UNA RIFORMA IN LINEA CON LE NOSTRE INTERPRETAZIONI.

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LA RIFORMA FISCALE INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 192/2024 APRE NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE SOCIETÀ AGRICOLE, ESTENDENDO LA TASSAZIONE FORFETTARIA ANCHE A CHI OPTA PER IL REGIME CATASTALE.

Lo studio ha sempre sostenuto che la normativa fiscale applicabile alle società agricole dovesse evolversi verso una maggiore coerenza e organicità, consentendo l’accesso alla tassazione forfettaria anche a chi ha optato per il regime catastale. Con il decreto legislativo 192/2024, questa impostazione è stata finalmente recepita dal legislatore, segnando un’importante vittoria per la semplificazione fiscale nel settore agricolo.
La riforma, che attua quanto previsto dalla legge delega 111/2023, introduce una maggiore flessibilità nella determinazione del reddito per le società agricole costituite in forma di Sas, Snc, Srl e cooperative, ampliando le opportunità per le imprese che operano in questo settore.
La principale novità riguarda l’estensione della possibilità di determinazione forfettaria del reddito alle società agricole che hanno optato per la tassazione su base catastale, come previsto dall’articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006.
Questo significa che le imprese agricole che rientrano in questa categoria potranno ora:
Continuare a calcolare il proprio reddito secondo il criterio catastale.
Applicare il regime forfettario per determinate attività complementari, come previsto dall’articolo 56-bis del Tuir.
Questa impostazione, che il nostro studio ha sempre ritenuto la più corretta e funzionale, evita penalizzazioni ingiustificate per le aziende agricole e consente loro di gestire in modo più razionale e flessibile la propria fiscalità.
Le attività che rientrano nella tassazione forfettaria
Il comma 3-bis dell’articolo 56-bis del Tuir stabilisce che il reddito derivante dalla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistati da imprenditori agricoli florovivaistici, è determinato applicando un coefficiente di redditività del 5% sui corrispettivi soggetti a IVA, entro il limite del 10% del volume d’affari complessivo.

Inoltre, restano confermate le disposizioni sui regimi forfettari per le altre attività agricole connesse, come ad esempio:
• la trasformazione e vendita di prodotti agricoli,
• le prestazioni di servizi connesse all’attività agricola,
• la produzione di energia da fonti rinnovabili entro determinati limiti.

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Si tratta di un passo avanti decisivo, che va nella direzione da noi sempre auspicata, ossia quella di una maggiore armonizzazione tra tassazione catastale e regimi forfettari, evitando rigidità interpretative che in passato avevano creato incertezze e disparità di trattamento.
Il nodo interpretativo ancora aperto
Tuttavia, alcune pronunce giurisprudenziali recenti, come la sentenza 633/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, hanno adottato un’interpretazione restrittiva dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 99/2004, ritenendo che le società agricole possano svolgere solo le attività espressamente elencate dalla norma, tra cui:
• locazione, comodato e affitto di fabbricati a uso abitativo,
• locazione, comodato e affitto di terreni e fabbricati strumentali, entro il limite del 10% dei ricavi.
Questa impostazione rischierebbe di compromettere il regime catastale per quelle aziende agricole che svolgono anche attività di mera compravendita di prodotti agricoli, considerando tale operazione una deviazione dall’esercizio esclusivo dell’attività agricola.

Nel nostro studio abbiamo sempre evidenziato l’incoerenza di questa visione, sostenendo che il concetto di esercizio esclusivo dell’attività agricola non dovrebbe essere interpretato in modo rigido, ma in coerenza con l’evoluzione del settore e con le esigenze operative delle imprese agricole.
Verso un’interpretazione più ampia e razionale
La relazione illustrativa al decreto legislativo 192/2024 sembra confermare che l’intenzione del legislatore sia quella di favorire la compatibilità tra il regime catastale e le attività accessorie, purché queste ultime abbiano carattere occasionale e marginale.
Per questo motivo, riteniamo che l’elenco delle attività previste dal Dlgs 99/2004 non debba essere considerato tassativo, ma piuttosto indicativo, così da consentire alle aziende agricole di:
Beneficiare della tassazione catastale senza rigidità inutili.
Svolgere attività accessorie in modo complementare e coerente con l’attività agricola principale.
Evitare il rischio di perdere il regime catastale a causa di interpretazioni eccessivamente restrittive della normativa.
Questa visione è perfettamente in linea con lo spirito della riforma fiscale, che punta a una maggiore organicità, coerenza e semplificazione del sistema tributario per il settore agricolo.

Conclusioni: una riforma che conferma la nostra impostazione
La riforma introdotta con il decreto legislativo 192/2024 rappresenta un significativo passo avanti verso una fiscalità più razionale per le società agricole, in piena coerenza con l’orientamento che il nostro studio ha sempre sostenuto.
L’estensione della tassazione forfettaria alle società agricole con regime catastale è una scelta di buon senso, che risponde alle esigenze di molte imprese del settore. Il riconoscimento della compatibilità tra attività accessorie e tassazione catastale è una conferma della necessità di una normativa più flessibile e moderna.
Resta però necessario un chiarimento normativo o interpretativo che eviti il rischio di decadenza dal regime catastale per le aziende agricole che svolgono attività di mera commercializzazione.
Il nostro studio continuerà a monitorare gli sviluppi interpretativi della normativa, fornendo supporto e consulenza alle imprese agricole per garantire loro il massimo vantaggio fiscale possibile nel rispetto delle nuove regole.



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