Utilizzo diretto di rifiuti: interviene il ministero dell’Ambiente

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Utilizzo diretto di rifiuti: sul tema, di cui all’art. 216, comma 8-septies, D.Lgs. n. 152/2006, รจ intervenuto il Mase in risposta a un interpello ambientale della Regione Veneto.

Si ricorda che il disposto di legge exย art. 216, comma 8-septies, recita che ยซAl fine di un uso piรน efficiente delle risorse e di unโ€™economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dellโ€™autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dellโ€™avvio dellโ€™attivitร  allโ€™autoritร  ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazioneยป.

Clicca qui per altri pareri del Mase

Di seguito i testi dell’interpello e del parere ministeriale.

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Saldo e stralcio

 

Interpello ambientale della Regione Veneto 28 novembre 2023, n. 193682

Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del d.lgs.152/2006 sullโ€™applicazione dellโ€™art. 216 comma 8-septies del d.lgs. n. 152/2006.

Lโ€™art. 216 comma 8-septies, del d.lgs. n. 152/2006 prevede quanto segue: “Al fine di un uso piuฬ€ efficiente delle risorse e di unโ€™economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento(CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dellโ€™autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dellโ€™avvio dellโ€™attivitaฬ€ allโ€™autoritaฬ€ ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

Pertanto, le condizioni che devono verificarsi per rientrare nell’ambito di applicazione del succitato art. 216 comma 8- septies, sono le seguenti:

i rifiuti oggetto di utilizzo devono essere individuati nella lista verde del regolamento (CE) n. 1013/2006;
gli impianti industriali che intendono utilizzare i rifiuti devono rientrare nella disciplina relativa al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006) ed essere in possesso di tale autorizzazione (si intendono esclusi gli impianti ricadenti nel punto 5 “gestione dei rifiuti” del medesimo allegato);
l’utilizzo di rifiuti negli impianti industriali deve essere effettuato nel rispetto del BAT References relativo al processo industriale in cui sono utilizzati rifiuti;
il gestore dell’attivitaฬ€ industriale che intende utilizzare i rifiuti deve inviare 45 giorni prima dell’avvio dell’attivitaฬ€, all’autoritaฬ€ competente (cioeฬ€ all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione integrata ambientale) una specifica comunicazione.
Ove si verifichino le suddette condizioni, l’attivitaฬ€ di utilizzo di rifiuti, cosiฬ€ come previsto nel caso di tutte le procedure semplificate previste al Capo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, non risulta soggetta al rilascio di una specifica autorizzazione alla gestione di rifiuti.

Tutto cioฬ€ premesso, si sottopongono a codesto spettabile Ministero i seguenti quesiti relativi alle modalitaฬ€ applicative del citato art. 216, comma 8-septies.

1) Rispetto delle condizioni di deroga allโ€™obbligo di autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE

Condizione necessaria per applicare la deroga all’obbligo generale di autorizzazione, in conformitaฬ€ a quanto previsto dagli artt. 24, 25 e 26 della direttiva 2008/98/CE, eฬ€ l’adozione da parte dello Stato membro, per ciascuna attivitaฬ€, di “regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto della deroga, noncheฬ il metodo di trattamento da utilizzare”.

Al riguardo si evidenzia che le sole disposizioni dell’art. 216 comma 8-septies non sembrano individuare in maniera esaustiva le suddette regole generali, anche tenendo conto delle indicazioni contenute nei BAT References.

Allo stato attuale, le uniche regole adottate in tal senso dallo Stato italiano, in relazione al recupero di rifiuti non pericolosi, sono definite dal DM 05.02.1998.

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Si chiede pertanto se, per gli impianti industriali che utilizzano rifiuti ai sensi dell’art. 216 comma 8-septies del d.lgs. n. 152/2006, per gli aspetti non espressamente disciplinati dal medesimo articolo o dai BAT References, si debba applicare quanto previsto dal DM 05.02.1998 in ordine a:

– ย quantitativi massimi di rifiuti utilizzabili negli impianti industriali;
– ย quantitativi massimi di rifiuti depositati presso gli impianti industriali prima del loro definitivo utilizzo;
– ย tempistiche per l’utilizzo in impianto dei rifiuti;
– ย norme tecniche per lo stoccaggio dei rifiuti.

In alternativa, si chiede di esplicitare i riferimenti per il rispetto delle condizioni di deroga di cui allโ€™art. 25 della direttiva 2008/98/CE.

2) Esonero dagli obblighi di presentazione del MUD e di tenuta del Registro di carico-scarico

L’art. 216 comma 8-septies prevede che i rifiuti oggetto di comunicazione siano assoggettati al rispetto delle norme riguardanti “esclusivamente” il trasporto dei rifiuti ed il formulario di identificazione.

Si chiede conferma dellโ€™esenzione per il gestore dell’impianto industriale che utilizza i rifiuti sia dall’obbligo di tenuta del registro di carico/scarico di cui all’art. 190, sia dall’ obbligo di presentazione del MUD di cui all’ art. 189, del d.lgs. n. 152/2006.

In caso di conferma dellโ€™esenzione, si chiede se sia opportuno prevedere comunque delle registrazioni semplificate con relativo obbligo di comunicazione all’Autoritaฬ€ competente dei quantitativi di rifiuti effettivamente recuperati nel processo industriale nell’ambito delle relazioni periodiche previste dai Piani di Monitoraggio e Controllo approvati per l’installazione IPPC.

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3) Applicabilitaฬ€ delle procedure di valutazione di impatto ambientale

La comunicazione di cui allโ€™art. 216 comma 8-septies non rappresenta esonero dalle disposizioni inerenti le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte II al d.lgs. n. 152/2006.

Il gestore dellโ€™impianto industriale eฬ€ pertanto tenuto comunque ad espletare preventivamente le procedure di cui al Titolo III della Parte II al d.lgs. n. 152/2006, ove ne ricorra la fattispecie.

Si chiede conferma del fatto che, anche per le comunicazioni di cui allโ€™art. 216 comma 8-septies, le procedure VIA debbano essere espletate non solo nel caso in cui la modifica connessa allโ€™utilizzo dei rifiuti comporti incrementi superiori alle soglie stabilite per lโ€™attivitaฬ€ industriale produttiva e/o ripercussioni significative sullโ€™ambiente (es. modifiche significative di scarichi ed emissioni), ma anche qualora si verifichi il superamento delle soglie definite dalla disciplina VIA per le operazioni di recupero rifiuti di cui allโ€™Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 attribuibili allโ€™impiego di rifiuti nel processo industriale.

Con riferimento invece alla valutazione della modifica ai sensi della disciplina sullโ€™autorizzazione integrata ambientale, si chiede conferma del fatto che la comunicazione di cui all’art. 216 comma 8-septies sostituisca a tutti gli effetti la comunicazione di cui all’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, e che la valutazione da parte dell’Autoritaฬ€ competente, in merito alla sostanzialitaฬ€ della modifica dell’AIA, debba essere effettuata con riferimento alle definizioni, soglie e casistiche previste dall’art. 5 lettera l-bis) del d.lgs. n. 152/2006, ferma restando lโ€™applicazione delle procedure di VIA ove necessarie. Va da seฬ che la comunicazione ai sensi dellโ€™art. 216 comma 8-septies, comporta comunque lโ€™aggiornamento dellโ€™AIA per dare atto dellโ€™avvenuta modifica.

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4) Applicazione garanzie finanziarie

Si chiede conferma che agli impianti industriali che ricorrano alla comunicazione di cui allโ€™art. 216 comma 8-septies, si debbano in ogni caso applicare idonee garanzie finanziarie a copertura dell’attivitaฬ€ di utilizzo rifiuti, da commisurare ai quantitativi di stoccaggio previsti.

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5) Piano di emergenza interno

Si chiede se gli impianti industriali che ricorrano alla comunicazione di cui allโ€™art. 216 comma 8-septies, siano assoggettati alla norma di cui all’art. 26-bis del d.l. n. 113/2018.

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6) Registrazione

Si chiede se lโ€™obbligo previsto dallโ€™art. 26 lettera c) della direttiva 2008/98/CE in merito alla tenuta del Registro degli enti o imprese cui si applicano le deroghe allโ€™obbligo di autorizzazione a norma dellโ€™articolo 24, sia comunque in capo alle Province anche nel caso in cui le AIA siano di competenza regionale o nazionale.

***

Parere del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 30 gennaio 2025, n. 16209

Oggetto: articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – interpello in materia ambientale sullโ€™applicazione dellโ€™articolo 216, comma 8-septies, del D.lgs. n. 152 del 2006.

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dellโ€™articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione Veneto ha richiesto chiarimenti interpretativi in merito allโ€™applicazione dellโ€™articolo 216, comma 8-septies, del D.lgs. 152 del 2006 con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1) ย Applicabilitaฬ€ del DM 5.02.1998 agli impianti industriali che utilizzano rifiuti ai sensi dellโ€™art. 216, comma 8-septies, del D.lgs. n. 152 del 2006, per gli aspetti non espressamente disciplinati dal medesimo articolo o dai Bat References;
2) ย Confermacheirifiutioggettodicomunicazionesianoassoggettatialrispettodellenorme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione;
3) ย Applicabilitaฬ€ delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte II al D.lgs. n. 152 del 2006;
4) ย Applicabilitaฬ€ delle garanzie finanziarie, a copertura dellโ€™attivitaฬ€ di utilizzo rifiuti, da commisurare ai quantitativi di stoccaggio previsti, agli impianti industriali che ricorrono alla comunicazione di cui allโ€™art. 216 comma 8-septies;
5) ย Applicabilitaฬ€ della norma di cui all’art. 26-bis del d.l. n. 113 del 2018 (Piano di emergenza interno) agli impianti industriali che ricorrono alla comunicazione di cui allโ€™art. 216 comma 8- septies;
6) ย Autoritaฬ€competenteallatenutadelregistrodelleimpresecheeffettuanocomunicazionedi cui art. 216 comma 8-septies.
RIFERIMENTI NORMATIVI

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Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

  • il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 โ€œTesto unico ambientaleโ€ e, in particolare:

– ย articolo 216, comma 8-septies: โ€œAl fine di un uso piuฬ€ efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n.ย 1013/2006 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29- sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attivitaฬ€ all’autoritaฬ€ ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazioneโ€;

– ย articolo 183, comma 1:
lettera t), โ€œrecupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recuperoโ€;

lettera u), โ€œriciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia neฬ il ritrattamento per ottenere materialiย da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimentoโ€;

  • Parte IV, Titolo I, Capo IV, rubricato โ€œautorizzazioni e iscrizioniโ€;
  • Parte II relativa alle procedure di valutazione ambientale e allโ€™AIA;
  • il decreto ministeriale 5.02.1998 recante โ€œIndividuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Dlgs 5.02.1997 n. 22โ€;
  • il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante โ€œDisposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, noncheฬ€ misure per la funzionalitaฬ€ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalitaฬ€ organizzataโ€.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLโ€™AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Dal quadro normativo sopraesposto e dallโ€™istruttoria condotta congiuntamente alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali, emerge quanto segue.

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 recante โ€œDisposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, noncheฬ€ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europeaโ€ convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha introdotto allโ€™articolo 216 del D.lgs. n. 152 del 2006, il comma 8-septies recante una particolare modalitaฬ€ di utilizzo dei rifiuti contemplati dalla lista verde del Regolamento UE n. 1013/2006. La disposizione, infatti, al fine di perseguire un uso piuฬ€ efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione, prevede la possibilitaฬ€ di utilizzare tali rifiuti negli impianti industriali autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), โ€œnel rispetto del relativo Bat References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attivitaฬ€ all’Autoritaฬ€ ambientale competenteโ€. La disposizione prevede inoltre che in tali casi i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

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In altre parole, la norma in descrizione prevede la possibilitaฬ€ , per gli impianti industriali autorizzati con AIA, di utilizzare i rifiuti riportati nella lista verde del Regolamento UE n. 1013/2006 ( da intendersi quale rinvio statico alla disposizione regolamentare) a condizione che sia rispettato il relativo documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques Reference Document โ€“ BREF) e che tale utilizzo sia comunicato, 45 giorni prima dellโ€™avvio dellโ€™attivitaฬ€, allโ€™autoritaฬ€ ambientale competente.

Cioฬ€ detto, lโ€™utilizzo dei rifiuti della lista verde in un impianto industriale autorizzato con AIA ai sensi del citato articolo 216, comma 8-septies, eฬ€ configurabile quale โ€œrecupero direttoโ€ degli stessi, vale a dire una particolare tipologia di recupero giaฬ€ ampiamente descritta in un precedente riscontroย fornito da questa Amministrazione ad un interpello di analogo tenore. Come affermato nel citato riscontro, al quale si rimanda per le argomentazioni di dettaglio, agli impianti produttivi (autorizzati in AIA) che utilizzano rifiuti unitamente ad altre materie prime nel loro ciclo produttivo non risulta applicabile la disciplina prevista dallโ€™articolo 184-ter, comma 3, del TUA, in quanto in tale fattispecie non si eฬ€ in presenza di un โ€œprocesso di recupero dei rifiutiโ€ che soddisfa le condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 184-ter e il cui scopo eฬ€ la cessazione della qualifica di rifiuto, bensiฬ€ di un processo volto alla produzione di un bene. Pertanto, deve ritenersi parimenti non applicabile il DM 5/02/1998.

In merito agli obblighi informativi prescritti dallโ€™articolo 216, comma 8 -septies, del D.lgs. 152 del 2006, la comunicazione che lโ€™impianto industriale eฬ€ tenuto ad effettuare allโ€™Autoritaฬ€ ambientale competente, oltre ad essere condizione per lโ€™avvio dellโ€™attivitaฬ€, risulta essere necessaria anche al fine di consentirne alla stessa Autoritaฬ€ la registrazione e il censimento dellโ€™impianto. Inoltre, atteso che dallโ€™applicazione della disposizione potrebbero derivare effetti sullโ€™autorizzazione dellโ€™impianto medesimo, potendosi configurare come una modifica non sostanziale di AIA, la comunicazione ha lโ€™ulteriore scopo di permettere allโ€™Autoritaฬ€ competente di valutare se adeguare altri aspetti del regime autorizzatorio, in applicazione delle specifiche norme della parte II del D.lgs. 152 del 2006, noncheฬ di verificare la ricevibilitaฬ€ della comunicazione, con particolare riguardo alla sua rispondenza ai riferimenti indicati nei BREF.

Nellโ€™ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli operatori, l a disposizione di cui allโ€™articolo 216, comma 8-septies, prescrive che i rifiuti rientranti nellโ€™ambito di applicazione della stessa soggiacciono al solo rispetto delle norme sul trasporto dei rifiuti (iscrizione allโ€™Albo nazionale gestori ambientali dei trasportatori e degli automezzi utilizzati per la consegna agli impianti di produzione) e al rispetto della disciplina relativa al formulario identificativo previsto dallโ€™articolo 193 dello stesso D.lgs. 152 del 2006 (noncheฬ del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilitaฬ€ dei Rifiuti โ€œRENTRIโ€ di cui al DM 4 aprile 2023 n. 59). Non sono quindi previsti a carico dellโ€™impianto di produzione adempimenti relativi al Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD, ai registri di carico e scarico, allโ€™obbligo di presentazione di garanzie finanziarie.

Per quanto attiene allโ€™applicabilitaฬ€ delle procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la semplificazione normativa non consente la deroga agli adempimenti previsti in materia . Infatti, considerato che la comunicazione semplificata eฬ€ relativa allโ€™utilizzo di rifiuti di cui alla lista verde in sostituzione delle materie prime nel ciclo produttivo, potrebbe derivarne una variazione/superamento delle soglie relative agli impatti ambientali e conseguentemente trova applicazione la procedura di VIA.

Per gli impianti produttivi manifatturieri autorizzati con AIA, in cui le materie prime possono in tutto o in parte essere sostituite da rifiuti direttamente immessi nel ciclo produttivo ordinario, sembrerebbe trovare applicazione la disposizione di cui allโ€™articolo 26-bis del decreto-legge n. 113 del 2018, che prevede lโ€™obbligo per i gestori di โ€œimpianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiutiโ€ di predisporre il piano di emergenza interna noncheฬ delle dovute comunicazioni al Prefetto per la predisposizione del piano di emergenza esterno.

Per maggiori approfondimenti si rinvia alle indicazioni fornite alla seguente pagina web del MASE https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/disposizioni_art26bis.pdf.

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Va segnalato che le norme in descrizione si inseriscono in un quadro normativo complesso anche con riferimento allโ€™applicabilitaฬ€ per gli impianti produttivi della specifica disciplina prevista per la sicurezza sui luoghi di lavoro noncheฬ per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (D. lgs. 105/2015 โ€œAttuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericoloseโ€ – Direttiva Seveso III).

Si evidenzia che le previsioni di cui al citato articolo 26-bis sono volte a regolare ipotesi di rischio genericamente individuate, al fine di minimizzare il piuฬ€ possibile i pericoli per la salute umana e per

lโ€™ambiente che possono prodursi per effetto delle attivitaฬ€ che si svolgono nei diversi impianti. Per contro, le norme di cui al D.lgs. n. 105/2015 riguardano ipotesi di rischio specificamente individuate con riferimento a parametri quantitativi di sostanze pericolose, al fine di regolare, con una disciplina apposita e di particolare rigore, i casi in cui i potenziali incidenti sono in grado di arrecare i danni piuฬ€ intensi ed estesi. Pertanto, il citato articolo 26-bis non trova applicazione per gli impianti che, invece, ricadano nellโ€™ambito di disciplina del D.lgs. n. 105/2015.

Con riferimento, infine, alla tenuta del registro delle imprese che effettuano la comunicazione ex articolo 216, comma 8-septies, in analogia a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, deve ritenersi che lโ€™Autoritaฬ€ Competente sia la Provincia territorialmente competente. Si rappresenta inoltre lโ€™opportunitaฬ€ della trasmissione della medesima comunicazione allโ€™Autoritaฬ€ che ha rilasciato il provvedimento di AIA, ai fini della eventuale integrazione dello stesso per gli aspetti legati allโ€™utilizzo dei rifiuti in luogo delle materie prime.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui allโ€™articolo 3- septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorreraฬ€ considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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