In ipotesi di contraffazione del brevetto, il danno da perdita di valore che ne deriva è suscettibile di ristoro patrimoniale e può essere commisurato alla diminuita o annullata redditività del titolo di privativa, quantificato sulla base dell’ammontare delle royalties non percepite per effetto dell’illecito posto in essere, ma non può essere cumulato al lucro cessante, consistente nella retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore nello stesso arco di tempo, dovendosi escludere che si possa produrre una duplicazione del ristoro. Lo ha statuito la Corte di Cassazione (Sezione I Civile, Ordinanza 17 gennaio 2025, n. 1160). Per approfondimenti in materia di proprietà industriale consigliamo il volume: Manuale pratico dei marchi e dei brevetti
1. Il valore del brevetto
In una causa era stato riconosciuto il danno da perdita di valore di un brevetto congiuntamente a quello da lucro cessante. Tuttavia, la Cassazione accoglie il motivo che lo ha contestato, richiamando un proprio precedente (n. 31170 del 2023) che non aveva escluso la risarcibilità del danno consistente nella perdita di valore del diritto di proprietà industriale. In dettaglio, che il brevetto abbia un proprio valore intrinseco risulta infatti confermato dall’art. 2424 c.c., che inserisce i diritti di brevetto industriale tra i valori delle immobilizzazioni da includere nello stato patrimoniale delle società per azioni. Per approfondimenti in materia di proprietà industriale consigliamo il volume: Manuale pratico dei marchi e dei brevetti
Manuale pratico dei marchi e dei brevetti
Questa nuova edizione dell’opera analizza la disciplina dei marchi, dei segni distintivi, dei brevetti per invenzione, dei modelli e degli altri diritti di privativa industriale, tenuto conto delle numerose novità legislative e dei più recenti indirizzi giurisprudenziali. Caratterizzato da un taglio sistematico e operativo, il testo affronta i principali temi legati alla proprietà industriale, esaminando le fonti nazionali, quelle dell’Unione europea e la regolamentazione sovranazionale. Il volume è aggiornato alla Legge 24 luglio 2023, n. 102, che ha apportato numerose e significative modifiche al codice della proprietà industriale, introducendo nuove disposizioni in tema di registrazione dei marchi, di invenzioni dei ricercatori e di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure, alla Legge 27 dicembre 2023, n. 206, in tema di valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy, e alle recenti fonti dell’UE dedicate alle indicazioni geografiche. L’opera si interessa anche della nuova disciplina dei contrassegni (Legge 14 novembre 2024, n. 166). Particolare attenzione viene offerta agli aspetti pratici del sistema della tutela brevettuale unitaria, con riferimenti alla recentissima giurisprudenza del Tribunale unificato dei brevetti. Sono affrontate anche le novità in tema di intelligenza artificiale, complesso fenomeno al quale è stato dedicato il Regolamento 2024/1689. Con riferimento alla protezione dei disegni industriali, vengono analizzate le varie novità giurisprudenziali in materia e il nuovo Riyadh Design Law Treaty del 2024. Ampio spazio viene dedicato alle strategie processuali utilizzabili in difesa dei diritti di privativa dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa, con esame di casi pratici e suggerimenti operativi.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto Nazionale per la Formazione Continua di Roma. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Codice della proprietà industriale” e “I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo”. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate, collabora stabilmente con “Guida al Diritto” ed è membro del comitato di direzione della Rivista di Diritto Industriale.
Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore
2. Il danno da contraffazione
Sul piano risarcitorio, il danno emergente conseguente alla contraffazione brevettuale ricomprende, poi, qualunque perdita dei valori economici esistenti nel patrimonio del titolare della privativa prima della consumazione dell’illecito. Viene allora in considerazione anche quel danno che, come è stato osservato in dottrina, è direttamente incidente sulla stessa integrità della posizione di esclusiva: posizione che, per effetto della contraffazione, può essere compromessa anche irreversibilmente mercé la duratura riduzione della possibilità di sfruttamento del brevetto.
3. La dilution
Assume così rilievo l’annacquamento (dilution) del pregio che è possibile associare al diritto, il quale si traduce in una corrispondente contrazione del suo valore patrimoniale: valore che, come sottolineato sempre in dottrina, può leggersi quale chance di una proficua collocazione del diritto stesso sul mercato. In tale prospettiva, la perdita di valore del brevetto può apprezzarsi avendo riguardo alla potenziale redditività dello stesso: onde è consentito attribuire rilievo alle royalties che il titolare può ritrarre nel tempo dal diritto di privativa, le quali sono da apprezzare proprio quale elemento indicatore della nominata redditività.
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4. Nessuna overcompensation
L’apprezzamento del danno in questione, per i giudici, non può portare ad alcuna forma di overcompensation; e così, il riconoscimento della perdita di valore della privativa individuato sulla base della royalty ragionevole percettibile dal titolare del brevetto in un dato periodo non può aggiungersi al lucro cessante risentito in quello stesso arco di tempo dal predetto titolare o dal suo licenziatario. E ciò in quanto i due valori descrivono, se pure in modo diverso, il medesimo fenomeno, connotato dal fatto che, nel periodo dato, la privativa, per effetto della contraffazione, non è stata in grado di assicurare i profitti che in assenza di quella condotta illecita avrebbe procurato. La distinzione tra le due fattispecie risiede nella circostanza che il mancato guadagno nel secondo caso rileva in sé, mentre nel primo assume importanza quale elemento rivelatore dell’erosione del valore del diritto: tale distinzione non autorizza, tuttavia, la liquidazione delle due voci di danno, giacché il mancato guadagno che è conseguenza immediata e diretta dell’illecito (art. 1223 c.c.), e che può assurgere, a indicatore della lamentata dilution, è unico.
5. No all’effetto duplicativo
In conclusione, il danno da perdita di valore del brevetto dipendente dalla sua contraffazione è suscettibile di essere risarcito e il ristoro patrimoniale ben può essere commisurato alla diminuita o annullata redditività del titolo di privativa, calcolato sulla base dell’ammontare delle royalties non percepite per effetto dell’illecito posto in essere; resta tuttavia escluso che attraverso la liquidazione del danno in questione possa pervenirsi ad alcun effetto duplicativo del ristoro spettante all’avente diritto.
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