L’acquisto di casa con la garanzia statale del Fondo prima casa è possibile per il 2025 e i due anni successivi, quindi fino al 2027 grazie allo stanziamento, nella manovra di Bilancio, di 400 milioni di euro in totale per rifinanziare tale misura.
L’acquisto di una casa, soprattutto quando si tratta della prima abitazione, rappresenta per molti un passo importante. Le somme di cui si parla sono significative e spesso si tratta del più grande investimento economico della vita. Specie per i più giovani comprare casa può essere difficile e per far fronte al problema esistono opzioni come l’accensione di un mutuo con il Fondo di garanzia dello Stato.
Accendere un mutuo con il Fondo di garanzia
Per chi non ha abbastanza liquidità per comprare casa una delle strade da percorrere è quella di accendere un mutuo, considerando anche i tassi al momento sono particolarmente bassi grazie all’intervento della Bce. Ma la precarietà dei contratti di lavoro rende difficile specie per i giovani accendere un finanziamento con una banca non potendo offrire garanzie adeguate. Ed è per questa esigenza che nasce il Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, anche brevemente detto Fondo prima casa, che permette di chiedere mutui ipotecari per un importo fino a 250mila euro avvalendosi delle garanzie offerte dallo Stato che coprono metà dell’importo.
Il Fondo di garanzia è stato istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze e offre garanzie statali pari al 50% della quota capitale del mutuo richiesto per acquistare la prima casa. Secondo gli ultimi dati della Consap, la concessionaria del Fondo, nel periodo gennaio/settembre 2024 il numero di domande ammesse alla garanzia del Fondo è aumentato del 15% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, a fronte di un progressivo calo dei tassi.
Chi può accendere un mutuo con il Fondo e come funziona
Il Fondo Prima casa prevede una garanzia pubblica del 50% sull’accensione del mutuo. Alcune categorie di contribuenti hanno priorità nell’accesso al beneficio del Fondo e si vedono applicare un tasso effettivo globale non superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economie e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108.
Si tratta in particolare di:
- giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;
- conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- giovani di età inferiore a 36.
Possono chiedere l’aumento della garanzia all’80%, tutti coloro che rientrano nelle categorie prioritarie e che hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.
Dal 2024 sono previste tre ulteriori categorie prioritarie:
- nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui
- nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 45.000 euro annui
- nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 50.000 euro annui.
Tali categorie, nel caso richiedano un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori, beneficiano della garanzia fino al 90%.
Per quali immobili si può chiedere l’accesso al Fondo di Garanzia?
Deve trattarsi della prima casa, intesa come l’abitazione principale in cui si risiede insieme alla propria famiglia, e non deve avere le caratteristiche di lusso (A1, A8 e a9). Caratteristica peculiare per poter chiedere l’accesso alla garanzia del Fondo è quella di non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo salvo quello ottenuti per successione a causa di morte e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Come si accede al Fondo di garanzia?
Occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap, che si occupa della gestione del Fondo e presentarlo ad una delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’iniziativa, il cui elenco è disponibile sul sito del gestore del Fondo, allegando un documento di riconoscimento. Nel caso di garanzia dell’80%, al modulo occorre allegare anche la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
La banca/intermediario finanziario, verificata la completezza e la regolarità formale del modulo di domanda, provvede ad inviarlo al Gestore il quale comunica alla banca/intermediario finanziario l’esito istruttorio della garanzia entro 20 giorni dall’arrivo della richiesta.
La banca/intermediario finanziario, entro 90 giorni dalla conferma dell’avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, comunica al Gestore l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione dello stesso. È sempre facoltà del finanziatore, in base a proprie ed esclusive valutazioni, decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive non assicurative, nel rispetto dei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile. Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa possono adottare, a tutela dei mutuatari che presentino difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, la sospensione dei pagamenti delle rate e/o le altre misure facoltative indicate nel modulo di adesione. In caso di inadempimento del mutuatario, il Fondo interviene liquidando al soggetto finanziatore l’importo previsto dalla garanzia per poi agire nei confronti del mutuatario stesso per il recupero della somma liquidata.
Quale modulo usare per fare richiesta
Per accedere al Fondo è necessario presentare, ad una delle banche aderenti, contestualmente alla richiesta di mutuo, il modulo scaricabile dal sito MEF o Consap e comunque disponibile in banca, allegando un documento di identità.
Cosa succede se non si pagano le rate del mutuo
In caso di inadempimento del mutuatario il Fondo interviene liquidando alla banca l’importo previsto dalla garanzia per poi agire nei confronti del mutuatario stesso per il recupero della somma liquidata. Al mutuatario, pertanto, resta l’obbligo di restituire per intero le somme pagate dal Fondo alla banca, il quale provvede al recupero della pagata anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo.
Ti potrebbe interessare anche:
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui