In particolare, il differimento (rispetto all’ordinario termine di fine novembre) è applicabile ai contribuenti persone fisiche che, nel 2023, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo con ricavi o compensi, indicati nel modello REDDITI PF 2024, compresi entro il suddetto limite.
Dal beneficio sono quindi esclusi:
– le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
– le persone fisiche “non titolari” di partita IVA, compresi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 31/2023, § 1.2, in merito alla disposizione prevista dall’art. 4 del DL 145/2023, che si ritiene applicabile anche all’attuale stante la loro sostanziale coincidenza);
– i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).
Questi contribuenti dovevano, quindi, procedere al versamento entro lo scorso 2 dicembre 2024 (in quanto il 30 novembre era sabato).
Sotto il profilo oggettivo, la proroga interessa l’acconto “dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”.
In assenza di contrarie indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, vi rientrano quindi, oltre all’IRPEF, anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.
Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi:
– l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
– l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;
– la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi;
– l’IVIE;
– l’IVAFE;
– l’imposta sul valore delle cripto-attività (c.d. IVCA);
– l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
– la c.d. “tassa etica”.
Tutte le citate imposte sono, infatti, liquidate nel modello REDDITI.
Si ritiene che rientri nella proroga anche la maggiorazione degli acconti d’imposta al cui pagamento sono tenuti gli aderenti al concordato preventivo biennale (ex artt. 20 comma 2 lett. a) e 31 comma 2 lett. a) del DLgs. 13/2024), purché in possesso dei requisiti soggettivi previsti, essendo anch’essa dovuta in base alla dichiarazione dei redditi (in senso conforme, si vedano la FAQ Agenzia delle Entrate 9 dicembre 2024 n. 4 e il comunicato stampa Assosoftware 29 novembre 2024).
Per espressa previsione normativa, sono invece esclusi dalla proroga:
– i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
– i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Anche tali contributi e premi dovevano quindi essere versati entro il 2 dicembre 2024.
In merito alla verifica del superamento, o meno, del limite di 170.000 euro, per le imprese familiari e le aziende coniugali occorre fare riferimento all’ammontare “complessivo” dei ricavi (e, quindi, considerando anche la quota attribuita ai collaboratori familiari o al coniuge del titolare). Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d’affari.
Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Per il pagamento, occorre utilizzare il modello F24 adoperando i consueti codici tributo (es. “4034” per l’IRPEF, “1791” per l’imposta sostitutiva per il regime forfetario, “1794” per l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio, ecc.). Peraltro, atteso che, nello specifico, il versamento avviene in un anno successivo (2025) a quello di competenza dell’acconto (2024), occorre fare attenzione alla compilazione della colonna “anno di riferimento”, nella quale deve essere riportato “2024” e non “2025”.È possibile anche il pagamento in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.
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