece rientra la facoltà di nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questi i ministri, di nominare i funzionari dello Stato nei casi stabiliti dalla legge, di dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle camere, di ratificare i trattati internazionali accreditando e ricevendo i rappresentanti diplomatici, di conferire le onorificenze della Repubblica, di sciogliere i Consigli regionali e rimuovere il Presidente della Giunta e di concedere con decreto la cittadinanza italiana ai sensi dell’ art 9 della legge 91 del 1992.
Da ultimo tra le funzioni giurisdizionali rientrano il potere di nominare cinque giudici della Corte costituzionale, di presiedere il Consiglio superiore della magistratura e di concedere la grazia e commutare le pene,di emanare il decreto di annullamento degli atti amministrativi illegittimi su decisione del Consiglio dei Ministri e di emanare il decreto di decisione dei ricorsi straordinari amministrativi.
Infine è previsto nel nostro ordinamento un organo costituzionale deputato alla tutela della costituzione che è la Corte Costituzionale, organo super partes con il compito di controllare che le leggi emanate siano ad essa conformi.
• Foto: 123rf.com
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