È ufficialmente aperto lo sportello online del
GSE per la presentazione delle richieste di
accesso agli incentivi previsti dal terzo bando del
MASAF, per l’Investimento 2.2 “Parco
Agrisolare” (M2C1) del PNRR, finalizzati alla
realizzazione di impianti fotovoltaici da
installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo,
zootecnico e agroindustriale, ubicati nel Sud Italia.
Parco Agrisolare: pubblicato il terzo Avviso
Fino alle ore 12:00 del 14 ottobre 2024 sarà possibile
presentare domanda in relazione al terzo bando, le cui risorse
ammontano a 250 milioni di euro, destinate
interamente al finanziamento di interventi nel settore
della produzione agricola primaria, da realizzarsi
esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
In questo modo, entro il 31 dicembre 2024 si procederà
all’assegnazione del 100% delle risorse, pari a 2,35
miliardi di euro, con l’obiettivo di installare,
entro il 30 giugno 2026, almeno 1,383
milioni di Kw di capacità di generazione di
energia solare.
In particolare con il nuovo Avviso vengo approvati gli
allegati:
- A – Regolamento Operativo;
- B – Codici ATECO Agrisolare;
- C – Allegati TFUE;
- D – Simulatore Analisi Controfattualità Grandi imprese
Cos’è il Parco Agrisolare
Supportata dal PNRR, la Misura è finalizzata alla selezione e al
finanziamento di progetti che prevedono l’acquisto e la posa in
opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di
fabbricati strumentali all’attività dei soggetti
beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità
nell’ambito dell’attività agrituristica.
Oltre che all’acquisto e all’installazioen di impianti
fotovoltaici, le risorse possono essere utilizzate anche per uno o
più dei seguenti interventi:
- rimozione e smaltimento
dell’amianto dai tetti; - realizzazione dell’isolamento termico dei
tetti; - realizzazione di un sistema di
aerazione connesso alla sostituzione del tetto
(intercapedine d’aria).
Soggetti beneficiari della misura
Possono richiedere l’accesso ai contribuiti i seguenti
soggetti:
- imprenditori agricoli, in forma individuale o
societaria; - imprese agroindustriali, in possesso di uno
dei codici ATECO segnalati nell’Avviso; - le cooperative agricole
(indipendentemente dai propri associati), che svolgono attività di
cui all’articolo 2135 c.c. e le cooperative o loro consorzi di cui
all’articolo 1, comma 2, del d.Lgs. n. 228/2001; - tutti i soggetti precedenti, costituiti in forma
aggregata quale associazioni temporanee di imprese
(ATI)raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), reti d’impresa,
comunità energetiche rinnovabili (CER).
Rimangono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della
contabilità IVA, con un volume di affari annuo inferiore a 7mila
euro. Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un
volume d’affari inferiore a questa cifra, a condizione che il
valore del relativo contratto di soccida sia superiore a 7mila euro
nell’anno precedente la richiesta.
Interventi e spese ammissibili
Sono considerati ammissibili alla misura gli interventi di
installazione di impianti fotovoltaici, coon potenza uguale o
superiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp, ai quali
affiancare gli interventi di riqualificazione quali
la rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti, la
realizzazione dell’isolamento termico dei tetti, oppure
la realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla
sostituzione del tetto.
Inoltre gli impianti fotovoltaici sono ammessi solo se:
- di nuova costruzione
- realizzati con componenti di nuova costruzione;
- nel rispetto del principio “DNSH”.
Infine, gli impianti possono anche essere ubicati su coperture
diverse da quelle sulle quali viene effettuata la bonifica
dall’amianto, purché appartenenti allo stesso fabbricato. La
bonifica può riguardare anche superfici superiori a quelle
dell’installazione degli impianti fotovoltaici, purché
appartengano allo stesso fabbricato.
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