Il Piano di Emergenza (PE) è un documento fondamentale per la sicurezza aziendale. Definisce procedure e azioni da intraprendere in caso di situazioni di emergenza, integrando il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Questo documento deve essere redatto per ogni luogo di lavoro e include tutte le misure necessarie a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Obiettivi e contenuto del Piano di Emergenza
Il PE è uno strumento operativo che stabilisce misure tecniche e organizzative, nonché disposizioni comportamentali, per prevenire o ridurre i danni causati da emergenze. In conformità all’art. 43 del D.Lgs. 81/08 e al DM 2/9/21, deve specificare le azioni da adottare in caso di pericolo grave e immediato. Le situazioni di emergenza possono derivare da:
- calamità naturali, guasti, errori umani;
- eventi come incendi, crolli, fughe di gas, blackout o allagamenti.
Il PE differisce dal DVR, poiché quest’ultimo identifica i rischi e le misure preventive, mentre il PE si concentra sulle azioni da adottare durante un’emergenza. Non va confuso neanche con il Piano Antincendio, che riguarda esclusivamente la gestione del rischio incendio.
Quando è obbligatorio redigere il PE?
Il Piano di Emergenza è obbligatorio nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori;
- ambienti aperti al pubblico con oltre 50 persone presenti contemporaneamente;
- aziende soggette al controllo dei Vigili del Fuoco**, secondo l’allegato I del DPR 151/2011.
Anche in assenza dell’obbligo formale, le aziende devono indicare nel DVR le misure gestionali da attuare in caso di emergenza. Inoltre, per chi è obbligato, è necessario organizzare una prova di evacuazione annuale documentata.
Chi redige e aggiorna il PE?
La responsabilità della redazione spetta al datore di lavoro, con il supporto di RSPP, addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi.
Il PE deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni che potrebbero influire sulle misure di prevenzione. L’aggiornamento richiede l’informazione e la formazione dei lavoratori coinvolti.
Contenuti principali del PE
Secondo l’allegato II del DM 2/9/21, il Piano di Emergenza deve includere:
- azioni per i lavoratori in caso di incendio;
- procedure di evacuazione;
- modalità di allarme e contatto con i Vigili del Fuoco;
- assistenza a persone con esigenze speciali, come disabili o donne in gravidanza;
- dettagli sui lavoratori esposti a rischi particolari.
Il PE deve comprendere anche planimetrie dettagliate, con indicazioni su:
- vie di esodo e compartimentazioni antincendio;
- sistemi di sicurezza e dispositivi antincendio;
- punti di controllo come interruttori generali e valvole di intercettazione.
Inoltre, deve specificare i nominativi del personale incaricato e sottolineare che gli ascensori non vanno utilizzati durante l’evacuazione, salvo quelli progettati appositamente per tale scopo.
Chi deve conoscere il Piano di Emergenza?
Il PE deve essere noto a tutti i lavoratori, in particolare agli addetti antincendio e alla gestione delle emergenze, per garantire un’applicazione efficace in caso di necessità.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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