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Per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa è necessario, tra le altre cose, che chi è già proprietario di un immobile acquistato con tali benefici venda l’abitazione preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto. Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, nell’atto di acquisto del nuovo bene in regime agevolato (compravendita, atto di donazione o dichiarazione di successione) deve risultare l’impegno a vendere quello già posseduto entro un anno. Pena la decadenza dei benefici fiscali. Di recente sul tema si espressa la decima sezione della Corte di giustizia di primo grado di Caserta.

Con la sentenza n.1699 del 6 maggio 2024, come riportato dal Sole 24 Ore, la decima sezione della Corte di giustizia di primo grado di Caserta ha analizzato il caso riguardante “un contratto di compravendita del 2020 nel quale è stata richiesta l’agevolazione prima casa da un contribuente che, in tale contesto, aveva dichiarato di non essere proprietario di altre abitazioni. L’Agenzia delle Entrate, con avviso datato 2023, aveva contestato la mendacità di tale dichiarazione, rilevando che il contribuente invece era proprietario di un’altra abitazione (comprata nel 2016 con l’agevolazione prima casa)”.

Il contribuente ha replicato spiegando che “nel 2021 e, quindi, entro un anno dal suo nuovo acquisto, aveva venduto l’abitazione preposseduta e, pertanto, aveva adempiuto alla prescrizione in base alla quale non è di ostacolo all’acquisto di una ulteriore prima casa la attuale titolarità di una casa precedentemente acquistata, qualora quest’ultima sia venduta entro un anno dalla data dell’acquisto della nuova prima casa”.

Non solo. Il contribuente ha anche sottolineato che, per poter ottenere l’agevolazione, non si è tenuti a rendere dichiarazioni che la legge non prescrive, evidenziando che “la legge non richiede di esplicitare l’intenzione di vendere (entro un anno dal rogito con il quale si acquista una nuova prima casa) l’abitazione, in precedenza acquistata, di cui il contribuente sia ancora proprietario quando effettua il nuovo acquisto”. 

Con la sua sentenza, la decima sezione della Corte di giustizia di primo grado di Caserta ha stabilito che le agevolazioni prima casa non si perdono se il contribuente già proprietario di un’altra abitazione la vende entro un anno dal rogito del nuovo acquisto, senza dover dichiarare in corso di rogito l’intenzione di vendere l’abitazione preposseduta.

Nello specifico, come evidenziato dal quotidiano economico, il giudice tributario di Caserta ha accolto quanto prospettato dal contribuente. Per il giudice non è stato rilevante il fatto che “il contribuente, nel rogito del nuovo acquisto, aveva dichiarato (contrariamente alla verità) di non essere proprietario di altre case”, ma il fatto che “in effetti il contribuente abbia sostanzialmente tenuto il comportamento prescritto dalla legge (vendere entro un anno l’abitazione preposseduta)”.

Commentando non tanto il caso specifico, ma il tema sollevato, Il Sole 24 Ore ha posto l’accento sul fatto che rimane aperta la questione di quali dichiarazioni, al di là di quelle richieste obbligatoriamente dalla legge, devono essere rese dal contribuente per ottenere un’agevolazione. 

Agevolazioni prima casa, quali sono i requisiti

Per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa è necessario possedere e rispettare determinati requisiti.

L’abitazione che si acquista deve innanzitutto appartenere a una delle seguenti categorie catastali: 

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazioni di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

L’abitazione deve poi trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza; se residente in altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.

Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:

  • nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive)
  • nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro
  • nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o autocertificata con dichiarazione nell’atto di acquisto.

Come spiegato poi dall’Agenzie delle Entrate, dal 1° gennaio 2016 i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

 

 

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