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Scarica sentenza Tribunale di Roma N.11205-2024
La condizione di procedibilità della domanda in giudizio è soddisfatta se la mediazione viene esperita entro l’udienza di rinvio
Condizione di procedibilità: rileva lo svolgimento entro l’udienza di rinvio
Se la mediazione obbligatoria viene disposta in corso di causa, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta se la procedura viene esperita utilmente entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, ossia se si tiene il primo incontro delle parti davanti al mediatore, anche se lo stesso si conclude senza accordo. Non rileva l’avvio della procedura nel termine di quindici giorni assegnato dal giudice. Lo ha ribadito il Tribunale di Roma nella sentenza n. 11205/2024.
Mediazione obbligatoria in materia condominiale
Un condomino agisce in giudizio per contestare due delibere assembleari. Il Condominio convenuto eccepisce l’improcedibilità della domanda in giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione.
Condizione di procedibilità: soddisfatta se la mediazione è avviata entro l’udienza di rinvio
Il Tribunale rileva che l’autorità giudiziaria il 2 dicembre 2020, rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria eccepita dal Condominio convenuto, ha concesso il termine di legge per introdurre la procedura conciliativa, rinviando all’udienza del 14 aprile 2021. La materia condominiale rientra infatti tra quelle che richiedono l’esperimento della procedura di mediazione come condizione di procedibilità della domanda in giudizio.
Nel caso di specie parte convenuta ha eccepito sin dalla costituzione in giudizio il mancato esperimento della mediazione. Per questo il giudice ha concesso il termine per avviarla, fissando l’udienza del 14 aprile, per verificarne l’esito.
La mediazione però non viene esperita nel termine di legge concesso dal Giudice nel dicembre 2020 e neppure in seguito. Parte attrice, con note del 9 aprile 2021 e quindi 5 giorni prima dell’udienza di rinvio, fa presente di non aver avviato la mediazione, chiedendo al giudice la concessione di un nuovo breve termine per presentare una “nuova richiesta di avvio”. A questo proposito occorre richiamare quanto precisato dalla Cassazione, anche se in relazione alla mediazione delegata. Nella decisione n. 40035/2021 la Corte ha chiarito “che ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione – da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo – e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che la dispone.”
Il termine di 15 giorni non è perentorio
Nel caso di specie anche se il Giudice il 2 dicembre 2020 ha concesso a parte attrice il termine per avviare la mediazione, essa nelle note del 9 aprile 2021 fa presente di non averla intrapresa, chiedendo eventualmente la concessione di un nuovo termine per avviarla.
Alla luce della richiamata Cassazione n. 40035/202 emerge che parte attrice, onerata dall’obbligo di avviare la mediazione poiché coincidente con il soggetto che intende esercitare un’azione in giudizio, non ha avviato la mediazione nel termine previsto, che non è quello di 15 giorni concesso dal Giudice, ma entro l’udienza di rinvio del 14 aprile 2021.
Come chiarito nella menzionata sentenza degli Ermellini:“Alla luce della natura non perentoria del termine di quindici giorni concesso dal Giudice, che, ove l’udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione ex art. 6 D.L.gvo 28/10, senza che il procedimento sia stato iniziato o si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell’istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge.”
Leggi anche: Cassazione: non perentorio il termine di 15 giorni per instaurare la mediazione
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