Pensionamento obbligatorio e regime forfettario – Fiscal Focus

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Domanda – Una lavoratrice dipendente (infermiera) รจ andata in pensione nel 2024. Aveva un reddito superiore a 35.000 euro. Si ritiene che possa aprire una partita IVA in regime forfettario dal 2025, poichรฉ, in relazione al limite dei 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente, l’attivitร  risulta cessata nellโ€™anno precedente. Per quanto riguarda la causa ostativa relativa allโ€™esercizio dellโ€™attivitร  in prevalenza verso lโ€™ex datore di lavoro, considerato il pensionamento obbligatorio (circ. 9/2019), si ritiene rispettato il requisito. รˆ possibile applicare lโ€™aliquota di tassazione al 5%?

Risposta – Se lโ€™attivitร  di lavoro dipendente รจ cessata nel 2024, intendendo che lโ€™ultimo giorno di lavoro effettivo sia stato svolto entro il 31 dicembre 2024, la percezione di una retribuzione superiore a 35.000 euro รจ irrilevante. Tuttavia, รจ necessario verificare la decorrenza della pensione e lโ€™ammontare della stessa, poichรฉ i due redditi (da lavoro e da pensione) devono essere considerati cumulativamente.

La questione รจ stata affrontata dallโ€™Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 427/2021. รˆ stato ricordato che la causa di esclusione qui in esame โ€“ articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della legge 190/2014, come modificata per il 2024 con effetto sul 2025 dallโ€™articolo 1, comma 12, della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), che ha incrementato la soglia da 30.000 a 35.000 euro โ€“ non si discosta da quanto giร  previsto in precedenza per il regime forfettario. A tal proposito, valgono i chiarimenti resi dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 in merito alla lettera d-bis) del comma 57, di cui lโ€™attuale lettera d-ter) costituisce una riproposizione.

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La citata circolare n. 10/E del 2016, al paragrafo 2.3, ha specificato che il limite dei 30.000 euro (questโ€™anno 35.000 euro) ยซnon opera se il rapporto di lavoro dipendente รจ cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo ai fini del raggiungimento della sogliaยป. In sintesi, i due redditi devono essere sommati ai fini della verifica del limite previsto.

Se anche questa verifica viene superata con successo, il regime forfettario risulta applicabile, a condizione che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla norma (ad esempio, non detenere quote di partecipazioni in societร  di persone).

Quanto alla possibilitร  di applicare lโ€™aliquota al 5%, essa dipende dal tipo di attivitร  che si intende intraprendere. Se si prevede di proseguire lโ€™attivitร  in forma autonoma verso lโ€™ex datore di lavoro (presumibilmente attivitร  infermieristica), trattandosi di continuitร  con lโ€™attivitร  precedentemente svolta da lavoratrice dipendente, lโ€™aliquota al 5% non รจ applicabile.

Se, invece, si trattasse di unโ€™attivitร  completamente diversa (ad esempio, elaborazione dati), lโ€™aliquota agevolata al 5% sarร  applicabile, sempre che siano rispettati tutti i requisiti previsti dal comma 65 dellโ€™articolo 1 della legge 190/2014. In particolare, si deve considerare la lettera b) del comma 65, che risulta la piรน pertinente al caso specifico, insieme agli altri requisiti.

Le condizioni da rispettare congiuntamente per godere della tassazione al 5% nei primi cinque anni sono le seguenti.

  • a) Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dellโ€™attivitร , attivitร  artistica, professionale o dโ€™impresa, anche in forma associata o familiare.
  • b) Lโ€™attivitร  da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di unโ€™attivitร  precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui lโ€™attivitร  precedente consista nel periodo di pratica obbligatoria per lโ€™esercizio di arti o professioni.
  • c) Qualora venga proseguita unโ€™attivitร  svolta in precedenza da un altro soggetto, lโ€™ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente, non deve superare il limite di 85.000 euro, ragguagliato ad anno.

Per quanto riguarda la causa ostativa relativa allโ€™esercizio dellโ€™attivitร  in forma prevalente verso lโ€™ex datore di lavoro, si conferma quanto indicato dallโ€™Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 10 aprile 2019. In tale documento, รจ stato chiarito che i soggetti pensionati non incorrono nella causa ostativa di rapporto prevalente con lโ€™ex datore di lavoro se il pensionamento รจ intervenuto per obbligo di legge.





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