La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20648 del 24 luglio 2024 (Pres. Scarano, Rel. Graziosi), si è pronunciata sulla nullità parziale di una fideiussione, con riferimento ad una clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. dal contenuto corrispondente all’art. 6 del modulo ABI oggetto del provvedimento del 2 maggio 2005 n. 55 della Banca d’Italia.
L’art. 1957 c.c., definito come «norma protettiva del fideiussore», non può essere derogato dalla pattuizione dell’obbligo di pagare “a semplice richiesta scritta”: permane, dunque, in capo alla banca, l’obbligo di proporre in via giudiziale – e non meramente stragiudiziale – istanza contro il debitore entro il termine di sei mesi, che, in caso di fallimento del debitore principale, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza dichiaratrice del fallimento (e non dall’apertura di una procedura concorsuale a suo carico).
Nel caso di specie, al ricorrente era stato intimato di pagare con decreto ingiuntivo una certa somma per una fideiussione dal lui prestata alla banca resistente in ordine alle obbligazioni di una società poi dichiarata fallita.
La sua opposizione ex art. 645 c.p.c. era stata rigettata nei primi due gradi di giudizio, perché, secondo il giudice di primo grado, la dedotta nullità parziale della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. non lo avrebbe comunque liberato dall’obbligazione e, a detta del giudice di appello, poiché la pattuizione, avvenuta nel contratto fideiussorio de quo, dell’obbligo di pagare “a semplice richiesta scritta” avrebbe esonerato la banca dall’onere di proporre domanda giudiziale entro sei mesi a pena di decadenza, in quanto avrebbe derogato convenzionalmente all’articolo 1957 c.c.
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