Con il D. Lgs. 87/2024 sono state apportate modifiche (anche) alle sanzioni tributarie, introducendo sanzioni piĆ¹ favorevoli rispetto al passato. Tuttavia, la stessa norma ha sorprendentemente previsto che le sanzioni ridotte si applichino solo alle violazioni commesse a partire dal 1Ā° settembre 2024, non quindi anche alle precedenti. Su tale norma ĆØ intervenuta recentemente la Cassazione.
Come piĆ¹ volte abbiamo avuto modo di illustrare, la recente modifica delle sanzioni tributarie (in vigore dallā1/9/2024) prevede nellāarticolo 5 del D.Lgs. n. 87/2024 la deroga al principio di specialitĆ (il cosiddetto favor rei).
Si tratta di una deroga che, oltre ad essere incostituzionale per almeno due motivi, vanifica la riduzione delle sanzioni almeno fin quando le verifiche constateranno infrazioni relative anche al periodo antecedente lā1/9/2024.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1274 del 19 gennaio 2025 ĆØ intervenuta sul tema del favor rei tributario.
La norma del Favor Rei
Lāarticolo 3 del D. Lgs. 472/1997 ā al comma 2 ā dispone che, salvo diversa previsione di legge, nessuno puĆ² essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce piĆ¹ una violazione.
Il comma 3 invece afferma che se la legge in vigore al momento in cui ĆØ stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entitĆ diversa, si applica la legge piĆ¹ favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Il comma 2, dunque, fa riferimento alla fattispecie in cui una sanzione venga del tutto eliminata, mentre il comma 3 fa riferimento al caso in cui sia la sanzione viene solo ridotta.
Si noti poi come il comma 2 faccia salva lāespressa previsione di legge in deroga, cosa che invece nel comma 3 non viene proposta.
Tuttavia, la Suprema Corte ha avallato la deroga legislativa, e lo fa richiamando precedenti della Corte Costituzionale (sentenze n. 68/2021 e n. 63/2019) nelle quali viene sostanzialmente affermato che, se da un lato ĆØ vero che non si puĆ² applicare la norma che contiene una sanzione piĆ¹ grave rispetto a quella successiva che contiene una sanzione meno grave, ĆØ anche vero che ciĆ² ĆØ possibile laddove vi siano ragioni che tutelino interessi di rango costituzionale.
Nella fattispecie di cui al D. Lgs. 87 citato la Cassazione trova (guarda caso) queste ragioni.
Le ragioni (non condivisibili) della Corte di Cassazione
In unāopera di giustificazione sempre piĆ¹ ardua, la Cassazione afferma che āIl fil rouge che giustifica la irretroattivitĆ delle sanzioni piĆ¹ favorevoli ĆØ la emersione di diritti o finalitĆ di pari o superiore a livello alla garanzia sacrificataā.
La deroga al favor rei ĆØ legittima poichĆ© āla previsione di sanzioni piĆ¹ leggere, con conseguente riduzione di risorse giĆ preventivate, al di lĆ delle esigenze di rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilitĆ del debito pubblico, ex art. 97 Cost., riversa direttamente i suoi effetti sul raggiungimento di prestazioni standard in materie di rango costituzionale altrettanto sensibiliā. Gli interessi che legittimano la deroga al principio di retroattivitĆ sarebbero ā sempre secondo la Corte ā le esigenze di gettito erariale.
E ancora, in uno sforzo interpretativo al limite del filosofico, afferma che āLa riforma non si limita a rideterminare le sanzioni in senso favorevole al contribuente, ma si accompagna ad un ripensamento del ruolo stesso della sanzione, nellāambito di un contesto di collaborazione tra amministrazione e contribuenteā.
In conclusioneā¦il nostro parere
Lungi da chi scrive lāintento di criticare qualsiasi decisione legislativa o giurisprudenziale sfavorevole al contribuente (piuttosto si cerca sempre di guardare le norme con la giusta asetticitĆ ), ma le giustificazioni addotte dalla Cassazione a promuovere la legittimitĆ della deroga in commento sono inaccettabili per qualsiasi cultore del diritto. A tal proposito si veda anche, su Commercialista Telematico: Favor rei non retroattivo e relativa censura costituzionale
Ā
Danilo Sciuto
LunedƬ 3 febbraio 2025
La definizione di favor rei? Ce la offre la Treccani
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