È ormai dal 2023 che il Superbonus è stato rimodulato nella sua “generosità”, passando dalla famosa percentuale di sconto fiscale al 110% sul costo dei lavori di efficientamento energetico all’attuale 70%. La situazione ha messo in difficoltà l’intero settore, ma chi ha subito maggiormente gli effetti negativi del drastico crollo della percentuale agevolativa potrà adesso accedere a un contributo economico a fondo perduto erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate per “tamponare” i danni. L’aiuto, già disposto con decreto-legge a dicembre 2023, diventa adesso concreto, con la pubblicazione lo scorso 2 settembre del decreto ministeriale di attuazione, redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) il 6 agosto 2024.
All’interno di detto decreto ministeriale, però, sono previste condizioni stringenti per ottenere il contributo, che potrà avere una misura massima pari a 28.800 euro (che non costituiranno reddito tassabile ai fini Irpef), andando a coprire fino al 30% dei costi “in più” sopportati dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 dai contribuenti che stanno usufruendo del Superbonus nella misura del 70%.
Nel dettaglio, restano tagliati fuori non solo coloro che fruiscono o hanno fruito della maxi-detrazione in percentuali diverse (110% o 90%), ma anche chi ha scelto di utilizzarla nella sua forma diretta, vale a dire come detrazione a scomputo delle imposte dovute in dichiarazione dei redditi.
Con il cambio di percentuale, infatti, tali soggetti che risultano esclusi dal contributo hanno “solo” visto ridursi la propria possibilità di risparmio fiscale, mentre chi aveva scelto di ricorrere alle pratiche di sconto in fattura o di cessione del credito ha subito un danno maggiore (visti anche i divieti sempre più pesanti di ricorrere a tali metodi di fruizione). Essi, infatti, hanno dovuto inaspettatamente coprire parte del costo dei lavori con liquidità proprie, non potendo più utilizzare il credito d’imposta integralmente come “moneta” per pagare i lavori.
Ma i limiti all’accesso al contributo non dipendono solo dalla percentuale usufruita e dalla modalità di utilizzo del Superbonus, perché il decreto ministeriale appena pubblicato fissa ulteriori paletti.
La richiesta di contributo, infatti, può essere inoltrata per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2024, ma solo purché:
• Il richiedente sia una persona fisica con un reddito di riferimento relativo al 2023 non superiore a 15.000 euro;
• L’intervento edilizio agevolato con Superbonus sia stato completato almeno al 60% del totale alla data del 31 dicembre 2023 e abbia interessato unità immobiliari in condominio o facenti parte di edifici composti da due a quattro unità (sono esclusi, cioè, i lavori che hanno interessato le villette unifamiliari);
• Le spese da coprire con il contributo siano documentate da bonifici “parlanti” con data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.
Oltre a prevedere tali requisiti, che restringono il bacino di possibili beneficiari del contributo, il decreto del Mef fissa infine anche un ordine di priorità. Le risorse, in particolare, sono rese accessibili innanzitutto ai proprietari di unità immobiliari che rappresentino la loro abitazione principale, e solo nel caso in cui siano ancora disponibili fondi a seguito del soddisfacimento di tali soggetti, allora saranno accettate le richieste di contributo che pervengano, ad esempio, da chi ha realizzato gli interventi agevolati in qualità di affittuario, o in relazione a seconde case.
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