Proponiamo una guida completa al bonus transizione 5.0, che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Con la pubblicazione del Decreto 24 luglio 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state individuate le disposizioni attuative della disciplina dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Transizione 5.0) che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
L’agevolazione, nonostante sia quasi giunta al termine del primo anno di operatività presenta ancora ampi margini di utilizzo dal momento che le somme stanziate (in tutto € 6.236.000.000) risultano impegnate al fine ottobre scorso molto al di sotto delle aspettative, come emerso in occasione di un tavolo di lavoro tra i rappresentanti del Ministero e quelli delle associazioni di categoria.
Credito d’imposta Transizione 5.0: ambito soggettivo
Il credito d’imposta è destinato alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Sono escluse dall’agevolazione le imprese:
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267 del 1942, dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società) e ai sensi del codice antimafia;
- che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Ambito oggettivo: investimenti agevolabili
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta sono agevolabili, al ricorrere dei requisiti che saranno illustrati oltre, una serie di investimenti che, utilizzando una definizione ormai familiare tratta dalla disciplina del Superbonus, definiremo “trainanti” posto che solo in presenza di questi investimenti è, altresì, possibile fruire del credito d’imposta per ulteriori investimenti che definiremo “trainati”.
Investimenti trainanti
Sono ammissibili al credito d’imposta Transizione 5.0 gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa individuati dagli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (quelli individuati ai fini dell’iper-ammortamento) che garantiscono un risparmio energetico minimo (vedi oltre) rispetto alla produzione preesistente o in assenza di produzione preesistente rispetto ad uno scenario controfattuale i cui elementi sono forniti dal Ministero (vedi Circolare mimit. AOO_PI.REGISTRO UFFICIALE.I.0025877.16-08-2024).
Tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Ai fini della disciplina del credito d’imposta transizione 5.0, rientrano, per espressa previsione normativa, tra i beni di cui all’allegato B, anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo;
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Una perizia asseverata deve comprovare le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B nonché l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante.
Maggiore è il risparmio energetico che l’investimento green fa ottenere all’intera struttura produttiva, ovvero del singolo processo produttivo, maggiore è il bonus.
Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili (con beneficio decrescente a scaglioni di spes
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