Contiene alcune importanti indicazioni sulla possibilità di
utilizzare le “forniture a piè d’opera” nel
calcolo del limite del 30% del SAL per accedere alle opzioni
alternative alle detrazioni dirette (sconto in fattura e cessione
del credito) , la risposta del MEF all’interrogazione n.
5-03091 presentata dai deputati Emiliano Fenu e Agostino Santillo
in commissione V Bilancio alla Camera.
Cessione del credito e SAL: nuovi chiarimenti dal MEF
Nel testo dell’interrogazione, gli onorevoli M5S hanno
ricordato che il comma 1-bis l’articolo 121 del Decreto
Rilancio in materia di cessione del credito e sconto in
fattura prevede che:
- gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di
due per ciascun intervento complessivo; - ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30%
dello stesso intervento.
Secondo gli interroganti, la norma non definisce sul piano
fiscale il concetto di SAL, che va pertanto ricercato nell’ambito
della normativa tecnica vigente, lasciando tuttavia alcuni margini
di incertezza, soprattutto per le cosiddette «forniture a piè
d’opera», di cui è molto discussa la possibilità di considerarle,
anche isolatamente, ai fini della spesa utile al
raggiungimento del limite del SAL.
Stato Avanzamento Lavori: quali lavorazioni vanno incluse nel
SAL?
Questo in considerazione del fatto che:
- l’articolo 14, comma 1, lettera d) del DM 7 marzo 2018, n. 49,
precisa che il SAL è uno dei documenti contabili predisposti dal
direttore dei lavori ove vengono riassunte non solo tutte le
lavorazioni, ma anche «tutte le somministrazioni» eseguite dal
principio dell’appalto sino a quel momento; - l’articolo 4, comma 3, del DM 6 agosto 2020 dispone come il
tecnico abilitato asseveri il rispetto dei requisiti tecnici
riferiti ai SAL ecobonus, secondo quanto indicato nel progetto,
tenendo in considerazione anche le caratteristiche tecniche «dei
componenti acquistati»; - la sentenza n. 42012/2022 della Corte di Cassazione chiarisce
che «non devono essere incluse nel SAL lavorazioni che –
seppure fatturate e pagate – non siano tuttavia state
eseguite», affermando tuttavia che «sulla base della
definizione normativa di SAL, al massimo, possono essere
validamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni
(forniture) di beni a piè d’opera». In sostanza, affermano gli
interroganti, nel riferirsi a lavori e somministrazioni non
eseguite, la Corte sembra voler intendere le fatture pagate senza
alcuna successiva esecuzione materiale, ammettendo dunque la
possibilità di SAL riferiti alle sole forniture a piè d’opera
purché eseguite in cantiere.
Da qui la richiesta se sia possibile considerare le forniture a
piè d’opera, regolarmente fatturate e pagate nonché eseguite in
cantiere, utili ai fini del calcolo del limite del 30% in materia
di cessione del credito e sconto in fattura e, in caso contrario,
quale sia la loro corretta imputazione ai fini del SAL.
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