È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
del 9 agosto 2024 la
Raccomandazione (UE) 2024/2143 della
Commissione, che stabilisce orientamenti per
l’interpretazione dell’articolo 3 della Direttiva
(UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Energy Efficiency Directive, c.d. “EED”), in
relazione al principio «l’efficienza energetica al primo
posto».
Direttiva EED: nuova raccomandazione UE sull’efficienza
energetica
Il documento indica agli Stati membri come interpretare, in sede
di recepimento nell’ordinamento nazionale, l’articolo 3 della
direttiva (UE) 2023/1791, che impone agli Stati membri di
provvedere affinché siano valutate soluzioni di efficienza
energetica nelle decisioni strategiche e di pianificazione
e in quelle relative ai grandi investimenti sia nei sistemi
energetici che nei settori non energetici.
Secondo quanto disposto dall’art. 3 è anche necessario:
- introdurre dei meccanismi di monitoraggio;
- promuovere metodologie di analisi costi-benefici;
- rimuovere gli ostacoli che si frappongono all’attuazione del
principio «l’efficienza energetica al primo posto».
Come riporta la Raccomandazione, le soluzioni di efficienza
energetica non dovrebbero limitarsi al risparmio di energia
nell’uso finale, ma dovrebbero coprire anche le risorse sul
lato della domanda (gestione della domanda, stoccaggio
dell’energia, soluzioni intelligenti) e la conversione,
trasmissione e distribuzione dell’energia.
Ne deriva che, nel recepire la direttiva (UE) 2023/1791, gli
Stati membri saranno chiamati a integrare il principio nei loro
processi decisionali e di autorizzazione e ad applicarlo in tutte
le decisioni future strategiche, di pianificazione e relative ai
grandi investimenti.
Soluzioni di efficienza energetica: possibili definizioni
Nella Raccomandazione si spiega che per «soluzioni di efficienza
energetica» si potrebbero intendere le tecnologie, i processi e le
pratiche che riducono o modificano nel tempo la quantità di energia
necessaria per offrire lo stesso livello di prestazioni, servizi o
beni e che potrebbero consistere in:
- risparmi energetici nell’uso finale, ad esempio ottenibili con
l’isolamento e altre migliorie degli edifici che riducono il
consumo di energia, il trasferimento modale, i veicoli a basso
consumo di carburante, gli apparecchi e i dispositivi a basso
consumo di energia, i sistemi motorizzati efficienti e il recupero
di calore; - risorse sul lato della domanda e flessibilità del sistema, che
potrebbero consistere in elementi quali la gestione della domanda,
lo stoccaggio di energia (incluse le batterie e l’accumulo termico)
e soluzioni intelligenti (ad esempio contatori e termostati
intelligenti); - conversione, trasmissione e distribuzione efficienti
dell’energia, grazie a interventi mirati a, per esempio, ridurre le
perdite di rete, diffondere le reti intelligenti e rendere
efficienti il teleriscaldamento e il teleraffrescamento.
Il principio dell’efficienza energetica al primo posto nel
settore pubblico, nei settori regolamentati e in altri settori
Inoltre, il provvedimento specifica che l’applicazione pratica
del principio dipende dal contesto decisionale e dai soggetti
coinvolti. In particolare, i responsabili politici (ministeri e
autorità di vigilanza a tutti i livelli di governo) dovrebbero
tenere conto delle varie responsabilità fondamentali che
l’attuazione del principio comporta, e quindi:
- riesaminare le politiche esistenti e pianificate per
determinare se sono coerenti con il principio, vale a dire se gli
incentivi o le normative creano condizioni di parità per le
soluzioni di efficienza energetica e le infrastrutture tradizionali
di approvvigionamento energetico; - sviluppare una regolamentazione del mercato dell’energia che
sia inclusiva dal punto di vista tecnologico, ossia che valorizzi i
benefici apportati dall’efficienza energetica e dalla
flessibilità; - tenere conto dell’attuazione del principio in sede di qualsiasi
investimento pubblico (compresi gli investimenti nelle reti) e di
sostegno/finanziamento pubblico fornito agli operatori del mercato.
Se l’investimento è di valore superiore a 100 milioni di EUR o a
175 milioni di EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto,
gli Stati membri sono tenuti a garantire che siano valutate
soluzioni di efficienza energetica, anche prima di concedere un
eventuale sostegno pubblico; - pianificare le politiche energetiche in modo da tenere
pienamente conto delle soluzioni di efficienza energetica.
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