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Sono segnalato alla Centrale rischi della Banca d’Italia. Sarò cancellato dopo un accordo a saldo e stralcio?

La Banca d’Italia, con comunicazione del 19 giugno 2020, diramò delle Precisazioni aventi ad oggetto anche le modalità di segnalazione della clientela alle quali gli intermediari partecipanti alla Centrale dei rischi (cioè le banche) devono attenersi nel caso venga raggiunto con il cliente un accordo “a saldo e stralcio”.

In dettaglio, la Banca d’Italia ha chiarito che:

  • se l’accordo “a saldo e stralcio” prevede che il pagamento della somma concordata debba avvenire contestualmente alla stipulazione dell’accordo o, comunque, in un’unica soluzione, la banca dovrà segnalare il cliente, per la rilevazione riferita al mese in cui il pagamento del saldo è stato effettuato, nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per la parte di credito stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta tra le “sofferenze” per cassa. Ed infine, a partire dalla rilevazione del mese successivo a quello in cui il pagamento è avvenuto, non deve essere fatta più alcuna segnalazione;
  • se l’accordo “a saldo e stralcio” prevede invece un piano di rimborso a rate ed il piano è subito efficace, la quota che il cliente si è obbligato a rimborsare costituisce un nuovo finanziamento rateale. Quindi, nel mese in cui le parti hanno raggiunto l’accordo, la banca dovrà segnalare il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per l’importo passato a perdita (cioè quello stralciato) e non dovrà invece fare alcuna segnalazione tra le “sofferenze”. Nei mesi successivi, la banca dovrà segnalare, mese per mese, nella categoria “sofferenze” la quota del credito da rimborsare con importi decrescenti in corrispondenza dei pagamenti a mano a mano ricevuti e fino al pagamento dell’ultima rata concordata (nessuna segnalazione dovrà essere fatta nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita”);
  • se l’accordo “a saldo e stralcio” prevede invece un piano di rimborso a rate ed il piano è efficace solo con il pagamento dell’ultima rata, la banca dovrà segnalare il cliente, mese per mese, nella categoria “sofferenze” per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata concordata; la segnalazione nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” – per l’importo stralciato – è fatta con riferimento alla data in cui è pagata l’ultima rata ed il credito è estinto.

Nella stessa comunicazione del 19 giugno 2020, la Banca d’Italia esorta gli

intermediari (le Banche in primis) ad informare i clienti degli effetti sulle segnalazioni (quelli che le ho sopra indicato) che comporta un accordo “a saldo e stralcio” e ricorda che le Banche conservano la possibilità di consultare le informazioni della Centrale rischi al massimo per gli ultimi trentasei mesi.

Inoltre, le norme che regolano la Centrale rischi stabiliscono che l’estinzione del debito (che coincide, nel caso di accordo “a saldo e stralcio”, con il pagamento o in un’unica soluzione della somma concordata o dell’ultima rata del rimborso rateale concordato):

  • non comporta la cancellazione dalla Centrale rischi delle segnalazioni antecedenti al pagamento che estingue definitivamente il debito;
  • le Banche che partecipano al sistema della Centrale rischi possono accedere solo ai dati della Centrale rischi relativi ai 36 mesi precedenti la data della consultazione.

Questo vuol dire che tutte le segnalazioni restano sempre memorizzate nella banca dati della Centrale rischi anche dopo l’integrale estinzione del debito (anche a seguito di integrale pagamento di un accordo “a saldo e stralcio”), ma le Banche possono accedere solo ai dati della Centrale rischi relativi agli ultimi 36 mesi precedenti alla

data della consultazione.

Perciò, se lei estingue integralmente un suo debito a seguito di un accordo a “saldo e stralcio”:

  • a partire dal mese successivo a quello dell’integrale estinzione non verrà più fatta alcuna segnalazione a suo nome;
  • i dati relativi alle segnalazioni a suo nome contenute nella banca dati della Centrale rischi riferiti ai mesi precedenti a quello in cui ha estinto integralmente il debito non saranno più visibili dalla Banche a partire dal trentaseiesimo mese successivo a quello dell’integrale estinzione.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

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