È legale utilizzare un marchio famoso, dopo averlo opportunamente ritoccato, al fine di promuovere prodotti completamente diversi?
Un lettore pone il seguente quesito: «Un nuovo brand vende felpe con stampe di quadri famosi, ritagliate e con filtro di Photoshop. Tutto ciò è legale?». La domanda può essere efficacemente sintetizzata in questo modo: si può modificare senza consenso un marchio registrato?
Detto in altri termini, si tratta di capire se è legale utilizzare un marchio famoso senza il permesso del titolare e dopo averlo opportunamente modificato, magari per sponsorizzare prodotti completamente diversi da quelli per cui il segno è noto al pubblico. Approfondiamo l’argomento.
Cos’è il marchio?
Il marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi di un’impresa che consente di differenziarli da altri simili presenti sul mercato.
Sono esempi di marchi il “baffo” presente sui prodotti della Nike, il cavallino rampante della Ferrari e il coccodrillo della Lacoste.
Il marchio può essere costituito da parole, disegni, lettere, cifre, suoni (si pensi a un jingle pubblicitario) e perfino dalla forma del prodotto (si pensi alla “silhouette” che caratterizza la bottiglia in vetro della Coca-Cola).
Cos’è il marchio registrato?
La registrazione del marchio (simbolo ®) avviene presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi oppure l’ufficio a ciò adibito presente in ogni Camera di commercio provinciale.
Con la registrazione il titolare ottiene in maniera ufficiale il diritto di utilizzo esclusivo del marchio, potendo agire legalmente contro chiunque se ne appropri indebitamente.
Il diritto all’uso esclusivo decorre dalla data di deposito della domanda di registrazione e ha efficacia su tutto il territorio nazionale; ha una durata di dieci anni dalla registrazione, scaduti i quali occorre procedere alla sua rinnovazione.
Il diritto all’uso esclusivo del marchio, in assenza di registrazione formale, può derivare anche dal suo utilizzo costante nel tempo: si parla in questi casi di marchio di fatto.
La tutela fornita al marchio di fatto è però minore, in quanto per poter ottenere protezione il titolare deve dimostrare che il proprio marchio era già utilizzato precedentemente a quello concorrente e successivo.
Si può modificare un marchio registrato?
Non è possibile modificare un marchio registrato senza il consenso del titolare.
Chi ha registrato il marchio, infatti, può vietare a chiunque di usare senza il suo permesso:
- un segno identico al suo marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato,
- un segno identico o simile al suo marchio per prodotti o servizi affini a quelli per cui è stato registrato, se esiste il pericolo di confusione per il pubblico;
- un segno identico o simile al suo marchio, per prodotti o servizi non affini, se il segno, approfittando del fatto che il marchio registrato è celebre, ne tragga un indebito vantaggio oppure arrechi danno a quello regolarmente registrato.
In buona sostanza, chi registra il marchio si mette al riparo non solo dal suo uso indebito ma anche dalle modifiche e dalle copie illegittime che di esso è possibile fare.
È quindi illegale modificare senza consenso un marchio registrato, a meno che l’alterazione non dia vita a un segno del tutto differente da quello originario – cosicché non possa esserci alcun pericolo di confusione – ovvero sia utilizzato per prodotti totalmente differenti, con esclusione anche in questo caso del rischio di confondere la clientela.
Si pensi al marchio Ferrari, che individua sia una celebre casa automobilistica che un’azienda vinicola: in un’ipotesi del genere non c’è pericolo che i consumatori possano confondersi.
Detto in altre parole, un marchio registrato si può modificare solo se:
- si ottiene il consenso del titolare;
- il nuovo marchio è totalmente differente da quello a cui ci si è ispirati;
- il nuovo marchio, pur somigliando a quello originale registrato, non può confondere la clientela perché applicato a prodotti o servizi totalmente diversi, né arreca danno o si approfitta del marchio più celebre.
In tutte le altre ipotesi si tratta di una contraffazione illecita che può essere sanzionata con l’obbligo di rimuovere dal mercato la merce contraddistinta dal marchio modificato, l’inibizione dal successivo uso e il risarcimento dei danni.
Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo dal titolo Si può modificare un marchio in modo scherzoso?
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