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Operai, ok all’accordo per le province di Bari e Bat #finsubito prestito immediato – richiedi informazioni –


Nel nuovo documento sono previste novità sul welfare aziendale e sul rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro

Dopo trattative serrate, nei giorni scorsi è stato siglato il verbale di accordo relativo al rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti delle province di Bari e Bat (Barletta Andria Trani) 2024-2027, scaduto il 31 dicembre 2023.

Questo rinnovo contrattuale si caratterizza per le novità previste per quanto attiene il welfare aziendale e le misure relative al sostegno ed al rafforzamento della bilateralità e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Importante è anche il significativo aumento del 6,9% che sarà applicato sulle attuali retribuzioni. Le sigle firmatarie del contratto sono per la parte datoriale Confagricoltura di Bari e Bat, Coldiretti federazione provinciale di Bari e Bat. Invece, per i lavoratori hanno firmato l’accordo la Fai Cisl di Bari e Bat, Flai Cgil Provinciale Bari, Flai Cisl Provinciale Bat, Uila Uil Provinciale di Bari/Bat.

Le aziende interessate

 Il contratto rinnovato deve essere applicato alle aziende costituite in forma singola, societaria od associata, che svolgono attività agricola oltre ad attività affini e connesse, comprese:

  • le aziende florovivaistiche;
  • le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato;
  • le imprese agrituristiche;
  • le aziende faunistico- venatorie e acquacoltura.

 Classificazione del personale 

La classificazione del personale è suddivisa in 3 aree. All’Area 1 appartengono gli operai specializzati, ovvero coloro che hanno una certa e acclarata esperienza, oltre a una significativa continuità lavorativa.

All’Area 2 appartengono i lavoratori che svolgono compiti esecutivi vari non complessi per la cui esecuzione occorre essere in possesso di conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, oltre a essere in possesso di un periodo di pratica.

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Nell’Area 3 rientrano i lavoratori che svolgono operazioni massive che non hanno necessità di una autonomia di iniziativa, specifica formazione e particolari capacità ed esperienza. Rientrano in questa area anche operai che sono in grado di svolgere compiti esecutivi generici, in base alle direttive ricevute, e i lavoratori capaci di svolgere soltanto mansioni semplici e generiche che non richiedono specifici requisiti professionali

 

La sicurezza sul lavoro

 Viene istituito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. Per permettergli di svolgere al meglio i propri compiti è stata prevista la possibilità di fargli usufruire di 50 ore di permessi retribuiti nell’anno. Nelle aziende dove non verrà nominato l’Rls deve essere istituita la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (Rlst), così come previsto dall’articolo 48 del Decreto legislativo n.81/2008. Questa figura verrà nominata dall’Ente bilaterale agricolo territoriale Cimala Ebat, che se ne farà carico, su proposta delle organizzazioni Sindacali dei lavoratori, dopo una accurata selezione dei profili disponibili e ritenuti più adeguati al ruolo da ricoprire.

 

Il welfare aziendale

 Per quanto riguarda il welfare aziendale sono state previste una serie di misure interessanti a favore dei lavoratori. La prima riguarda l’indennità di malattia e infortunio a partire dal 1° gennaio 2024. Per quanto attiene l’indennità di malattia, è prevista una integrazione economica per un periodo di 30 giorni ad anno nel seguente modo:

  • € 45,00 al giorno nei primi 3 giorni di malattia. Questa misura viene riconosciuta soltanto una volta anche in presenza di diversi periodi di malattia;
  • € 15,00 al giorno dal 4° al 30° giorno;
  • € 10,00 al giorno dal 31° giorno al 180° di malattia nei casi di patologie oncologiche comprovate da certificazioni mediche rilasciate da Enti Sanitari Pubblici.

Nel caso di infortunio verrà riconosciuta una indennità di € 20,00 per l’intero periodo riconosciuto dall’Inail. Tali integrazioni verranno pagate dopo che lo stesso istituto assicuratore paga l’indennità al lavoratore.

Altra misura di welfare aziendale riguarda il caso del decesso del lavoratore a seguito di infortunio, sia esso avvenuto sul lavoro o “in itinere”. In questo caso verrà corrisposto un contributo “una tantum” di € 2.000,00.

Se il lavoratore ha figli disabili, riconosciuti ai sensi dell’articolo 3 della L.104/1992, che frequentano la scuola superiore, verrà corrisposto fino al 5° anno un contributo annuale di € 300,00 per le spese scolastiche.

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Anche ai lavoratori che hanno figli iscritti in una Università statale viene elargito un contributo pari ad €500,00 se il ragazzo:

 

  • ha conseguito il diploma di maturità con la votazione di almeno 80/100;
  • il lavoratore ha un Isee in corso di validità, quando presenta la domanda, di un valore non superiore a € 15.000,00.

 

Altra misura interessante è riconosciuta alle operaie vittime di violenza di genere. A esse, dal 1° gennaio 2024 la Cimala Ebat riconoscerà un sostegno economico di € 1.000,00 aggiuntivo al congedo previsto dall’articolo 24 del Decreto legislativo n.80/2015. Questa misura verrà riconosciuta considerando la disponibilità dei fondi Cimala Ebat Bari solo alle dipendenti di aziende che risultano essere in regola con i versamenti contributivi al sistema di bilateralità

L’ultima misura di welfare prevista è quella delle ferie solidali tra dipendenti assunti a tempo indeterminato, così come stabilito dall’articolo 24 del Decreto Legislativo n.151/2015. In pratica un dipendente può decidere di cedere a titolo gratuito ferie e riposi maturati ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, in modo da consentire a questi ultimi di poter assistere i figli, il convivente, i parenti ed affini entro il 1° grado che hanno necessità di cure costanti a causa delle loro particolari condizioni di salute.

I casi di interruzioni e recuperi

 Interessante è quanto disposto a favore dell’operaio a tempo determinato (Otd) che interrompe il proprio lavoro per cause di forza maggiore, considerando tra queste anche lo “stress termico” subito dai lavoratori a causa di una esposizione prolungata al sole. In questo caso è previsto che al lavoratore debba essere corrisposta 1 ora di salario in più oltre a quella spettante per la prestazione svolta ed interrotta dopo la prima ora di lavoro. Se invece la interruzione avviene dopo la seconda ora di lavoro al lavoratore verranno corrisposte 1 ora e 30 minuti di salario in più rispetto alla prestazione svolta. Quando l’interruzione si verifica dopo la terza ora di lavoro al lavoratore verrà corrisposto un salario in più rispetto alla prestazione svolta di 2 ore. Invece se l’interruzione avviene dopo la quarta ora al lavoratore spetta il salario per intero tranne che il datore di lavoro agricolo decida che l’operaio debba rimanere in azienda. Per quanto attiene l’operaio a tempo indeterminato è stato stabilito che il datore di lavoro agricolo potrà far recuperare le ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore, incluso lo stress termico, entro 5 giorni successivi all’interruzione. Il recupero potrà avvenire nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 settimanali. Il recupero non è ammesso se la prestazione lavorativa non è mai iniziata, per cui si farà ricorso alla cassa integrazione. Infine, al lavoratore che con il proprio mezzo raggiunge la sede aziendale e non svolge la prestazione lavorativa a causa di forza maggiore, spetta il pagamento della indennità chilometrica.

 





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