Con la circolare n.97/2024, l’INPS ha sbloccato l’accesso allo sgravio contributivo in relazione ai contratti di solidarietà attivati nel 2023, non compatibile con altri benefici contributivi ma cumulabile con la Decontribuzione Sud.
Il bonus spetta per l’intera durata del contratto di solidarietà e si applica ai versamenti dovuti per i lavoratori ai quali viene ridotto l’orario di lavoro per oltre un quinto.
L’articolo 6, comma 4, del Decreto-Legge n. 510/1996 prevede una riduzione contributiva del 35% per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà, applicabile a ciascun lavoratore la cui riduzione dell’orario di lavoro supera il 20%.
Il Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78, ha poi modificato gli incentivi legati ai contratti di solidarietà difensivi (CdS) accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). In particolare, è stata aggiornata la disciplina precedentemente stabilita dall’articolo 6 del DL 510/1996, convertito con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608.
Il beneficio è valido per la durata del contratto, con un limite massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile, e rientra nelle risorse allocate nel Fondo per l’occupazione. Il comma 4-bis, modificato dall’articolo 1, comma 240, lettera c), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha stabilito che, a partire dal 2017, il limite delle risorse destinate a questa agevolazione è fissato a 30 milioni di euro annui.
Le imprese interessate presentano istanza al Ministero del Lavoro, che dopo l’istruttoria emette i decreti di ammissione alla riduzione contributiva.
Le imprese che al 30 novembre 2023 hanno stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del Decreto Legislativo n. 148/2015, o che avevano un contratto in corso nel secondo semestre del 2022, possono beneficiare di una riduzione contributiva del 35% sulla quota a loro carico per i lavoratori con una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.
Lo sgravio è applicabile per la durata del contratto di solidarietà, con un massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile.
Le aziende destinatarie dei decreti di autorizzazione e con periodi di CIGS per solidarietà conclusi entro il 31 marzo 2024, usufruiranno delle riduzioni contributive mediante operazioni di conguaglio, che dovranno concludersi entro il 17 febbraio 2025 attraverso il flusso Uniemens: il codice causale da inserire è quello di nuova istituzione “L981” nell’elemento <CausaleACredito>, mentre l’importo andrà inserito nell’elemento <ImportoACredito>.
Le operazioni di conguaglio devono infatti essere effettuate entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare che autorizza lo sgravio. Tutti i dettagli, nel Messaggio INPS del 14 novembre 2024.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui