La Suprema Corte di Cassazione in una recente decisione (ordinanza 22 ottobre 2024 numero 27324) sui tempi di guida e di riposo degli autisti di veicoli industriali ha ribadito che un’interruzione di guida deve essere un’effettiva sospensione della attività lavorativa del conducente. Questa è la condizione per ottenere una corretta alternanza tra tempo di guida e tempo di riposo. I giudici ribadiscono anche che nell’attività lavorativa da interrompere rientrano, oltre alla attività di guida, anche quelle attività lavorative rientranti nelle mansioni dell’autista e nel suo orario di lavoro.
La vicenda che ci accingiamo a ricostruire ha coinvolto un’azienda di autotrasporto merci cui, dopo accertamenti ispettivi, venne contestata la violazione dell’articolo 7 del Regolamento CE 561/2006 e dell’articolo 174 del Codice della Strada, perché ritenuta responsabile in proprio ed in solido con un suo autista di non avere quest’ultimo svolto i periodi di pausa dalla guida prescritti dalla normativa durante il viaggio con i camion aziendali nell’arco di alcuni giorni.
L’impresa si oppose a tali contestazioni e instaurò il giudizio. Le sue rimostranze erano da un lato legate alla presunta incompetenza della Direzione del Lavoro in materia di Codice della Strada e nel merito per l’insussistenza delle violazioni contestate. Secondo i suoi legali, non era vero che l’autista non avesse osservato il periodo di pausa tra i vari periodi di guida, ma semplicemente il conducente si era dimenticato di inserire manualmente sulla carta del conducente i periodi di pausa dovuti al suo allontanamento dal mezzo con disinserimento della scheda. Inoltre, la Direzione del Lavoro non avrebbe tenuto conto dei brevissimi tempi di guida tra le frequenti operazioni di carico e scarico merci.
Il giudice di primo grado nel 2018 respinse il ricorso dell’impresa, quindi la causa venne appellata davanti al Tribunale di Chieti. Ma anche in questo caso la sentenza respinse le tesi dell’impresa. Secondo il giudice del Tribunale infatti “le interruzioni di guida non sono utili ove non coprano ciascuna il lasso temporale per aversi riposo dalla guida stessa non essendo neanche utili ai fini del conteggio del tempo di guida le interruzioni non annotate su supporto cartaceo non convincenti le dichiarazioni dei testi”. Infatti il Tribunale ritenne computabili le sole pause dalla guida nei momenti in cui l’autista non doveva né guidare né dedicarsi ad altre attività quali il carico e lo scarico delle merci.
Quindi la società di autotrasporto presentò ricorso in Cassazione. La Suprema Corte con la decisione in esame ha riconosciuto la competenza del ministero del Lavoro con compiti di controllo e sanzionatori per la violazione della disciplina dei tempi di guida come riconosciuto espressamente dall’art 174 comma 2 del Codice della Strada. Nella specie, la contestazione è sulla violazione della norma che prescrive al conducente una interruzione di almeno 45 minuti dopo un periodo di guida di almeno 4,5 ore (cosiddetta interruzione ordinaria), a meno che non inizi un periodo di riposo. Oppure una interruzione di almeno 15 minuti seguita da una di almeno 30 minuti (interruzione frazionata) qualora questi periodi di pausa siano intercalati da un periodo di guida di 4,5 ore Ciò per la sicurezza dei trasporti e per la protezione dei lavoratori che se ne occupano (cosiddetta doppia finalità).
Poiché le responsabilità sono sia solidali ossia sia dell’autista che per l’ impresa, che in proprio per il datore di lavoro, è corretto lo sdoppiamento di competenza ovvero degli organi di polizia e degli organi ispettivi. La decisione ha osservato che ci sono due obblighi. Il primo grava sulla impresa datrice di lavoro, che deve rispettare i regolamenti comunitari e tenere correttamente la documentazione del cronotachigrafo (digitale o analogica).
Il secondo obbligo grava sull’autista, che deve annotare manualmente o con apposito dispositivo i tempi passati a svolgere attività che comporti allontanamento dal veicolo. Ossia: altre mansioni, tempi di disponibilità, o interruzioni o periodi di riposo giornaliero. L’obbligo di corretta tenuta e conservazione della documentazione del cronotachigrafo incombe sia sul datore di lavoro, sia sul dipendente. Ai sensi della vigente normativa l’interruzione è il periodo in cui l’autista non può guidare né svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo.
Quindi non sarà interruzione effettiva la sospensione dalla guida in cui il conducente si occupa concretamente ed effettivamente del carico e scarico merci non demandato perciò a terzi incaricati. Ma il tutto, a nostro avviso, va valutato caso per caso: vi sono tipologie di trasporto border line – come ad esempio quelle svolte in Atp per merce deperibile su veicoli refrigerati o frigorifero – in cui l’autista giunto alla piattaforma logistica non si occupa per lunghi periodi di tempo del carico/scarico svolto da terzi e dunque lasciato il veicolo può interrompere in un certo senso l’attività.
È importante dunque – anche per evitare contenzioso tra le parti e per la doppia finalità di cui sopra – la corretta definizione delle mansioni e dell’attività lavorativa del personale viaggiante nello specifico contesto lavorativo e la sua corretta formazione nell’utilizzo del cronotachigrafo. Gli accordi di secondo livello potrebbero fare forse chiarezza anche sotto questo punto di vista. L’obbligo di corretta tenuta e conservazione della documentazione del cronotachigrafo incombe infatti sia sul datore di lavoro, sia sul dipendente.
Sul corretto utilizzo del cronotachigrafo ci sono due circolari: la numero 4683/20 e la numero 4780/2020. La prima ribadisce l’obbligo di estrarre la propria carta dal tachigrafo digitale quando l’autista si allontana dal mezzo e di annotare manualmente col dispositivo del tachigrafo disponibilità interruzione o riposo sulla carta del conducente. La seconda si centra invece sul corretto uso del dispositivo di commutazione in caso di microinterruzioni di attività e l’autista con la selezione sul commutatore dovrà indicare altre mansioni o disponibilità.
Avvocato Maria Cristina Bruni
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