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L’imposta di registro proporzionale versata anticipatamente sulla caparra, in caso di risoluzione consensuale del contratto preliminare e restituzione delle somme, è da considerarsi indebita e va quindi rimborsata.
Registro su caparra in caso di preliminare risolto di comune accordo
Con ordinanza n. 27093 del 18 ottobre 2024, la Corte di cassazione, Sezione tributaria, si è occupata di una controversia fiscale riguardante il rimborso dell’imposta di registro proporzionale applicata a una caparra versata in un contratto preliminare di vendita, successivamente risolto consensualmente con la restituzione delle somme versate.
La questione principale riguardava la natura giuridica della caparra e il conseguente trattamento fiscale.
Il caso esaminato
Al momento della registrazione del preliminare, il contribuente aveva versato l’imposta di registro proporzionale sull’importo della caparra, e, a seguito della risoluzione del contratto, aveva richiesto il rimborso dell’imposta versata.
L’Agenzia delle Entrate aveva tuttavia negato il rimborso, sostenendo che l’imposta fosse ormai acquisita.
La decisione della Cassazione: sì al rimborso
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso del contribuente, riconoscendone la fondatezza.
La Suprema corte, in particolare, ha chiarito che la caparra confirmatoria, pur essendo una pattuizione autonoma all’interno del preliminare, assume una funzione differente a seconda dell’esito del contratto.
Se il preliminare viene seguito da un contratto definitivo, la caparra può trasformarsi in un acconto sul prezzo finale.
Tuttavia, nel caso in cui il preliminare venga risolto senza che il contratto definitivo sia stipulato, la caparra mantiene la sua funzione risarcitoria solo se vi è un inadempimento, una situazione non applicabile nel caso di una risoluzione consensuale come quella avvenuta in questa controversia.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che l’assenza di un contratto definitivo aveva rimosso il presupposto per la tassazione proporzionale applicata alla caparra.
L’imposta proporzionale anticipata risultava, quindi, ingiustificata poiché il perfezionamento contrattuale non si era realizzato.
La Cassazione, in definitiva, ha stabilito il diritto del contribuente a ottenere il rimborso dell’imposta proporzionale già versata, poiché, non essendo intervenuto il contratto definitivo, non sussisteva alcun carico fiscale aggiuntivo rispetto all’imposta fissa.
In conclusione, la Corte ha disposto che la somma indebitamente trattenuta fosse rimborsata al contribuente, condannando inoltre l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite relative a tutti i gradi del processo.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Un contribuente aveva versato l’imposta di registro proporzionale su una caparra in un contratto preliminare di vendita, che successivamente era stato risolto consensualmente, con conseguente restituzione delle somme versate. Ha richiesto il rimborso dell’imposta proporzionale, ma l’Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso. |
Questione dibattuta | La controversia verte sulla natura della caparra confirmatoria e sull’applicabilità dell’imposta di registro proporzionale nel caso di risoluzione consensuale del contratto preliminare. In particolare, si discute se la caparra, una volta restituita, possa ancora giustificare l’imposta proporzionale. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha stabilito che l’imposta proporzionale versata sulla caparra è indebita in assenza del contratto definitivo. Ha pertanto ordinato il rimborso dell’imposta al contribuente. |
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