Superato il nodo coperture, viene approvato in Commissione Ambiente alla Camera l’emendamento del Salva-Milano che imbocca la strada dell’interpretazione autentica. Ora il testo approda in Aula per il via libera.
Rispetto alla prima versione dell’emendamento firmato dal relatore del disegno di legge, Tommaso Foti (FdI), la riformulazione circoscrive in un perimetro più ristretto la deroga al blocco delle cessioni e dello sconto in fattura che era stato imposto con il Dl Crediti del 2023.
In particolare l’emendamento agisce sulla disposizione del Dl Crediti che rendeva ancora possibile sconto e cessione per per le demo-ricostruzioni nelle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, comprese in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana che avessero contenuti progettuali di dettaglio, i cui interventi riuscissero ad ottenere un risparmio energetico e l’adeguamento sismico dei fabbricati.
Con la riformulazione approvata si afferma gli interventi di demo-ricostruzione nelle zone sismiche 1, 2 e 3 possono beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito solo se risultino approvati entro il 17 febbraio 2023, nelle forme previste dalla disciplina urbanistica applicabile, anche di livello regionale, i relativi piani attuativi, anche mediante piani di lottizzazione convenzionata e risulti comprovata l’avvenuta presentazione entro la data del 29 dicembre 2023, della richiesta del titolo abilitativo legittimante all’esecuzione dei lavori.
L’interpretazione autentica
Confermata l’interpretazione dell’articolo 41-quinquies, secondo cui tale articolo si interpreterebbe affermando che, per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile e per altezze superiori a 25 m, l’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria se gli interventi ricadono in ambiti edificati e urbanizzati, ferma restando l’osservanza della normativa tecnica delle costruzioni. Questo vale sia per nuove costruzioni su singoli lotti, sia per le sostituzioni edilizie (previa demolizione) e sia per interventi sull’esistente.
Viene inserita anche una norma di interpretazione autentica per il Dm sugli standard (Dm 1444 del 1968, art 8, punto 2). Tale Dm – va ricordato – afferma che nelle zone B «l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche». Tale previsione del Dm 1444 si interpreta nel senso che l’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria per interventi (sull’esistente, di nuova edificazione, di sostituzione edilizia) realizzati in ambiti edificati e urbanizzati, sempre che la creazione di altezze eccedenti l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti non contrasti con un interesse pubblico accertato dall’amministrazione competente con provvedimento motivato. Vanno comunque osservati la normativa tecnica delle costruzioni e i limiti di densità fondiaria stabiliti dal Dm 1444 (art. 7).
Non serve un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata nemmeno nel caso in cui lo sforamento delle altezze rispetto agli edifici preesistenti e circostanti sia previsto dallo strumento urbanistico. Affinché le due norme di interpretazione autentica abbiano efficacia, bisogna rispettare i parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali, quelli urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, la distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario. Interpretazione autentica per la definizione di ristrutturazione edilizia
C’è poi la norma di interpretazione autentica per la definizione di ristrutturazione edilizia che dovrebbe entrare in vigore in maniera retroattiva, ossia a decorrere dal 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto-legge 69 del 2013. Decreto che ha modificato la lettera d) della definizione di ristrutturazione edilizia del Tu (art. 3) ampliandone il perimetro. Il Dl del 2013 ha infatti ricompreso nella definizione di ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione e il ripristino di edifici crollati e la demo-ricostruzione con stessa volumetria e sagoma diversa rispetto all’edificio originario se non soggetto a vincoli. Un’interpretazione della lettera d) proposta andrebbe nella direzione di considerare come interventi di ristrutturazione edilizia – e quindi realizzabili con semplice Scia – «gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali». Anche per questi interventi è richiesto il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.
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