È possibile portare in detrazione le spese
sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia (c.d.
“Bonus Casa”) su un immobile concesso in
comodato a terzi?
Si tratta dell’interessante quesito posto a Fisco Oggi da un
contribuente, in procinto di ristrutturare un immobile concesso in
comodato d’uso a un altro soggetto.
Bonus Casa: le detrazioni spettanti su un immobile in
comodato
Il c.d. “Bonus Casa” prevede una detrazione
IRPEF del 36%, su un massimale di spesa di 48mila
euro, utilizzabile in dieci rate annuali di uguale
importo. Per le spese effettuate nel periodo compreso tra
il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012
ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96mila euro il
plafond di spesa. Questi maggiori importi sono poi stati prorogati
più volte da provvedimenti successivi, l’ultimo dei quali la legge
n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ne ha fissato il termine
al 31 dicembre 2024.
Dal 1° gennaio 2025, se si confermeranno le previsioni del ddl
di Bilancio, queste condizioni verranno mantenute solo per le prime
case. Per tutti gli altri immobili, si tornerà al 36%.
Gli interventi agevolabili
Questi gli interventi agevolabili, elencati al comma 1 dell’art.
16-bis del TUIR:
- a) interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile; - b) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati
sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; - c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché
non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del
presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione; - d) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; - e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione,
la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia
adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per
le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104; - f) interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di
terzi; - g) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento
acustico; - h) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate
al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti
rinnovabili di energia. - i) interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione; - l) interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere
volte ad evitare gli infortuni domestici.
Soggetti beneficiari
Possono richiedere il Bonus Casa tutti i
contribuenti assoggettati all’IRPEF, purché possiedano o
detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli
immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative
spese.
Le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia
possono essere richieste da:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento, quale usufrutto,
uso, abitazione o superficie; - inquilini o comodatari;
- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano
fra i beni strumentali o i beni merce; - soggetti che producono redditi in forma associata (società
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per
gli imprenditori individuali; - familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è
equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo
grado e gli affini entro il secondo grado; - conviventi di fatto;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato
all’altro coniuge; - il promissario acquirente.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
La normativa quindi riconosce anche ai familiari conviventi
(coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo
grado) del proprietario dell’immobile oggetto degli interventi la
possibilità di usufruire della detrazione indicata dall’articolo
16-bis del Tuir,.
Attenzione però: condizione fondamentale è che al momento del
sostenimento della spesa sussistano lo status di convivenza e
la disponibilità dell’abitazione su cui si
effettuano gli interventi.
Ne deriva che la risposta al quesito è negativa: dato che i
lavori riguarderanno un immobile che non risulta a disposizione, ma
è dato in comodato d’uso, la detrazione non potrà essere
riconosciuta al proprietario o all’eventuale coniuge convivente che
lo ha a carico. Diversamente le spese potrebbero essere portate in
detrazione se sostenute dal comodatario.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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